Sentenza del 09/05/2018 n. 11057 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale notificata il 17 dicembre 1992, sostenendo principalmente che l’avviso di accertamento presupposto non fosse stato validamente notificato. La notifica era stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale, affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione e invio di una raccomandata informativa. Tuttavia, la raccomandata non era stata consegnata al destinatario, poiché l’ufficiale postale aveva annotato che l’indirizzo era insufficiente. Il contribuente aveva inoltre dedotto la presentazione di una dichiarazione integrativa e la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo nulla la notifica dell’avviso di accertamento prodromico. La semplice attestazione del messo notificatore circa la consegna della raccomandata all’ufficio postale non dimostra l’effettiva ricezione della raccomandata informativa. In assenza di ricezione, la notifica avrebbe potuto perfezionarsi solo dopo il decorso di dieci giorni dalla spedizione, circostanza non risultata provata. La sentenza della commissione tributaria centrale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; l’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.500 euro, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
notifica in caso di irreperibilità relativa mediante deposito presso la casa comunale, affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione e invio di raccomandata informativa
La procedura richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti. Non è sufficiente la sola consegna della raccomandata all’ufficio postale: occorre provarne la spedizione e, di regola, la ricezione, oppure il decorso di dieci giorni dalla spedizione.
Art. 148 c.p.c.
La relata dell’ufficiale giudiziario fa fede privilegiata solo per le attività compiute direttamente dal pubblico ufficiale o avvenute alla sua presenza; non prova automaticamente l’effettivo inoltro o recapito della raccomandata da parte del servizio postale.
Art. 48 disposizioni di attuazione c.p.c.
La raccomandata informativa deve contenere gli elementi necessari a identificare correttamente destinatario, indirizzo e oggetto della comunicazione; la sola indicazione del numero della raccomandata non dimostra tali elementi.
Art. 60, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari richiama, nei casi pertinenti, le regole del codice di procedura civile, incluso l’art. 140 c.p.c.
Art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973
Per la notifica degli atti della riscossione, nei casi di irreperibilità relativa, la disciplina deve essere coordinata con l’art. 140 c.p.c., secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Sentenza Corte costituzionale n. 3 del 2010
La conoscibilità dell’atto notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si realizza con la ricezione della raccomandata informativa oppure si presume decorso il termine di dieci giorni dalla sua spedizione.
Sentenza Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012
Ha imposto l’applicazione delle garanzie dell’art. 140 c.p.c. anche alle notifiche in caso di irreperibilità relativa degli atti della riscossione.
Massime di principio
- Quando un atto tributario viene notificato per irreperibilità relativa, l’Amministrazione deve dimostrare il compimento di tutte le formalità previste dall’art. 140 c.p.c., inclusi deposito, affissione e raccomandata informativa.
- La raccomandata informativa deve essere effettivamente spedita e la notifica si perfeziona con la ricezione oppure, se la ricezione non è provata, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione.
- La relata dell’ufficiale giudiziario non prova fatti svolti autonomamente dal servizio postale, come l’effettivo inoltro o recapito della raccomandata.
- Un’annotazione postale quale "indirizzo insufficiente" può dimostrare che la raccomandata non è entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario; in tal caso l’Amministrazione deve comunque provare il decorso del termine legale dalla spedizione.
- Se l’avviso di accertamento presupposto non è stato validamente notificato, la cartella esattoriale fondata su di esso può essere annullata, salvo che l’Amministrazione dimostri altri elementi idonei a sanare o rendere comunque conoscibile l’atto secondo la legge.
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