L.R. Campania 15/2003
Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2003. [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria 2003 della Campania: detta misure su patto di stabilità degli enti regionali, alienazione di beni patrimoniali, proroghe tributarie, spese di notifica, cave vesuviane, contributi culturali e variazioni di bilancio 2003-2005. Molte previsioni sono limitate all’esercizio 2003 o a termini già scaduti, quindi il loro uso oggi è in gran parte storico.
Disposizioni finanziarie e patrimoniali per il bilancio 2003 della Regione Campania
Disposizioni finanziarie e patrimoniali per il bilancio 2003 della Regione Campania
La legge contiene misure tipiche della legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003, incidendo su spese degli enti dipendenti, alienazioni patrimoniali, entrate tributarie, contributi e variazioni di bilancio. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Campania e, per molte previsioni, è limitata a scadenze già esaurite.
Patto di stabilità e contenimento delle spese degli enti dipendenti
Per l’esercizio 2003 gli enti e organismi dipendenti dal bilancio regionale devono ridurre del 20% le spese correnti discrezionali rispetto al 2002, con esclusione di:
- spese per il personale, limitatamente a competenze fisse e accessorie;
- spese per gli organi istituzionali;
- spese connesse a contratti già conclusi per servizi, forniture e consulenze;
- spese fisse aventi natura obbligatoria.
Le economie realizzate dagli enti negli esercizi 2002 e precedenti sono compensate con i contributi iscritti a loro favore nel bilancio regionale 2003. Gli enti devono trasmettere all’assessorato al bilancio, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni esercizio, un prospetto analitico sul rispetto dei vincoli, secondo lo schema predisposto dall’assessorato, corredato dalla relazione degli organi interni di revisione e controllo.
La giacenza di cassa derivante dai contributi regionali non può superare mensilmente il 10% dell’ammontare complessivo della previsione di cassa del contributo annuale. Gli organi di revisione e controllo vigilano sull’applicazione delle disposizioni. Il mancato rispetto comporta la riduzione dei trasferimenti nel successivo esercizio finanziario.
Alienazione di beni patrimoniali regionali
La Giunta regionale è autorizzata, previa ricognizione del patrimonio e predisposizione della scheda di programma, ad alienare beni patrimoniali regionali. I proventi previsti per il 2003 sono iscritti nel titolo IV dell’entrata per euro 154.937.070,00 e sono destinati al finanziamento di spese di investimento finalizzate a politiche di sviluppo.
Per la vendita di immobili, la disciplina sostituisce alcune regole della legge regionale n. 18/2000:
- il prezzo è determinato sul valore di mercato con perizia dell’agenzia del territorio competente;
- per le unità abitative locate si applica una riduzione del 30%;
- in caso di vendita in blocco o di acquisto tramite mandato unico di almeno il 51% delle unità locate nello stesso fabbricato, per cespiti abitativi si applica un’ulteriore riduzione del 15%;
- per gli immobili locati a fini non abitativi il prezzo resta quello determinato dall’agenzia del territorio.
La vendita tramite asta pubblica deve essere preceduta da raccomandata ai titolari di prelazione, con indicazione dell’inserimento nel piano di vendita, dei criteri di valutazione, delle condizioni di acquisto e di eventuali agevolazioni. La prelazione va esercitata entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata, con versamento del 5% del prezzo a titolo di anticipazione. Il contratto va stipulato entro 4 mesi dal versamento, e dalla stipula sono sospesi i canoni di locazione.
La Giunta regionale deve inoltre approvare un regolamento per facilitare l’accesso ai mutui agevolati per i nuclei familiari a basso reddito. Chi non ha la capacità reddituale per acquistare l’alloggio ai sensi della legge n. 560/1993 può rimanere conduttore. L’opzione per l’acquisto degli alloggi regionali è prorogata al 30 ottobre 2003.
La Giunta è infine autorizzata ad alienare, a favore di enti pubblici che ne facciano richiesta, immobili destinati a fini di rilevante interesse pubblico, con prezzo non inferiore al 50% del valore stimato dall’agenzia del territorio, anticipo del 30% e rateizzazione della parte residua fino a 15 anni con interessi legali. Per i beni destinati a verde pubblico e scuole, ceduti agli enti locali che li detengono, è prevista un’ulteriore riduzione fino al 25% rispetto a tale prezzo, con possibilità di comodato d’uso. Le cessioni restano vincolate al progetto e al programma di attivazione del bene, è vietato il mutamento di destinazione d’uso e, in caso di violazione, la Giunta stabilisce il reintegro nella proprietà.
Disposizioni tributarie e di entrata
La disciplina in materia di IRAP della legge regionale n. 3/2003 produce effetti ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. n. 446/1997 solo all’adozione, da parte della Giunta, delle determinazioni previste dalla medesima legge regionale; fino ad allora continuano ad applicarsi le disposizioni statali richiamate.
Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute alla Regione Campania per l’anno 2000, originariamente fissato al 31 dicembre 2003, è prorogato al 31 dicembre 2004. Dal giorno di entrata in vigore della legge, per l’esercizio 2003, i compensi di notifica degli atti impositivi e di contestazione/irrogazione sanzioni sono fissati in euro 6,00 per ciascun atto, quando siano ripetibili nei confronti del destinatario.
Organizzazione delle aziende di emanazione regionale
La carica di direttore generale delle aziende di emanazione regionale e delle relative sedi provinciali è incompatibile con ogni carica elettiva. I direttori delle sedi provinciali devono possedere i requisiti previsti per i dirigenti a contratto ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e si applicano loro le disposizioni richiamate su trattamento e requisiti pensionistici.
Finanziamenti, cave e promozione culturale
È modificato il finanziamento della legge regionale n. 35/1984, con onere stabilito in euro 1.100.000,00 a carico dello stanziamento indicato nel bilancio 2003. È inoltre sostituita la previsione finanziaria della legge regionale n. 9/2000 con l’importo di euro 826.331,04.
In materia estrattiva, nelle more dell’approvazione definitiva del piano regionale delle attività estrattive e in deroga alle prescrizioni del piano territoriale paesistico dei comuni vesuviani, e fino all’approvazione definitiva del piano e del regolamento del Parco nazionale del Vesuvio, è consentita la prosecuzione della coltivazione delle cave di pietra lavica vesuviana già in attività e individuate dal piano regionale. Viene istituito un fondo per lo studio della riqualificazione ambientale delle cave attive, destinato prioritariamente alla riconversione delle attività in aree di crisi.
Per il 2003 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, deve predisporre un programma di intervento per consentire la realizzazione di attività di promozione culturale a favore degli enti, istituti e associazioni che avevano presentato regolare richiesta di contributi ai sensi di leggi regionali poi abrogate.
Rifinanziamenti e bilancio pluriennale 2003-2005
Per il triennio 2003-2005 è autorizzato il rifinanziamento e la riduzione di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e le unità previsionali di base indicate in relazione al carattere vincolante o obbligatorio delle spese e ai collegamenti con trasferimenti statali, comunitari o risorse regionali.
Sono inoltre approvate le tabelle A (entrate) e B (spese) allegate alla legge, che costituiscono la nota di variazione al bilancio annuale e pluriennale 2003-2005 e riportano gli effetti sulla legislazione vigente.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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