Sentenza del 08/10/2020 n. 21696 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha emesso avviso di accertamento per omessa presentazione delle dichiarazioni Iva, Irpef e Irap per il 2008, recuperando imposte e irrogando sanzioni, ritenendo fittizio il trasferimento di residenza del contribuente nel Regno Unito (Manchester) nel 2006 e quindi la sua soggezione all'imposizione italiana. Il contribuente ha impugnato l'atto denunciando incompetenza, illegittimità e infondatezza dell'accertamento e inapplicabilità delle sanzioni, nonché rilievi collegati allo scudo fiscale, contraddittorio, onere della prova e applicazione di norme convenzionali e tributarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la generalità dei motivi proposti dal ricorrente, confermando il principio che la sola iscrizione all'AIRE non esclude la residenza fiscale italiana se il centro degli interessi personali, familiari e patrimoniali resta in Italia; ha ritenuto legittima l'attività istruttoria anche della Direzione Regionale e ha escluso l'illegittimità per mancato contraddittorio preventivo nel contesto dell'accertamento 'a tavolino'. Tuttavia la Corte ha accolto il ventitreesimo motivo limitatamente alla corretta applicazione dell'articolo 54, comma 8, del TUIR (deduzione forfetaria per proventi da utilizzazione economica di opere dell'ingegno), statuendo che tale riduzione percentuale costituisce il criterio di determinazione della base imponibile per quei redditi e va applicata anche in caso di omessa dichiarazione, escludendo la possibilità di una doppia deduzione analitica degli stessi costi. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti indicati e, decidendo nel merito, è stato in parte accolto l'originario ricorso del contribuente nei medesimi limiti. Spese compensate.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 2
La Corte ha applicato l'art.2 per valutare la residenza fiscale sostanziale: la mera iscrizione all'AIRE non è determinante se il centro effettivo degli interessi resta in Italia.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 54, comma 8
La Corte ha interpretato questa norma come criterio di determinazione della base imponibile per i redditi da utilizzazione economica delle opere dell'ingegno: si applica la deduzione forfetaria (25% o 40%) anche in caso di omessa dichiarazione e impedisce la deduzione analitica separata delle stesse spese.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 58
Norma sul domicilio fiscale comunale: la Corte ha ritenuto che l'art.58 non assorba la verifica sostanziale della residenza quando il trasferimento estero è fittizio.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 3 e 7
Rilevanza per la territorialità e la qualificazione IVA delle prestazioni: la Corte ha richiamato la disciplina Iva distinguendo diritti d'autore stretti e diritti connessi e confermando l'applicabilità dell'IVA ai cessioni di diritti similari quando non ricorrono le condizioni di esclusione.
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 61 e 66
Attribuzione all'Agenzia delle entrate del potere di autonormazione organizzativa: ha giustificato la competenza delle Direzioni regionali per attività di verifica e indagine.
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articoli 19-21
Regolamentano i rapporti fra procedimento penale e procedimento amministrativo-tributario: la Corte li ha richiamati per precisare che i procedimenti possono coesistere e disciplinano l'effetto di sentenze penali irrevocabili sulle sanzioni amministrative.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, articolo 4 e articolo 17
Art.4 (criteri di residenza) è irrilevante se il trasferimento è fittizio; art.17 (artisti) autorizza tassazione nello Stato dell'esibizione e nello Stato di residenza, con meccanismi di eliminazione della doppia imposizione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), articoli richiamati
Richiamata in tema di contraddittorio e diritti di difesa; la Corte ha distinto obblighi di contraddittorio per tributi armonizzati (Iva) e non armonizzati.
Massime di principio
- Iscrizione all'AIRE e cancellazione dall'anagrafe non sono di per sé decisive: va valutato il centro effettivo degli interessi (giorni di presenza, rapporti familiari, attività economica, utilizzo carte, proprietà e utenze).
- In materia di residenza fiscale il giudice valuta globalmente elementi patrimoniali e personali; l'Amministrazione può produrre presunzioni gravi, precise e concordanti e il contribuente deve fornire prova contraria efficace.
- Le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate, sulla base dei poteri di autorganizzazione, possono svolgere attività istruttorie e di verifica; la loro competenza è legittima se regolamentata dall'Agenzia e conforme alla normativa delegante.
- Non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo per tutti i tributi: per i tributi non armonizzati (es. Irpef, Irap) il contraddittorio preventivo non è sempre richiesto; per l'Iva, a motivo dell'armonicità unionale, l'Amministrazione può avere l'obbligo di contraddittorio e la sua violazione può rendere invalido l'atto se il contribuente dimostra concretamente ciò che avrebbe potuto contestare.
- La deduzione forfetaria prevista dall'art.54, comma 8, del TUIR per i proventi da utilizzazione economica delle opere dell'ingegno costituisce la base imponibile e si applica anche in caso di omessa dichiarazione, escludendo la deduzione analitica separata degli stessi costi.
- Procedimenti penali e amministrativo-tributari possono coesistere in parallelo; una sentenza penale di assoluzione non determina automaticamente l'improcedibilità dell'accertamento tributario, ma può rendere la sanzione amministrativa ineseguibile a determinate condizioni e l'effetto va valutato concretamente secondo la normativa (D.Lgs. n.74/2000, artt.19-21).
- La sentenza penale irrevocabile può essere prodotta in cassazione tramite memoria ex art.378 c.p.c. solo se la questione tocca principi di ordine pubblico unionale (ad esempio il ne bis in idem in materia di tributi armonizzati) e se pertinente ai motivi del ricorso; altrimenti la produzione può essere inammissibile.
- In accertamenti analitici o analitico-presuntivi l'onere di provare i costi deducibili grava sul contribuente; l'amministrazione non è obbligata a riconoscere deduzioni forfetarie se ha operato un accertamento analitico.
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