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Sentenza

Sentenza n. 3845/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - della Determinazione del Settore Programmazione Territoriale del Comune di Como R.G. n. 1435 del 17.06.2026, prot. n. 0102516 del 18.06.2026, notificata a mezzo PEC in data 18.06.2026, recante “Atto di accertamento di inottemperanza all’ordinanza dirigenziale R.G. n. 212 del 24.07.2023 - art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. - Acquisizione gratuita al patrimonio comunale”, in relazione al compendio immobiliare sito in Comune di Como e denominato “Villa Bonomi”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso al predetto atto, ivi compresi, ove occorra gli atti istruttori e i verbali di sopralluogo, gli atti di accertamento richiamati per relationem, gli atti eventualmente diretti all’immissione in possesso, trascrizione nei registri immobiliari, gli aggiornamenti catastali e patrimoniali e ogni atto di avvio o prosecuzione del procedimento acquisitivo.

Giustizia amministrativa202602330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di accertamento dell’inottemperanza a un’ordinanza di ripristino edilizio, acquisizione gratuita del compendio al patrimonio comunale e irrogazione di una sanzione pecuniaria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria del compendio immobiliare “Villa Bonomi” ha impugnato la determinazione comunale con cui era stata accertata l’inottemperanza all’ordinanza dirigenziale che imponeva il ripristino della destinazione d’uso residenziale, ritenuta mutata in turistico-ricettiva senza permesso di costruire. L’ordinanza presupposta era già stata impugnata e confermata dal TAR. Contro il successivo atto acquisitivo la ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, difetto del presupposto fattuale dell’inottemperanza, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione del principio di non contraddizione e della buona fede procedimentale, violazione del contraddittorio, omessa previa notifica dell’accertamento di inottemperanza, illegittimità della sanzione acquisitiva e mancata puntuale delimitazione del compendio e dell’area da acquisire. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un provvedimento di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, rilevando possibili profili di illegittimità e dichiarando la retroattiva caducazione dei suoi effetti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’annullamento in autotutela della determinazione impugnata ha eliminato l’atto lesivo e ha fatto venir meno ogni utilità concreta derivante dalla prosecuzione dell’impugnativa. Il giudice non ha esaminato le censure di merito relative all’accertamento di inottemperanza, all’acquisizione gratuita, alla sanzione pecuniaria e ai vizi procedimentali. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia e della limitata attività difensiva connessa alla definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale fondamento dell’ordinanza di ripristino e della successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    Richiamato nell’ordinanza presupposta in relazione alla contestata modifica della destinazione d’uso.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Fondamento del provvedimento comunale di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, con eliminazione retroattiva dei relativi effetti giuridici.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, sussistendo i presupposti per la decisione immediata.

Massime di principio

  • L’annullamento in autotutela dell’atto amministrativo impugnato fa venir meno l’interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio di annullamento, determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente non possa più conseguire alcuna utilità dalla decisione.
  • Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse conseguente al ritiro dell’atto impugnato, il giudice non è tenuto a esaminare i motivi di merito dedotti contro tale atto.
  • Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. quando la causa è matura per la decisione e le parti siano state avvisate della possibile definizione immediata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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