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Legge

L.R. Campania 3/2003

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 24. [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 3/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per la Regione Campania l’esercizio delle funzioni in materia di IRAP: liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso, rimborsi e determinazione delle aliquote, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001. Regola anche modalità di gestione, anagrafe tributaria, sistema informativo e formazione del personale, con copertura limitata all’esercizio 2003 per gli oneri finanziari previsti.

Disciplina delle competenze regionali sull’IRAP in Campania

Disciplina regionale dell’IRAP in Campania

La legge regola l’esercizio delle competenze della Regione Campania in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi del d.lgs. n. 446/1997. Definisce le funzioni tributarie regionali, le modalità di gestione operativa, i supporti informativi e le relative coperture finanziarie.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Campania e si applica nell’ambito delle competenze regionali sull’IRAP e sulle procedure connesse. Il provvedimento è ispirato a criteri di miglioramento del rapporto con il contribuente, economicità, efficienza, semplificazione e armonizzazione con le procedure di Stato, altre Regioni ed enti locali.

Competenze della Regione in materia di IRAP

A decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2001, la Regione, quale ente titolare del tributo, esercita le funzioni di:

  • liquidazione;
  • accertamento;
  • riscossione;
  • constatazione delle violazioni;
  • contenzioso;
  • rimborsi;
  • determinazione delle aliquote.

La Regione è inoltre titolare dell’archivio dei dati e delle informazioni relativi all’imposta, organizzati in proprie banche dati accessibili all’Amministrazione finanziaria centrale e alle altre Regioni secondo un protocollo d’intesa da definire ai sensi della normativa statale richiamata.

Gestione delle attività tributarie

La gestione delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione, constatazione delle violazioni, contenzioso e rimborsi può essere svolta, secondo determinazione della Giunta regionale, con una delle seguenti modalità:

  • utilizzo di servizi e procedure esistenti nella struttura regionale;
  • stipula di convenzioni con le agenzie previste dal d.lgs. n. 300/1999;
  • affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare le convenzioni con le agenzie.

Riscossione dell’imposta

Il pagamento dell’IRAP avviene mediante versamento del soggetto passivo con le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi.

Per i crediti o debiti verso la Regione derivanti dalle dichiarazioni annuali vale una soglia minima di euro 25,82:

  • se l’importo spettante alla Regione non supera tale soglia, non è dovuto;
  • se il saldo è negativo e l’importo spettante alla Regione non supera tale soglia, non è rimborsabile;
  • per lo stesso importo non si procede a iscrizione a ruolo né a rimborso;
  • se l’importo dovuto o rimborsabile supera euro 25,82, l’intero importo è dovuto o rimborsabile.

La riscossione coattiva avviene mediante ruolo.

Accertamento e controlli

La Commissione istituita presso la Regione ai sensi del d.lgs. n. 446/1997 predispone specifici programmi di accertamento tributario, tenendo conto degli obiettivi strategici definiti dall’Amministrazione finanziaria dello Stato e dalla Giunta regionale con provvedimento da emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Per l’accertamento si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per accessi, ispezioni e verifiche si applicano le regole e facoltà previste dalla normativa statale richiamata.

La Regione si avvale della cooperazione dei comandi della Guardia di finanza per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento e per la repressione delle violazioni, con trasmissione agli uffici regionali dei verbali e rapporti.

Sistema informativo e anagrafe tributaria regionale

La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l’impianto e la gestione di un sistema informativo per i tributi regionali e locali, con connessione al sistema di comunicazione per l’autonomia tributaria regionale e locale previsto dalla legge statale richiamata.

L’anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina su scala regionale i dati e le notizie derivanti:

  • dalle dichiarazioni e denunce presentate al competente settore regionale;
  • dagli accertamenti;
  • da ogni altro dato o notizia rilevante ai fini tributari.

Essa comprende:

  • il sistema di identificazione dei soggetti, basato su persone fisiche, società, enti e altri soggetti, con utilizzo del codice fiscale come chiave identificativa e aggiornamento tramite dati di Comuni, Ministero delle Finanze e Registro delle Imprese;
  • il sistema tributi regionali, riferito a tutti i tributi regionali e locali.

I dati detenuti da amministrazioni diverse dal Ministero delle Finanze sono forniti obbligatoriamente e gratuitamente. I dati e le notizie sono trattati nel rispetto della normativa sulla riservatezza e sono soggetti a segreto d’ufficio; il settore regionale competente può diffondere statistiche ed elaborazioni anonime, senza riferimenti normativi.

Formazione del personale

La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di IRAP e autonomia tributaria, anche mediante corsi specifici.

Aspetti finanziari

Le spese per:

  • gestione dell’IRAP tramite convenzioni o affidamento a terzi;
  • impianto e gestione del sistema informativo;
  • definizione dell’anagrafe tributaria regionale; sono coperte con le risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2003 sull’apposita unità previsionale di base indicata dalla legge.

Anche le spese per la formazione del personale sono coperte con risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2003 su una specifica unità previsionale di base.

Decorrenza e urgenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Quanto alle competenze tributarie, la decorrenza sostanziale è fissata al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001.

Obsolescenza pratica

La disciplina ha carattere organizzativo e finanziario riferito a un quadro normativo dei primi anni 2000 e a coperture dell’esercizio 2003; per la parte strettamente finanziaria e organizzativa è oggi di utilità molto limitata, pur restando rilevante come testo di assetto delle competenze regionali sull’IRAP.

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