Cassazione Civile, Ordinanza n. 20320/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere la declaratoria di nullità dei contratti di somministrazione a tempo determinato e delle relative proroghe intercorsi dal 16 ottobre 2000 al 30 settembre 2007 con la società utilizzatrice, chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima e il pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la decadenza prevista dall'art. 6 l. n. 604/1966, come modificato dall'art. 32 l. n. 183/2010; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile tale regime decadenziale anche ai contratti di somministrazione a termine scaduti prima dell'entrata in vigore della novella. In cassazione il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l. n. 604/1966, come novellato dall'art. 32, commi 1 e 4, l. n. 183/2010, contestando l'operatività delle decadenze ai contratti di somministrazione già scaduti al 24 novembre 2010 e riproponendo, nel merito, le censure di nullità delle causali dei contratti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, l. n. 183/2010, con la correlata proroga di cui al comma 1-bis, si applichi anche ai contratti a termine in somministrazione stipulati o cessati prima del 24 novembre 2010. La nuova disciplina è stata considerata operante ex nunc e non retroattiva, perché incide non sul fatto generatore del diritto ma sui poteri e sulle facoltà di impugnazione ancora non consumati; è stata inoltre esclusa la violazione degli artt. 24 Cost., 47 Carta dei diritti fondamentali UE e 6 e 13 CEDU. Poiché la questione di decadenza è stata ritenuta assorbente, le ulteriori doglianze sulla nullità delle singole clausole contrattuali sono rimaste assorbite. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 l. n. 604/1966
La disciplina decadenziale dell'impugnazione è applicabile, per effetto della novella, anche alle controversie relative a contratti di somministrazione a termine già cessati alla data di entrata in vigore della legge.
art. 32, comma 1, l. n. 183/2010
La proroga prevista in prima applicazione consente un termine congruo per l'operatività del nuovo regime di decadenza.
art. 32, comma 1-bis, l. n. 183/2010
La proroga in sede di prima applicazione accompagna l'introduzione del nuovo termine decadenziale.
art. 32, comma 4, l. n. 183/2010
La decadenza introdotta dalla norma si applica anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima del 24 novembre 2010.
art. 11 disp. prel. c.c.
Non occorre una specifica deroga per applicare la nuova decadenza ai rapporti già esauriti, poiché la norma non è retroattiva ma regola ex nunc i poteri di impugnazione.
art. 24 Cost.
L'introduzione del termine decadenziale non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Non è stata ravvisata violazione del diritto a un ricorso effettivo.
artt. 6 e 13 CEDU
L'operatività del nuovo termine decadenziale è stata ritenuta compatibile con le garanzie convenzionali di accesso alla giustizia e di tutela effettiva.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di somministrazione di lavoro, la decadenza per l'impugnazione del contratto si applica anche ai contratti a termine stipulati o cessati prima dell'entrata in vigore della novella del 2010, purché il relativo potere di impugnazione non si sia ancora consumato.
- L'introduzione di un nuovo termine decadenziale che incide sui poteri di azione non integra retroattività vietata quando non modifica il fatto generatore del diritto, ma solo le modalità e i tempi del suo esercizio.
- Quando la questione pregiudiziale relativa alla decadenza è accolta, le ulteriori censure dirette alla nullità delle clausole contrattuali restano assorbite.
- L'adeguato periodo di prima applicazione della nuova disciplina può escludere la violazione del diritto di difesa e delle garanzie di tutela giurisdizionale effettiva.
- In presenza di una decadenza ritenuta operante, il giudice di legittimità rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese, oltre agli oneri conseguenti al contributo unificato.
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