Salta al contenuto
Circolare

Circolare ADM n. 49/2020

Procedure di esportazione di merci da Uffici doganali nazionali – Facilitazioni e indicazioni operative in vista della Brexit. Testo consolidato

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli495536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce indicazioni operative per agevolare le esportazioni verso il Regno Unito in vista della Brexit, con particolare attenzione all’adeguamento delle autorizzazioni ai regimi speciali, alle prove dell’origine preferenziale, alla procedura del luogo approvato all’export e alla corretta individuazione degli uffici doganali competenti. Vengono inoltre chiariti gli effetti fiscali e statistici di una corretta impostazione degli adempimenti e le modalità di esportazione abbinata a transito, alla luce del nuovo assetto con UK e Irlanda del Nord.

Procedure di esportazione di merci da uffici doganali nazionali: facilitazioni e indicazioni operative in vista della Brexit

Procedure di esportazione di merci da uffici doganali nazionali: facilitazioni e indicazioni operative in vista della Brexit

La circolare interviene per agevolare gli operatori italiani che, a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dell’accordo UE-UK del 24 dicembre 2020, devono adattare le proprie operatività alle regole doganali proprie degli scambi con Paesi terzi. L’Agenzia richiama le principali disposizioni del Codice doganale dell’Unione, dei regolamenti delegato ed esecutivo, nonché le regole dell’Accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito, fornendo chiarimenti pratici su autorizzazioni, origine preferenziale, luogo approvato all’export, adempimenti dichiarativi e transito.

Quadro normativo e finalità

La circolare ha una duplice finalità: semplificare e snellire le procedure doganali connesse alle esportazioni e richiamare l’attenzione sugli adempimenti che consentono di beneficiare della non imponibilità o del rimborso/abbuono ai fini IVA e accise, oltre che di una più rapida acquisizione della prova di uscita delle merci. Il regime di esportazione è richiamato con riferimento all’art. 269 CDU, al Regolamento delegato (UE) 2015/2446, articoli 244-249, e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, articoli 326-340.

Adeguamento delle decisioni e delle autorizzazioni ai regimi speciali

Con il recesso del Regno Unito non potranno più considerarsi valide le autorizzazioni rilasciate a soggetti britannici quando la normativa unionale richiede che il titolare sia stabilito nel territorio doganale dell’Unione. Inoltre, devono essere riviste le decisioni che includono, nel loro ambito geografico, il Regno Unito.

L’Agenzia segnala che sono in corso interventi informatici a cura dei servizi unionali per:

  • sostituire automaticamente, in alcuni casi, il codice GB con XI per l’Irlanda del Nord;
  • eliminare, in altri casi, gli uffici doganali ubicati nel Regno Unito e codificati GB.

Gli uffici dell’Agenzia sono stati incaricati di verificare le autorizzazioni interessate, così da adeguarle con decorrenza 1° gennaio 2021. Gli operatori possono, se necessario, rivolgersi agli uffici emittenti per ulteriori adeguamenti.

Per evitare blocchi operativi, gli operatori coinvolti in scambi con il Regno Unito possono presentare anticipatamente, tramite Trader Portal, le istanze di autorizzazione ai regimi speciali diversi dal transito, indicando una data di inizio validità successiva al 31/12/2020. In tal modo l’autorizzazione potrà essere rilasciata con efficacia posticipata, subordinatamente all’effettivo recesso in assenza di accordo.

In alternativa, qualora non sia stato possibile ottenere in tempo utile l’autorizzazione, le operazioni avviate dal 1° gennaio 2021 potranno essere regolarizzate mediante autorizzazione con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 211, par. 2, CDU.

Per i regimi speciali diversi dal transito la circolare richiama anche l’autorizzazione su dichiarazione doganale prevista dall’art. 163 RD, utilizzabile quando le operazioni siano sporadiche o molto semplici, oppure nei giorni immediatamente precedenti la data del recesso, in attesa del rilascio dell’autorizzazione formale su CDS. In tale ipotesi l’ufficio locale può consentire l’uso della procedura semplificata per le prime operazioni.

Per i regimi che richiedono garanzia, la decisione può essere concessa anche se la garanzia non è ancora disponibile al momento del rilascio; essa deve però essere posseduta al più tardi al momento del primo vincolo delle merci al regime. La decisione è quindi valida ma inefficace fino alla presentazione della garanzia.

Infine, viene avvertito che nelle 48 ore successive al recesso potrebbero verificarsi malfunzionamenti del sistema CDS; in tal caso dovranno essere utilizzate le procedure di soccorso già note.

Prove dell’origine preferenziale verso il Regno Unito

La circolare richiama l’art. 5 della Parte II del Trade and Cooperation Agreement, che prevede il divieto di dazi doganali sulle merci originarie dell’una o dell’altra Parte, purché siano rispettate le regole di origine del Capitolo 2 dell’Accordo.

In attesa del completamento della ratifica, per gli scambi verso il Regno Unito la prova dell’origine unionale può essere fornita alternativamente:

  • mediante dichiarazione dell’esportatore;
  • mediante conoscenza dell’importatore del carattere originario UE delle merci.

La dichiarazione può essere resa su fattura o su qualunque altro documento commerciale che accompagni la merce, secondo il modello allegato conforme all’Allegato 4 dell’Accordo. La dichiarazione può essere redatta in italiano o in inglese.

In questa fase transitoria, per gli operatori che non dispongano ancora del codice REX, la circolare consente di utilizzare il codice EORI e l’indirizzo completo dell’esportatore nel campo "luogo e data" della dichiarazione di origine.

Autorizzazione al luogo approvato all’export

La circolare conferma che l’autorizzazione al luogo approvato consente di presentare le merci unionali destinate all’esportazione in un luogo diverso dalla dogana, rendendole disponibili per eventuali controlli presso il sito approvato dopo l’invio telematico della dichiarazione.

Le condizioni richieste per il rilascio sono:

  • la continuità delle operazioni di esportazione presso il luogo;
  • il possesso del titolo giuridico di utilizzo del sito;
  • l’idoneità del sito per l’effettuazione dei controlli.

Normalmente l’ufficio delle dogane effettua un sopralluogo fisico e ne redige verbale. Tuttavia, per facilitare le esportazioni anche in ragione della Brexit e dell’emergenza Covid-19, la circolare ammette una modalità semplificata di istruttoria: l’operatore può presentare planimetria e relazione tecnica di un tecnico abilitato, consentendo all’ufficio di verificare documentalmente l’idoneità del luogo senza sopralluogo fisico preliminare.

L’istanza deve essere accompagnata dal modulo allegato, con il quale l’operatore indica la motivazione della richiesta e attesta, ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sullo stato dei luoghi.

Corretta individuazione dell’ufficio di esportazione e dell’ufficio di uscita

Per una corretta gestione delle esportazioni e per ottenere rapidamente la prova di uscita, la circolare insiste sull’importanza di presentare la dichiarazione all’ufficio doganale competente secondo l’art. 221, parr. 2 e 3, RE.

Il criterio principale è quello del luogo in cui è stabilito l’esportatore, definito ai sensi dell’art. 1, punto 19, RD, e dell’art. 5, punto 31, CDU. La definizione di esportatore richiamata dalla circolare distingue tra:

  • privato che trasporta merci nei bagagli personali;
  • negli altri casi, la persona stabilita nell’Unione che decide che le merci devono uscire dal territorio doganale;
  • se ciò non si applica, la persona stabilita nell’Unione parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire.

In linea generale, quindi, non è consentito presentare la dichiarazione presso un ufficio diverso da quello competente sul luogo di stabilimento dell’esportatore. La circolare elenca però alcune eccezioni:

  • merci consolidate, imballate o reimballate in luogo diverso da quello della vendita per l’esportazione: la dichiarazione può essere presentata nel luogo di imballaggio, imbarco o caricamento, anche presso una dogana nazionale di confine;
  • designazione amministrativa di uno specifico ufficio per determinate operazioni o tipologie di merce, come accade per gli esemplari di flora e fauna selvatica soggetti al Reg. CE n. 338/97;
  • subappalto, con facoltà di presentare la dichiarazione presso l’ufficio competente per il luogo in cui è stabilito il subappaltatore;
  • presentazione presso un altro ufficio doganale meglio situato, per circostanze giustificate riferite al singolo caso;
  • merci di valore non superiore a 3.000 euro per spedizione e per dichiarante, purché non soggette a divieti o restrizioni, oppure casi di dichiarazione verbale ai sensi dell’art. 137 RD;
  • dichiarazione a posteriori, se le merci hanno lasciato il territorio doganale senza previa dichiarazione, da presentarsi all’ufficio competente per il luogo di stabilimento dell’esportatore ai sensi dell’art. 337, par. 1, RE.

Una volta svincolate, le merci devono essere presentate all’ufficio di uscita con il DAE nelle medesime condizioni in cui si trovavano al momento dell’accettazione della dichiarazione. L’ufficio di uscita le mantiene sotto vigilanza fino all’uscita dal territorio doganale dell’Unione e trasmette il messaggio telematico di "risultato di uscita" all’ufficio di esportazione. Tale messaggio, con esito "uscita conclusa", costituisce la certificazione dell’uscita anche ai fini fiscali ed è consultabile dall’operatore tramite la sezione del portale dell’Agenzia dedicata al tracciamento dei movimenti di esportazione mediante MRN.

Impatti fiscali, operativi e statistici

La corretta applicazione dei criteri per l’individuazione dell’ufficio competente consente di ridurre i tempi delle formalità doganali, migliorare la competitività delle imprese esportatrici e decongestionare gli uffici di uscita, specialmente quelli portuali. Inoltre, limita la duplicazione delle dichiarazioni di esportazione e il ricorso alle prove alternative di uscita.

La circolare richiama anche gli effetti sulla non imponibilità IVA: in particolare, quando la vendita avviene ex works e gli adempimenti sono svolti dall’acquirente in un altro Stato membro, può essere più difficile per il venditore ottenere la prova dell’uscita richiesta dalla disciplina fiscale. Al contrario, condizioni come FCA favoriscono il soggetto tenuto agli adempimenti doganali nel reperimento della documentazione utile sul piano tributario.

Quanto alle statistiche del commercio estero, viene precisato che lo Stato membro di effettiva esportazione è quello in cui le merci si trovano al momento dello svincolo, salvo il caso in cui siano state trasferite da un altro Stato membro al solo scopo di dichiararle all’esportazione e ricorrano le condizioni previste dal Regolamento UE 113/2010. In tale evenienza, ai fini statistici deve essere considerato lo Stato di provenienza effettiva e, se l’operazione è sostanzialmente italiana, nella dichiarazione deve essere indicato il codice IT come paese di spedizione/esportazione.

Esportazione abbinata a transito e assetto post-Brexit

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aderirà alla Convenzione CTC come Parte contraente autonoma. Le merci unionali dirette a UK, dopo il vincolo all’esportazione, potranno quindi essere assoggettate al regime di transito comune.

La circolare evidenzia una particolare rilevanza del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che mantiene applicabile la normativa doganale unionale in Irlanda del Nord nonostante questa resti parte del territorio doganale del Regno Unito. Ne deriva che:

  • i traffici tra UE-27 e Irlanda del Nord seguono il transito unionale;
  • i traffici con Inghilterra, Galles e Scozia seguono le regole della Convenzione sul transito comune.

La procedura di esportazione abbinata a transito è presentata come strumento utile perché consente di svolgere le formalità presso un ufficio interno, normalmente più rapido rispetto agli uffici di frontiera. In questa configurazione, l’ufficio di uscita coincide con l’ufficio di partenza del transito comune, ai sensi dell’art. 329, par. 6, RE.

Per la conclusione della procedura, l’ufficio di uscita deve informare l’ufficio di esportazione entro i termini previsti dall’art. 333 RE. Nel periodo transitorio, il termine coincide con il primo giorno lavorativo successivo al vincolo delle merci al regime di transito comune; dal momento dell’introduzione del sistema automatizzato di esportazione, l’informazione dovrà pervenire al più tardi il giorno lavorativo successivo all’appuramento del transito.

Assistenza degli uffici doganali

La circolare conclude richiamando gli uffici doganali a svolgere ogni utile azione di assistenza agli operatori per la corretta applicazione degli adempimenti e, contestualmente, un’attenta vigilanza sul rispetto delle disposizioni unionali richiamate.

Punti principali

Adeguamento delle autorizzazioni ai regimi speciali tramite CDS

A seguito del recesso del Regno Unito, le autorizzazioni rilasciate a soggetti britannici che presuppongono la stabilità nel territorio doganale dell’UE non saranno più valide; inoltre, vanno rivalutate le decisioni con validità geografica estesa al Regno Unito. Gli uffici sono incaricati di verificare e adeguare tali decisioni con decorrenza 1° gennaio 2021. Gli operatori interessati possono presentare anticipatamente le istanze tramite Trader Portal per regimi speciali diversi dal transito, indicando una data di inizio validità successiva al 31/12/2020. In alternativa, ove necessario, è possibile ottenere una autorizzazione con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 211 CDU. Per i regimi speciali diversi dal transito, in caso di operazioni sporadiche o semplici, è utilizzabile l’autorizzazione su dichiarazione doganale ex art. 163 RD. Le autorizzazioni per regimi con garanzia possono essere rilasciate anche prima del deposito della garanzia, che deve comunque essere disponibile al più tardi al primo vincolo delle merci al regime; il provvedimento resta valido ma inefficace fino alla presentazione della garanzia.

Prove dell’origine preferenziale per esportazioni verso il Regno Unito

In attesa del completamento della ratifica del Trade and Cooperation Agreement, la circolare richiama le regole per attestare l’origine unionale delle merci esportate verso UK, al fine di beneficiare dell’assenza di dazi doganali sulle merci originarie delle parti. La prova dell’origine può essere resa alternativamente mediante dichiarazione dell’esportatore o conoscenza dell’importatore, secondo gli artt. 18 e 19 del Capitolo 2 dell’Accordo. La dichiarazione può essere apposta su fattura o su altro documento commerciale che accompagna la merce; il modello allegato è quello previsto dall’Allegato 4 dell’Accordo e può essere redatto in italiano o in inglese. In questa fase transitoria, chi non disponga ancora del codice REX può utilizzare il codice EORI e indicare l’indirizzo completo dell’esportatore nel campo "luogo e data" della dichiarazione.

Autorizzazione al luogo approvato all’export con sopralluogo semplificato

La procedura del luogo approvato consente di presentare e rendere disponibili ai controlli merci unionali destinate all’esportazione in un luogo diverso dalla dogana. Sono richiesti continuità delle operazioni, titolo giuridico per l’utilizzo del sito e idoneità del luogo ai controlli. Per agevolare le esportazioni, anche in ragione della Brexit e dell’emergenza Covid-19, la circolare consente di presentare istanza con sopralluogo semplificato: l’operatore può allegare planimetria e relazione tecnica di un professionista abilitato, e l’ufficio può effettuare la verifica documentale dell’idoneità senza sopralluogo fisico preliminare. Il richiedente deve utilizzare il modulo allegato e dichiarare, ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle informazioni sullo stato dei luoghi.

Corretta individuazione dell’ufficio di esportazione e dell’ufficio di uscita

Per presentare la dichiarazione di esportazione occorre seguire i criteri dell’art. 221, paragrafi 2 e 3, del RE, con riferimento al luogo in cui è stabilito l’esportatore ai sensi dell’art. 5, punto 31, CDU e della definizione di esportatore dell’art. 1, punto 19, RD. In linea generale, la dichiarazione non può essere presentata presso un ufficio diverso da quello competente sul luogo di stabilimento dell’esportatore. Sono però previste eccezioni: consolidamento/imballaggio o reimballaggio in luogo diverso; designazione amministrativa di specifici uffici per talune operazioni o merci; subappalto; circostanze giustificate in casi individuali; merci di valore non superiore a 3.000 euro per spedizione e per dichiarante, o casi di dichiarazione verbale; dichiarazione a posteriori se la merce è uscita senza preventiva dichiarazione. Dopo lo svincolo, le merci devono essere presentate all’ufficio di uscita con il DAE; il messaggio telematico di "risultato di uscita" costituisce la certificazione dell’uscita, valida anche ai fini fiscali.

Effetti fiscali e statistici della corretta gestione degli adempimenti

Il corretto rispetto dei criteri per individuare l’ufficio doganale competente riduce i tempi di sdoganamento, decongestiona gli uffici di uscita e limita la duplicazione delle dichiarazioni di esportazione e il ricorso a prove alternative di uscita. La circolare richiama anche le implicazioni per la non imponibilità IVA: in particolare, in caso di vendita ex works, se gli adempimenti sono curati dall’acquirente in un diverso Stato membro, può risultare più complesso acquisire la prova dell’uscita; condizioni come FCA consentono invece al venditore di ottenere più agevolmente la documentazione fiscale. Sul piano statistico, si richiama l’art. 6, par. 4, del Regolamento UE 113/2010, secondo cui lo Stato membro di effettiva esportazione è quello in cui si trovano le merci al momento dello svincolo, salvo il caso in cui siano state trasferite da altro Stato membro al solo scopo di dichiararle all’esportazione; in tale ipotesi, nelle dichiarazioni va indicato il codice IT come paese di spedizione/esportazione quando l’operazione è sostanzialmente italiana.

Esportazione abbinata a transito e specificità UK/Irlanda del Nord

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito aderirà alla Convenzione CTC come Parte contraente separata. Le merci unionali dirette a UK, dopo il vincolo all’esportazione, potranno essere sottoposte a transito comune. Il Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord comporta che la normativa doganale unionale continui ad applicarsi in Irlanda del Nord: pertanto, i movimenti tra UE-27 e Irlanda del Nord seguiranno il transito unionale, mentre quelli con Inghilterra, Galles e Scozia seguiranno le regole della Convenzione sul transito comune. La procedura di esportazione abbinata a transito consente di svolgere le formalità in un ufficio interno più rapido; l’ufficio di uscita coincide con l’ufficio di partenza del transito comune ai sensi dell’art. 329, par. 6, RE. Per la conclusione della procedura, l’ufficio di uscita deve informare quello di esportazione entro i termini previsti dall’art. 333 RE: nel periodo transitorio, il termine coincide con il primo giorno lavorativo successivo al vincolo al transito comune; dal sistema automatizzato di esportazione, l’informazione deve pervenire al più tardi il giorno lavorativo successivo all’appuramento del transito.

Come è indicizzato

Materieregimi doganaliorigine delle merciprocedure di esportazionetransitoiva all'importazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.