L.R. Campania 20/2003
Semplificazione dell'azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del Novembre 1980 e del Febbraio 1981 [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Campania la prosecuzione e il completamento della ricostruzione nei comuni colpiti dai terremoti del 1980-1981, attribuendo ai Comuni programmazione e gestione delle risorse, semplificando il procedimento di contributo e fissando regole su priorità, opere condominiali, liquidazione del saldo, decadenze e interventi sostitutivi. Molte misure riguardano pratiche e termini ormai storici legati alla ricostruzione.
Semplificazione della ricostruzione nei comuni campani colpiti dai sismi 1980-1981
Semplificazione dell’azione amministrativa per la ricostruzione post-sisma in Campania
La legge disciplina, per la Regione Campania, la prosecuzione e il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Il provvedimento si inserisce nel quadro della normativa statale sulla ricostruzione e attribuisce ai Comuni un ruolo centrale nella programmazione, gestione e conclusione degli interventi.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda i Comuni campani impegnati nella ricostruzione conseguente ai sismi del 1980-1981. L’obiettivo è semplificare l’azione amministrativa, accelerare l’impiego delle risorse residue o assegnate e consentire la chiusura delle procedure ancora pendenti.
Competenze dei Comuni e programmazione delle risorse
Le funzioni di programmazione e gestione delle risorse e degli interventi per il completamento della ricostruzione sono attribuite integralmente ai Comuni, comprese le aree industriali. I Comuni programmano le risorse con deliberazione consiliare, fissano criteri e priorità di assegnazione dei contributi e approvano il piano di impiego suddiviso per capitoli di spesa. Le risorse così programmate diventano immediatamente spendibili e devono essere trasmesse, entro 15 giorni dall’esecutività, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Regione.
Destinazione delle risorse
Le risorse assegnate, da assegnare, residue o comunque stanziate per la ricostruzione possono essere utilizzate non solo per le finalità della legge statale richiamata, ma anche per:
- opere strutturali e condominiali nei casi previsti;
- aggiornamento e rideterminazione dei contributi, entro il contributo massimo ammissibile e per soggetti rientranti nelle priorità previste;
- espropri, pagamenti obbligatori connessi agli eventi sismici, somme dovute per sentenze o transazioni;
- attività di servizio e gestione strettamente connesse alla ricostruzione, entro il limite del 4% dell’importo assegnato;
- edifici scolastici connessi alle esigenze abitative delle zone danneggiate;
- progetti pilota per la riqualificazione dei centri storici e per immobili oggetto di intervento sostitutivo.
I costi delle opere pubbliche sono considerati congrui se rientrano nell’importo di progetto calcolato con il prezzario del Provveditorato opere pubbliche della Campania in vigore dall’1 giugno 1982, aumentato della percentuale annuale fissata dal Provveditorato.
Priorità di accesso ai contributi
Le disponibilità destinate all’edilizia privata sono utilizzate in via prioritaria, senza deroghe, a favore dei soggetti indicati dalla normativa richiamata sui terremotati. Sono inoltre equiparati e ammessi alla priorità:
- i soggetti individuati dalla disciplina sugli interventi sostitutivi anche se la domanda è stata presentata dal proprietario;
- gli occupanti dell’immobile al momento del sisma divenuti proprietari per riscatto o acquisto da enti o istituti di case economiche e popolari.
Hanno inoltre diritto alla priorità i soggetti titolari di immobili inseriti in piani di recupero adottati nei Comuni disastrati o gravemente danneggiati entro il 23 gennaio 1992, eventualmente prorogati alla scadenza decennale del piano esecutivo, purché abbiano presentato il progetto di recupero. Restano ammessi anche i soggetti che avevano già beneficiato di provvidenze dell’ordinanza commissariale del 6 gennaio 1981, n. 80: il contributo già ottenuto va però sempre detratto da quello spettante per la ricostruzione o riparazione.
A parità di condizioni tra aventi diritto, per i progetti approvabili dalla commissione tecnica comunale conta l’ordine cronologico di presentazione della documentazione integrativa.
Opere strutturali e parti comuni degli edifici
Nei fabbricati con più unità immobiliari, anche appartenenti a un solo soggetto, il finanziamento si estende alle opere strutturali e alle parti comuni necessarie a garantire stabilità, protezione dagli agenti atmosferici e piena funzionalità e sicurezza delle unità abitative finanziate in via prioritaria. L’estensione riguarda anche le opere necessarie al rispetto dei vincoli di tutela previsti dalla normativa sui beni culturali.
Quando il contributo è limitato alle sole opere strutturali e comuni, i beneficiari non sono tenuti a completare gli ulteriori lavori nei termini fissati dal provvedimento di concessione del finanziamento prioritario.
Procedimento di concessione del contributo
I contributi previsti dalla disciplina speciale sono concessi insieme al permesso di costruire con provvedimento del responsabile dell’ufficio ricostruzione, previo parere della commissione tecnica prevista dalla normativa statale. I Comuni possono sopprimere tale commissione; in tal caso il parere è reso dal responsabile del procedimento con i poteri già attribuiti alla commissione.
La documentazione integrativa prevista dalla normativa statale prevale, in caso di contrasto, sulla domanda e sulla perizia giurata originariamente presentate. Per la prima casa con superficie utile abitabile preesistente inferiore a 45 mq, il contributo è comunque calcolato sulla superficie minima di 45 mq.
Liquidazione del saldo finale
Per ottenere il saldo finale il beneficiario, quale soggetto appaltante, deve produrre documentazione specifica sulla spesa sostenuta, tra cui relazione del direttore dei lavori, stato finale, parcelle professionali vistate, fatture e, per lavori oltre Euro 516.456,89, collaudo tecnico-amministrativo. Per lavori eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, le fatture possono essere sostituite da dichiarazione sostitutiva.
Non può essere richiesta altra documentazione integrativa oltre quella prevista. Se la documentazione è completa e il saldo non viene pagato entro 90 giorni, il beneficiario ha diritto agli interessi legali sulla somma dovuta. Se invece la documentazione è incompleta, può essere richiesta una sola integrazione, da presentare entro 20 giorni; il mancato o parziale adempimento comporta la decadenza dal contributo non ancora liquidato.
Le richieste di saldo già presentate alla data di entrata in vigore della legge e non ancora definite devono essere ripresentate secondo queste regole.
Termini per l’esecuzione dei lavori, decadenze e regime transitorio
I nuovi termini per inizio e ultimazione lavori non possono superare 72 mesi. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, i beneficiari potevano chiedere nuovi termini; in mancanza, restavano fermi quelli già stabiliti nei provvedimenti originari.
Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dalla parte di contributo non ancora liquidata e i lavori residui restano a carico del richiedente, con ordinaria procedura edilizia. Entro 120 giorni dall’ultimazione dei lavori deve essere presentata la documentazione per il saldo; per i lavori già ultimati prima della legge il termine era di 180 giorni dalla sua entrata in vigore.
Sono previste inoltre disposizioni transitorie per le istanze pendenti trasferite dalla Regione ai Comuni competenti: il procedimento deve concludersi con la liquidazione del saldo entro il 31 dicembre 2009, e il beneficiario poteva chiedere entro il 31 marzo 2009 un nuovo termine non superiore a 180 giorni.
Poteri sostitutivi nei casi di inerzia o blocco dei lavori
Nei Comuni disastrati, gravemente danneggiati o danneggiati dichiarati sismici dotati di piani di recupero, l’intervento sostitutivo è ammesso solo in tre ipotesi: mancata presentazione dei progetti, mancato inizio dei lavori, interruzione o sospensione ingiustificata. Il sindaco, con delibera consiliare conforme, diffida i soggetti interessati assegnando almeno 60 giorni.
Decorso il termine, il sindaco può disporre l’occupazione d’urgenza degli immobili fino a 3 anni e incaricare l’ufficio ricostruzione di eseguire i lavori mediante appalto, anche subentrando nei contratti già stipulati. Se il progettista non è stato nominato dai privati, l’amministrazione procede all’affidamento della progettazione secondo la normativa europea richiamata.
La spesa massima non può superare il contributo spettante secondo la disciplina statale; se non è possibile completare l’immobile, l’appalto si limita alle opere strutturali e alle parti comuni indispensabili. Dopo il rilascio, anche parziale, dell’abitabilità, l’appaltatore deve restituire le unità immobiliari ai proprietari o possessori risultanti dagli atti. Il recupero delle somme eccedenti il contributo è affidato al Comune secondo la disciplina sulla riscossione coattiva. La Regione può stabilire modalità per mutui ventennali a favore dei Comuni che attuano l’intervento sostitutivo.
Personale e supporto amministrativo
I Comuni possono stipulare convenzioni per svolgere i compiti previsti dalla legge, imputando i relativi oneri al capitolo di spesa destinato all’attività di servizio e gestione dei fondi per la ricostruzione.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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