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Legge

L.R. Campania 12/2003

Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 12/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Campania il sistema integrato di sicurezza, i compiti di Regione, Province e Comuni, la formazione della polizia locale tramite scuola regionale, i contributi per progetti di sicurezza urbana e le funzioni di polizia amministrativa. Sono previsti adeguamenti regolamentari entro termini iniziali ormai decorso e disposizioni finanziarie riferite all’anno di approvazione.

Norme su polizia locale, polizia amministrativa e sicurezza integrata in Campania

Norme su polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza

La legge regionale campana disciplina l’organizzazione del sistema integrato di sicurezza, il ruolo della Regione e degli enti locali, la formazione del personale di polizia locale e i principali strumenti di coordinamento, sostegno finanziario e regolazione delle attività di polizia amministrativa.

Finalità e ambito di intervento

La legge mira a integrare la normativa sulla polizia locale, promuovere un sistema di sicurezza delle città e del territorio regionale, disciplinare le funzioni di polizia amministrativa esercitate da Regione ed enti locali e curare la formazione degli addetti alla polizia locale anche in relazione a nuove professionalità. La Regione opera in collaborazione con autonomie locali e Governo, puntando su legalità, integrazione, rispetto delle diversità e contrasto alla criminalità organizzata e diffusa.

Compiti della Regione e governance delle politiche di sicurezza

La Regione coordina azioni per una sicurezza ispirata alla civile convivenza e realizza, con Stato ed enti locali, condizioni ottimali di sicurezza urbana ed extraurbana e servizi integrativi di sicurezza e tutela sociale. A tal fine istituisce una conferenza regionale sulle politiche integrate di sicurezza, presieduta dal Presidente della Giunta, che coinvolge autorità statali, organi consiliari, province, comuni capoluogo, altri enti locali, organizzazioni sociali e rappresentanti di ANCI e Lega delle autonomie. La conferenza formula valutazioni su piani e progetti per potenziare i servizi di polizia locale, la formazione e gli strumenti operativi.

La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie e acquisiti gli indirizzi della commissione consiliare competente, adotta un programma di azioni per coordinare e sostenere le politiche di sicurezza regionali e locali, con particolare attenzione al raccordo con gli organi statali di contrasto alla criminalità e al sostegno delle amministrazioni locali che sperimentano politiche integrate, forme stabili di consultazione e partenariato con associazionismo e volontariato.

Ruolo delle Province

Le Province, ai fini del programma regionale, svolgono attività di monitoraggio dei fenomeni di illegalità organizzata e diffusa, raccolta di dati sulla sicurezza del territorio, analisi di temi specifici, relazioni periodiche e iniziative di formazione sociale e culturale per prevenzione e contrasto di criminalità e devianza. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge dovevano definire, sulla base degli indicatori regionali, i parametri relativi alla densità turistica, commerciale e industriale rilevanti per la dotazione dei servizi. Le Province convocano inoltre conferenze provinciali con enti locali, autorità statali, scuola, università, soggetti privati, parti sociali, associazionismo e volontariato.

Interventi regionali e contributi ai progetti di sicurezza

Per attuare il programma regionale, la Regione realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione; promuove programmi con gli enti locali mediante protocolli d’intesa; sostiene la progettazione tecnica degli enti locali; favorisce lo scambio di buone pratiche in materia di sicurezza urbana; sviluppa attività formative anche tramite la scuola regionale e assegna contributi ai progetti di sicurezza urbana integrata e di diffusione della cultura della legalità. I contributi possono coprire fino al 70% delle spese ammissibili, con priorità ai progetti presentati da enti locali associati.

Strutture di supporto: comitato tecnico-consultivo, scuola regionale e struttura amministrativa

La Regione si avvale di un comitato tecnico-consultivo per la polizia locale, di una scuola regionale e di una struttura amministrativa regionale con funzioni di centro di riferimento. Il comitato, presieduto dall’assessore delegato, è organo di consulenza della Giunta per il coordinamento delle funzioni di polizia amministrativa regionale e locale; opera sulla base degli indirizzi della Giunta e delle intese con il Consiglio delle autonomie e convoca trimestralmente organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.

Scuola regionale di polizia locale

La scuola regionale ha sede a Benevento e cura formazione, aggiornamento e sperimentazioni per gli appartenenti alla polizia locale, promuovendo anche azioni integrate con le forze di polizia dello Stato e con operatori sociali e della sicurezza. Gestisce l’elenco dei comandanti della polizia locale operanti in Campania e promuove sperimentazioni su nuove professionalità connesse alle politiche di sicurezza.

La scuola è amministrata da un consiglio di amministrazione di tre membri; due sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e uno è un consigliere regionale nominato dal Presidente della Giunta, che ne assume la presidenza. È prevista anche la formazione di agenti di polizia municipale per funzioni di polizia municipale turistica, impiegabili dai rispettivi enti per controllo degli itinerari turistici e assistenza ai turisti. Il regolamento della scuola doveva essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. La Regione sostiene i costi dei locali e del funzionamento annuale, demandato alla legge di bilancio. La partecipazione ai corsi può essere valorizzata nei regolamenti degli enti locali come titolo per la carriera del personale.

Funzioni della polizia locale e collaborazione con lo Stato

Province e comuni esercitano le funzioni proprie o delegate di polizia amministrativa, giudiziaria, stradale, tributaria limitata ai tributi locali, ambientale e ittico-venatoria, annonaria e commerciale, edilizia. Gli enti locali devono prevedere sanzioni per l’osservanza di regolamenti e ordinanze, nel rispetto della legge n. 689/1981. La provincia può istituire un corpo di polizia amministrativa provinciale secondo il regolamento di settore.

La Regione promuove accordi tra comuni e autorità statali per l’esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di pubblica sicurezza attribuite agli addetti alla polizia municipale, nonché accordi tra enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici e informativi e per la costituzione di una banca dati regionale collegata, se necessario, ai sistemi delle forze di polizia dello Stato. Gli enti locali devono garantire pari opportunità nell’accesso ai ruoli, idoneità psicofisica e idoneità formativa anche tramite corsi regionali. I comandanti dipendono unicamente dal sindaco o dal presidente della Provincia, nel rispetto della separazione tra indirizzo politico e gestione operativa.

Organizzazione del servizio di polizia municipale e dimensionamento

Ogni comune deve svolgere il servizio di polizia municipale con modalità tali da garantirne la fruizione tutti i giorni dell’anno. La Regione individua come profilo ottimale minimo una struttura con dieci addetti, oltre a un responsabile e a un addetto al coordinamento e controllo. La dotazione organica prevede di norma un addetto ogni 800 abitanti nei comuni a bassa densità turistica, commerciale e industriale e un addetto ogni 600 abitanti nei territori con maggiore inversione di tali densità e presenza di criminalità diffusa o organizzata; in ogni caso devono essere assegnati almeno cinque dipendenti.

I comuni devono adottare, se necessario, forme associative nell’ambito dei livelli ottimali definiti. Il regolamento degli enti locali disciplina l’organizzazione e l’attività del corpo o servizio di polizia locale; la dotazione organica è definita tenendo conto di popolazione, morfologia del territorio, viabilità, sviluppo edilizio, insediamenti produttivi e commerciali, importanza turistica, motorizzazione, fasce orarie di necessità operativa, caratteristiche socio-economiche, presenza scolastica, nodi stradali, strutture portuali e aeroportuali e altre esigenze di efficienza.

Gestione associata dei servizi

La gestione associata dei servizi di polizia locale può avvenire nell’ambito di unioni di comuni, comunità montane e altre forme giuridiche previste dalla normativa vigente. L’atto costitutivo deve prevedere il regolamento del servizio e individuare l’organo di riferimento per gli atti di indirizzo. Le strutture comuni svolgono compiti tecnico-organizzativi e strumentali secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Il responsabile del servizio associato coordina l’impiego operativo del personale, gestisce le risorse assegnate ed è responsabile della disciplina e dell’addestramento.

Funzioni trasferite alle Province e disciplina tecnica

Alle Province è trasferito il rilascio dell’autorizzazione per gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale e interprovinciale; per le gare interprovinciali l’autorizzazione spetta alla provincia di partenza della gara. Del provvedimento va data informazione all’autorità di pubblica sicurezza.

La Regione, sentito il comitato tecnico-consultivo, doveva inoltre disciplinare con regolamento, entro 180 giorni, le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale, potendo dettare anche norme generali su direzione, vigilanza e organizzazione delle strutture.

Adeguamento degli enti locali e copertura finanziaria

Gli enti locali dovevano adeguare regolamenti e disposizioni entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Per l’anno finanziario di riferimento, gli oneri erano coperti mediante specifiche risorse regionali indicate dalla norma; per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

Abrogazioni e decorrenza

Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale Campania 3 agosto 1982, n. 44. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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