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Sentenza

Sentenza n. 2973/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.1928 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.04.2025.

Giustizia amministrativa202600162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato, al beneficio economico della Carta del docente, pari a 500 euro annui per gli anni scolastici indicati nel ricorso. La sentenza era stata notificata, non impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 13 gennaio 2026. Decorso inutilmente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l'adozione di tutti gli atti necessari e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, con riferimento al contributo per la formazione relativo agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale del ricorso per ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'addebito del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non dà esecuzione a un giudicato favorevole al privato, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato e documentato dal ricorrente concorre a fondare l'accertamento dell'inottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente nella gestione della materia oggetto del giudicato; quando svolge funzioni commissariali nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, può non essere riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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