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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07564/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un Programma integrato di recupero urbanistico e ambientale in variante al piano regolatore generale del Comune, attuato tramite convenzione di esecuzione stipulata tra il privato proponente, anche quale amministratore unico della società, e il Comune. In tale contesto furono presentate istanze e titoli edilizi per la realizzazione di uno studentato e di ulteriori volumi edificatori; il Comune sospese l’efficacia di una DIA, poi dichiarò la cessazione di efficacia della stessa per scadenza dei termini, negò che il programma integrato potesse valere come titolo edilizio e adottò atti di annullamento/inefficacia relativi a SCIA e comunicazioni connesse. Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato davanti alla Corte di cassazione deducendo, con un primo motivo, difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul presupposto che la vicenda riguarderebbe diritti reali e un ius aedificandi ormai incorporato nel patrimonio e nella proprietà, con conseguente appartenenza della controversia al giudice ordinario; con un secondo motivo ha dedotto difetto di legittimazione a contraddire del Comune e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; con un terzo motivo ha denunciato falsa applicazione di norme urbanistiche e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i piani urbanistici attuativi sarebbero eseguibili anche se scaduti e che le opere di urbanizzazione erano state completate. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e inidoneo a scardinare la ricostruzione della sentenza impugnata, osservando che le questioni riguardavano atti autoritativi e titoli edilizi, non diritti reali; ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché attinenti a errori interni alla giurisdizione amministrativa e non ai limiti esterni della giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza del Consiglio di Stato. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un vero difetto di giurisdizione, ma contestassero, in realtà, l’interpretazione e l’applicazione delle norme da parte del giudice amministrativo, profili non sindacabili in sede di regolamento dei limiti esterni della giurisdizione. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 103 Cost.

    Richiamato per sostenere, ma senza successo, la pretesa devoluzione al giudice ordinario delle controversie concernenti diritti reali; la Corte ha escluso che la lite avesse ad oggetto diritti reali.

  • artt. 1 e 37 cod. proc. civ.

    Invocati per dedurre il difetto di giurisdizione, ma ritenuti inapplicabili alla fattispecie perché la controversia riguardava l’esercizio di poteri autoritativi amministrativi.

  • art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

    Usato come parametro formale delle censure, ma le doglianze sono state reputate dirette contro errori interni alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 100 cod. proc. civ.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di interesse ad agire/contraddire, ma senza valenza per il sindacato sulle sole questioni di giurisdizione.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Invocato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata ritenuta inammissibile perché interna alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 113 cod. proc. civ.

    Richiamato nel secondo motivo, senza che ciò consentisse di prospettare un vizio di giurisdizione.

  • art. 16 l. n. 179 del 1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il programma integrato avrebbe potuto assumere valore di titolo edilizio; la Corte non entra nel merito della questione perché la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 5-bis l. n. 106 del 2011

    Invocato per affermare l’eseguibilità dei piani urbanistici attuativi anche dopo la scadenza; la Corte non esamina il merito della tesi.

  • art. 16, comma 5, l. n. 1150/1942

    Richiamato nel terzo motivo insieme all’art. 17, comma, della medesima legge per sostenere l’erroneità della decisione impugnata.

  • art. 17, comma, l. n. 1150/1942

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina dei piani urbanistici attuativi e alla loro efficacia nel tempo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Menziionato in relazione al ricorso straordinario per violazione di legge, ma la Corte decide sulla preliminare inammissibilità delle censure sui limiti della giurisdizione.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione non rileva la sola prospettazione soggettiva della parte, ma il petitum sostanziale, da ricostruire in base alla causa petendi e ai fatti materiali allegati.
  • Quando la controversia riguarda atti autoritativi dell’amministrazione in materia urbanistico-edilizia e la verifica della legittimità di titoli abilitativi, la giurisdizione non si sposta sul solo rilievo che il rapporto abbia un’origine convenzionale o che il privato invochi diritti connessi alla proprietà.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sui limiti esterni della giurisdizione non può trasformarsi in controllo sulla correttezza dell’interpretazione e dell’applicazione delle norme compiuta dal giudice amministrativo; errori in iudicando o in procedendo restano interni alla relativa giurisdizione.
  • Le censure che attaccano la motivazione, la qualificazione giuridica del titolo edilizio o la disciplina urbanistica applicata non integrano, di regola, un difetto di giurisdizione, ma contestano il merito della decisione resa dal giudice amministrativo.
  • In materia urbanistica, la scadenza dei piani o delle convenzioni e la conseguente inefficacia degli strumenti attuativi possono incidere automaticamente sui titoli e sugli interventi non eseguiti, secondo la disciplina richiamata dal giudice di merito; tuttavia, nel giudizio di legittimità per difetto di giurisdizione non è consentito rivalutare tale profilo nel merito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della prova

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