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Circolare

Circolare ADM n. 45/2020

Riduzione IVA per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’ Emergenza Covid -19

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli429029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito applicativo dell’agevolazione IVA prevista dall’art. 124 del D.L. 34/2020 per le importazioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza COVID-19, con particolare attenzione agli articoli di abbigliamento protettivo, ai rapporti con la franchigia prevista dalla decisione (UE) 2020/491 e all’aggiornamento della classificazione TARIC. Fornisce inoltre indicazioni sui vaccini COVID-19, sui dispositivi medico-diagnostici in vitro e sui vaccini anti-influenzali per la stagione 2020-2021, richiamando le fonti unionali e nazionali rilevanti.

Riduzione IVA e chiarimenti sulle importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19

Riduzione IVA per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’art. 124 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in materia di riduzione IVA per talune importazioni di beni destinati al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il documento si coordina con la precedente circolare ADM n. 12/2020 e con gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, nonché con la disciplina unionale sulla franchigia da dazi e IVA prevista dalla decisione (UE) 2020/491.

Quadro normativo e criteri interpretativi generali

L’Agenzia ribadisce che l’art. 124 individua un elenco tassativo di beni agevolabili, fondato sulla loro intrinseca idoneità a contrastare il diffondersi del COVID-19 e, più in generale, delle pandemie. La ratio della norma emerge sia dal dato letterale sia dalla lettura sistematica delle misure emergenziali adottate dal Governo. La circolare evidenzia inoltre che non sono previsti limiti soggettivi: l’agevolazione è quindi fruibile da qualsiasi cedente, acquirente e in ogni stadio della commercializzazione.

Abbigliamento protettivo: requisiti per l’agevolazione

Per gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, espressamente indicati come guanti in lattice, vinile e nitrile, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili e camici chirurgici, la circolare precisa che non basta la mera inclusione nominale nella norma. Occorre infatti che il bene:

  • sia classificato in uno dei codici TARIC della tabella allegata alla circolare ADM n. 12/2020;
  • sia qualificabile come dispositivo di protezione individuale (DPI) conforme al regolamento (UE) n. 2016/425, indipendentemente dalla categoria I, II o III, oppure come dispositivo medico conforme alla direttiva 93/42/CEE;
  • sia destinato a finalità sanitarie.

Quanto a quest’ultimo requisito, l’Agenzia ritiene che esso possa considerarsi normalmente soddisfatto, salvo prova chiara e univoca di una destinazione incompatibile con il contrasto all’emergenza sanitaria. La nozione di finalità sanitaria viene letta in senso ampio, includendo non solo il personale medico in ambito socio-sanitario e ospedaliero, ma anche l’utilizzo da parte della platea indistinta di lavoratori e utenti tenuti all’osservanza dei protocolli di sicurezza anti-COVID.

Codice addizionale Q101 e classificazione TARIC

La circolare richiama l’operatività del codice addizionale Q101, da indicare nella casella 33 del DAU fino al 31 dicembre 2020, per contrassegnare le operazioni relative ai beni agevolati. Viene inoltre precisato che la tabella TARIC della circolare n. 12/2020 è integrata per i monitor multiparametrici anche da trasporto con i seguenti codici:

  • ex 8528 5291;
  • ex 8528 5299;
  • ex 8528 5900;
  • ex 9018 1910;
  • ex 9018 1990.

Distinzione tra art. 124 D.L. 34/2020 e decisione (UE) 2020/491

Un passaggio centrale del documento è la distinzione tra il regime IVA nazionale ex art. 124 e la franchigia unionale prevista dalla decisione (UE) 2020/491. Pur potendo riguardare fattispecie analoghe, le due discipline sono autonome: la decisione unionale disciplina l’importazione in franchigia da dazi e IVA per beni destinati a fronteggiare l’emergenza COVID-19, ma solo se ricorrono i requisiti oggettivi e soggettivi dell’art. 1 della decisione stessa.

La circolare ricorda che la Commissione europea ha pubblicato un elenco di beni rilevanti per la decisione, qualificato come meramente esemplificativo e suscettibile di interpretazione estensiva. Diversamente, l’art. 124 contiene un’elencazione tassativa. Tuttavia, l’Agenzia osserva che, in casi specifici, anche prodotti classificati con codici non presenti nella tabella allegata alla circolare n. 12/2020 possono rientrare comunque nell’agevolazione, purché l’importatore dimostri che, per natura e finalità d’uso, essi corrispondono ai beni contemplati dall’art. 124.

Vaccini COVID-19 e dispositivi medico-diagnostici in vitro

La circolare dà conto della proposta di direttiva del Consiglio UE che mira a introdurre un nuovo art. 129bis nella direttiva 2006/112/CE, per consentire agli Stati membri di stabilire un’esenzione IVA o un’aliquota ridotta per i vaccini COVID-19 e per i servizi strettamente connessi. In tale contesto, il documento segnala che il futuro regime agevolato potrebbe estendersi, in quanto servizio funzionalmente collegato al contrasto dell’emergenza, anche alle importazioni di vaccini anti-influenzali, alla luce della loro capacità di ridurre il rischio di contrarre il COVID-19.

Vaccini anti-influenzali stagione 2020-2021

Nelle more dell’adozione della novella unionale, l’Agenzia considera le importazioni di vaccini anti-influenzali ricomprese nel perimetro della decisione (UE) 2020/491, in ragione del loro rapporto di connessione causale con il contrasto alla pandemia. L’agevolazione riguarda i vaccini che rispettano le raccomandazioni dell’OMS e del CHMP/EMA, come richiamate dalla determinazione AIFA AAM/PPA n. 478/2020 del 31 agosto 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 4 settembre 2020. Sono inoltre ammessi i vaccini influenzali approvati tramite procedura registrativa centralizzata coordinata dall’EMA.

Implicazioni operative

Per gli operatori doganali, la circolare conferma la necessità di verificare con attenzione sia la classificazione doganale sia la natura tecnica e la destinazione d’uso del bene importato, distinguendo tra disciplina nazionale e franchigia unionale. In presenza di beni potenzialmente riconducibili all’art. 124 ma non espressamente ricompresi nei codici TARIC elencati, l’onere probatorio grava sull’importatore, che deve dimostrare la riconducibilità sostanziale del bene alle categorie agevolate.

Punti principali

Ambito dell’agevolazione IVA ex art. 124 D.L. 34/2020

La circolare ribadisce che l’art. 124 del D.L. 34/2020 individua in modo tassativo i beni agevolabili, perché ritenuti intrinsecamente idonei al contrasto del COVID-19 e, più in generale, delle pandemie. L’agevolazione non è soggetta a limiti soggettivi: può applicarsi a qualsiasi cedente, acquirente e a qualunque stadio di commercializzazione.

Requisiti per l’abbigliamento protettivo

Per guanti, visiere, occhiali protettivi, tute, calzari, soprascarpe, cuffie, camici impermeabili e camici chirurgici, l’accesso al beneficio richiede: classificazione in uno dei codici TARIC della tabella ADM, qualificazione come DPI ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/425 o come dispositivo medico ai sensi della direttiva 93/42/CEE, e utilizzo per finalità sanitarie. Il requisito sanitario si ritiene normalmente soddisfatto salvo prova chiara e univoca di destinazione incompatibile con l’emergenza sanitaria.

Distinzione tra agevolazione IVA nazionale e franchigia unionale

La circolare distingue l’agevolazione IVA dell’art. 124 dalla franchigia da dazi e IVA prevista dalla decisione (UE) 2020/491. Quest’ultima riguarda importazioni di beni destinati a fronteggiare l’emergenza COVID-19 ma con presupposti oggettivi e soggettivi specifici; la Commissione ha inoltre pubblicato un elenco meramente esemplificativo. Per l’art. 124, invece, l’elenco dei beni è tassativo.

Aggiornamento dei codici TARIC per monitor multiparametrici

La tabella dei codici TARIC allegata alla circolare 12/2020 viene integrata per i monitor multiparametrici anche da trasporto, con i codici ex 8528 5291, ex 8528 5299, ex 8528 5900, ex 9018 1910 ed ex 9018 1990.

Vaccini COVID-19, dispositivi diagnostici in vitro e servizi collegati

La circolare richiama la proposta di direttiva UE che introdurrebbe l’art. 129bis della direttiva IVA, volto a consentire agli Stati membri di prevedere esenzione o aliquota ridotta per i vaccini COVID-19 e i servizi strettamente connessi. In tale prospettiva, viene anticipato che il regime agevolato potrebbe riguardare anche le importazioni di vaccini anti-influenzali, in quanto funzionalmente collegati al contrasto della pandemia.

Vaccini anti-influenzali stagione 2020-2021

Nelle more della novella unionale, le importazioni di vaccini anti-influenzali sono considerate ricomprese nella decisione (UE) 2020/491, purché rispettino i requisiti oggettivi e soggettivi dell’art. 1 della decisione. Sono agevolabili i vaccini la cui composizione segue le raccomandazioni OMS e CHMP/EMA di cui alla determinazione AIFA AAM/PPA n. 478/2020 del 31 agosto 2020, nonché quelli approvati secondo la procedura centralizzata EMA.

Come è indicizzato

Materieiva all'importazioneregimi doganalidazi doganaliorigine delle merci

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