Circolare ADM n. 46/2020
Procedura ordinaria e semplificata per la reintroduzione in franchigia. Iscrizione nell’elenco “Retrelief” Returned goods – Relief from import duty - Testo consolidato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni applicative della Determinazione Direttoriale n. 419205/RU del 19 novembre 2020 sulla reintroduzione in franchigia di merci precedentemente esportate, ampliando l’accesso alla semplificazione anche a operatori diversi dall’e-commerce marketplace. Conferma la possibilità di operare in procedura ordinaria ex art. 203 CDU oppure mediante iscrizione nell’elenco nazionale "RETRELIEF", con controlli principalmente a posteriori e con disciplinare di servizio dedicato. La circolare dettaglia le modalità di compilazione del DAU, le regole IVA, i criteri di tracciabilità, i controlli, il monitoraggio e la decorrenza della nuova disciplina.
Procedura ordinaria e semplificata per la reintroduzione in franchigia e iscrizione nell’elenco "RETRELIEF"
Procedura ordinaria e semplificata per la reintroduzione in franchigia e iscrizione nell’elenco "RETRELIEF"
La circolare fornisce le istruzioni applicative della Determinazione Direttoriale prot. n. 419205/RU del 19 novembre 2020, che disciplina una procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia di merci precedentemente esportate. La disciplina si coordina con l’art. 203 del CDU, con il Regolamento delegato (UE) 2015/2446, con il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e con le precedenti indicazioni ADM contenute nella Circolare n. 37/2020, estendendo la semplificazione anche a operatori non operanti tramite marketplace e-commerce.
Quadro normativo e finalità della semplificazione
L’obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi connessi alle operazioni di reintroduzione in franchigia, mantenendo la possibilità di controllo doganale effettivo ma spostandolo prevalentemente a posteriori. La circolare richiama:
- l’art. 203 CDU, che consente l’esenzione dai dazi all’importazione per merci esportate e reintrodotte entro tre anni nel territorio doganale dell’Unione, su richiesta dell’interessato;
- l’art. 158 del Reg. delegato (UE) 2015/2446, sulle condizioni per considerare le merci reintrodotte nello stato originario;
- l’art. 253 del Reg. di esecuzione (UE) 2015/2447, sulle informazioni da mettere a disposizione delle autorità doganali.
La semplificazione si innesta su un modello organizzativo che sostituisce l’autorizzazione puntuale per singola operazione con l’iscrizione in un elenco nazionale, accompagnata da un disciplinare di servizio che definisce gli obblighi operativi dell’operatore.
Procedura ordinaria ex art. 203 CDU
Per i soggetti che non accedono alla semplificazione resta ferma la procedura ordinaria, già illustrata dalla Circolare 37/2020. In tale ipotesi la reintroduzione in franchigia avviene su istanza della persona interessata e richiede, di volta in volta, la produzione:
- della copia della dichiarazione di esportazione;
- di ogni ulteriore documentazione idonea a consentire il controllo dell’identità tra merce esportata e merce reintrodotta;
- della prova che le merci siano reintrodotte nello stesso stato in cui erano state esportate.
Le operazioni sono sottoposte ai controlli fisici o documentali selezionati dal circuito doganale di controllo.
Iscrizione all’elenco "RETRELIEF" e requisiti di accesso
Per l’accesso alla semplificazione è richiesta l’iscrizione all’elenco nazionale denominato "RETRELIEF" (RR). L’istanza va presentata all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali, oppure del terzo nei casi previsti dalla determinazione.
Nell’istanza, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, il richiedente deve dichiarare la sussistenza dei presupposti richiesti, tra cui:
- possesso, da parte dell’istante o dell’operatore doganale incaricato, dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" e per "destinatario autorizzato transito";
- identità tra la merce uscita e quella reintrodotta, con mantenimento dello stesso stato del bene;
- identità tra esportatore e soggetto che effettua la reintroduzione, oppure rappresentanza indiretta;
- utilizzo del codice EORI e possesso dei criteri di cui all’art. 39 CDU, lettere a) e b), con corretta tenuta delle scritture contabili e idonea associazione tra esportazione e successiva reintroduzione;
- tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;
- accesso dell’Ufficio delle dogane al sistema contabile ai fini dei controlli.
La circolare richiama altresì che, per i titolari di autorizzazione AEO C oppure AEO C+S, i requisiti possono ritenersi già soddisfatti se vi sia stato un monitoraggio recente.
Istruttoria e iscrizione nell’elenco
L’istruttoria segue il modello già tracciato dalla Circolare 37/2020. L’Ufficio locale competente valuta i requisiti, la tracciabilità, la completezza delle scritture contabili, l’affidabilità dell’operatore e la facilità di monitoraggio delle attività. La relazione dell’Ufficio, con la documentazione allegata e la proposta sull’accoglimento o meno dell’istanza, deve essere trasmessa anche alla Direzione Territoriale gerarchicamente sovraordinata, sempre informata sull’evoluzione del procedimento.
Ricevuta la relazione, la Direzione Dogane può chiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni. Entro 10 giorni dal termine della fase istruttoria la Direzione iscrive il soggetto nell’elenco nazionale "RETRELIEF". Il numero di iscrizione va poi utilizzato in ogni operazione che intenda fruire della semplificazione, con indicazione nella casella 44 del DAU.
Disciplina dichiarativa del DAU
La circolare uniforma la compilazione del DAU per tutti i soggetti che si avvalgono della reintroduzione in franchigia, sia in procedura ordinaria sia semplificata.
Casella 24
Va indicato il codice 21, relativo alla "rispedizione di merci dopo la registrazione della transazione originaria".
Casella 37
La compilazione deve avvenire come segue:
- prima suddivisione: codice 61 10, riferito a "reimportazione con contemporanea immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci, escluso il caso di cui al codice 63" per il regime attuale e a "spedizione/esportazione definitiva" per il regime precedente;
- seconda suddivisione: codice F01, per la "reintroduzione in franchigia" con esenzione dai dazi all’importazione.
La circolare precisa che il codice regime 40 00, secondo la prassi precedente, non è più utilizzabile.
Casella 40 e casella 44
Per la reintroduzione ordinaria, in casella 40 va inserito il numero della bolletta di esportazione riferita alle merci reintrodotte; se un singolo bene è collegato a più esportazioni precedenti, le ulteriori dichiarazioni vanno riportate in casella 44.
Per gli operatori iscritti nell’elenco, in casella 44 va riportato il numero di iscrizione nel formato progressivo/anno/sigla RR, mediante il codice documento 13AO. Se la semplificazione è quella introdotta dalla precedente DD del 31 ottobre 2020, la sigla è eRR.
Per lo scarico di partite di merci, la casella 40 deve riportare i riferimenti delle partite da scaricare, mentre il MRN della dichiarazione di esportazione va inserito in casella 44 con il codice documento 32YY.
Trattamento IVA all’importazione
Le operazioni dichiarate con regime doganale 61 10 possono non essere assoggettate a IVA all’importazione. La circolare distingue tre ipotesi operative.
Esportatore abituale con plafond disponibile
L’operatore può presentare dichiarazione d’intento; in tal caso:
- la casella 44 deve riportare uno dei codici documento 01DI, 03DI, 04DI o 05DI;
- la casella 47 deve contenere il codice tributo 406.
Operatore non esportatore abituale
L’operatore può chiedere la non applicazione dell’IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 203 CDU e dell’art. 68, comma 1, lett. d), del DPR 633/72. In questo caso:
- la casella 44 deve riportare il codice 06D01;
- la casella 47 deve essere valorizzata con il codice IVA 405 e aliquota 0%.
L’accettazione della bolletta implica, salvo successivi esiti di controllo, il rispetto delle condizioni dell’art. 68, comma 1, lett. d), cioè che la reintroduzione riguardi beni nello stato originario, effettuata dallo stesso soggetto che aveva esportato i beni e in presenza delle ulteriori condizioni per la franchigia doganale.
Rilevanza del plafond
La circolare richiama il principio di diritto della Cassazione n. 25485/2019: ai fini del beneficio della sospensione d’imposta, occorre avere riguardo al plafond relativo all’anno in cui l’operazione originaria è stata registrata, senza rilievo dell’anno di eventuali successive modifiche ex art. 26 DPR 633/1972.
Controlli, monitoraggio e riduzione dei controlli in linea
Per gli operatori iscritti nell’elenco "RETRELIEF" i controlli sulle reintroduzioni in franchigia sono effettuati prevalentemente a posteriori, con verifiche periodiche anche presso il soggetto autorizzato. La quantificazione della riduzione dei controlli è commisurata al livello di affidabilità, alla tracciabilità delle operazioni, alla completezza delle scritture contabili e agli esiti dell’istruttoria.
La proposta di abbattimento dei controlli segue le istruzioni già impartite con la nota Direzione Antifrode e Controlli prot. 44430/RU dell’11 aprile 2017. La riduzione è specifica per la semplificazione e si aggiunge alle eventuali agevolazioni collegate allo status AEO.
La periodicità e le modalità dei controlli a posteriori sono stabilite dall’Ufficio delle dogane d’intesa con la Direzione Territoriale sulla base dell’analisi dei rischi ex art. 46 CDU, tenendo conto in particolare:
- del numero di operazioni effettuate;
- della tipologia e del valore della merce;
- del livello di affidabilità dell’operatore.
L’attività di controllo si fonda soprattutto sulla documentazione commerciale e sulle scritture contabili, che devono consentire il collegamento tra esportazione e reintroduzione tramite il codice univoco del singolo prodotto. In caso di fondato sospetto possono essere effettuate verifiche fisiche in linea, specie per merci soggette a divieti o restrizioni extra-tributarie.
L’Ufficio redige annualmente una relazione per ciascun soggetto autorizzato, proponendo e motivando il mantenimento, la revoca o la sospensione della semplificazione.
Disciplinare di servizio e gestione operativa
L’operatività della semplificazione è subordinata all’adozione, da parte dell’Ufficio delle dogane, di un disciplinare di servizio basato sul modello quadro allegato. Il disciplinare deve dettagliare gli aspetti operativi della singola realtà aziendale, gli adempimenti posti a carico dell’operatore e le modalità di esecuzione dei controlli e del monitoraggio.
Il modello è utilizzabile sia per la nuova semplificazione ex DD 419205/RU sia per la precedente semplificazione e-commerce ex DD 386291/RU. La Direzione Territoriale deve essere sempre coinvolta nello scambio informativo tra strutture dell’Agenzia e soggetti interessati.
Tracciabilità, dati personali e conservazione della documentazione
La semplificazione richiede la tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco, da indicare nei documenti commerciali che accompagnano sia l’esportazione sia la reintroduzione in franchigia. L’operatore deve assicurare il collegamento tra i documenti e la riconciliazione dei beni reintrodotti con quelli esportati.
Per le operazioni B2C, o quando siano trattati dati personali di persone fisiche, l’operatore deve adottare misure adeguate di tutela dei dati personali, che devono essere accessibili ai funzionari doganali in caso di controllo. L’Ufficio verifica il corretto trattamento dei dati in fase istruttoria.
La documentazione a corredo delle dichiarazioni doganali deve essere conservata per 10 anni dalla data di accettazione della dichiarazione, garantendo per lo stesso periodo il collegamento ai dati dello speditore e del destinatario, anche se non espressamente indicati nel documento doganale.
Procedure di fall-back
In caso di temporaneo malfunzionamento del sistema di conservazione dei documenti commerciali, l’operatore deve darne immediata comunicazione all’Ufficio e sospendere l’invio telematico delle dichiarazioni doganali, ferma la possibilità di registrazione manuale e successivo caricamento a sistema secondo le procedure di soccorso.
La medesima disciplina si applica in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici dell’ADM.
Decorrenza e vigilanza
La procedura descritta per la compilazione delle dichiarazioni doganali di reintroduzione in franchigia, in forma ordinaria o semplificata tramite iscrizione negli elenchi "RR" ed "eRR", decorre dal 14 dicembre 2020. Le Direzioni territoriali sono incaricate di vigilare sulla corretta e uniforme applicazione della circolare e di segnalare eventuali criticità.
Punti principali
Ambito della circolare e rapporto con le precedenti semplificazioni
La circolare si inserisce nel percorso di semplificazione già avviato con la Determinazione Direttoriale prot. n. 386291/RU del 31 ottobre 2020 e con la Circolare n. 37/2020, originariamente rivolto agli operatori e-commerce. La nuova Determinazione Direttoriale prot. n. 419205/RU del 19/11/2020 estende la semplificazione agli operatori che non utilizzano marketplace, rimodulando i requisiti di accesso e prevedendo una sola iscrizione all’elenco "RETRELIEF" invece della singola autorizzazione per ciascuna operazione.
Procedura ordinaria ex art. 203 CDU
Per i soggetti non ammessi alla semplificazione resta possibile la reintroduzione in franchigia secondo la procedura ordinaria già descritta nella Circolare 37/2020. In tale caso, su istanza della persona interessata, occorre presentare all’atto della reintroduzione copia della dichiarazione di esportazione e ogni documentazione utile a dimostrare l’identità della merce e il mantenimento dello stato originario. Le operazioni sono soggette ai controlli fisici o documentali selezionati dal circuito doganale di controllo.
Iscrizione all’elenco "RETRELIEF" e istruttoria
Per accedere alla semplificazione è necessaria l’iscrizione all’elenco nazionale "RETRELIEF" (RR), previa istanza presentata all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o accessibile la contabilità principale del richiedente. L’istanza deve essere resa con dichiarazione sostitutiva ex artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e dimostrare requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui autorizzazione al luogo approvato e al destinatario autorizzato transito, identità tra merce esportata e reintrodotta, identità del soggetto che esporta e reintroduce, possesso di EORI, requisiti di affidabilità ex art. 39 CDU, tracciabilità univoca dei prodotti e accesso dell’ufficio alle scritture contabili.
Compilazione del DAU per la reintroduzione in franchigia
La circolare detta le modalità di compilazione del DAU per rendere riconoscibile la reintroduzione in franchigia. Nella casella 24 va indicato il codice 21; nella casella 37 il codice 61 10 nella prima suddivisione e F01 nella seconda; nella casella 40 va inserito il numero della bolletta di esportazione. Se vi sono più esportazioni collegate, ulteriori riferimenti vanno riportati in casella 44. Per gli operatori iscritti all’elenco, la casella 44 deve riportare il numero di iscrizione con codice documento 13AO; il codice 40 00 non è più utilizzabile.
Trattamento IVA e rapporti con il plafond
Le operazioni dichiarate con regime doganale 61 10 possono non essere soggette a IVA all’importazione. Se l’operatore è esportatore abituale e dispone di plafond, può usare la dichiarazione d’intento, valorizzando la casella 44 con i codici 01DI, 03DI, 04DI o 05DI e la casella 47 con il tributo 406. Se non è esportatore abituale, può chiedere la non applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. d), del DPR 633/72, indicando in casella 44 il codice 06D01 e in casella 47 il codice IVA 405 con aliquota 0%. La circolare richiama inoltre il principio della Cassazione n. 25485/2019 sul plafond riferito all’anno di registrazione dell’operazione originaria.
Controlli, monitoraggio e riduzione dei controlli in linea
Per gli operatori iscritti all’elenco, i controlli sulle reintroduzioni in franchigia sono svolti prevalentemente a posteriori, con verifiche periodiche anche presso il soggetto autorizzato. La riduzione dei controlli è parametrata al livello di compliance, alla tracciabilità e agli esiti istruttori, secondo l’art. 46 CDU e la nota ADM prot. 44430/RU dell’11/04/2017. La riduzione è specifica per la semplificazione e si cumula con eventuali benefici AEO. L’Ufficio redige annualmente una relazione per proporre mantenimento, revoca o sospensione dell’iscrizione.
Disciplinare di servizio, decorrenza e regime transitorio
L’accesso concreto alla semplificazione è subordinato alla predisposizione, da parte dell’Ufficio delle dogane competente, di un disciplinare di servizio basato sul modello quadro allegato. Il disciplinare regola gli adempimenti, le modalità di controllo, la tracciabilità, il trattamento dei dati personali, la conservazione dei documenti e le procedure di fall-back in caso di malfunzionamenti. La nuova procedura si applica dal 14 dicembre 2020 e le Direzioni territoriali devono vigilare sulla corretta e uniforme applicazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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