L.R. Campania 7/2003
Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Campania un sistema organico di promozione culturale: Piano triennale aggiornato annualmente, albo regionale e sezione speciale per le istituzioni di alta cultura, contributi ordinari e speciali, fondi alle Province e controlli sul loro uso. Prevede anche contributi straordinari fuori Piano. L’impianto è tuttora vigente, con norma finanziaria aggiornata al 2022.
Disciplina degli interventi regionali di promozione culturale in Campania
Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale
La legge disciplina, per la Regione Campania, il sistema regionale di sostegno, valorizzazione e finanziamento delle attività culturali. L’intervento pubblico è organizzato tramite un Piano regionale triennale aggiornato ogni anno, un albo regionale dei soggetti culturali e una sezione speciale per le istituzioni di alta cultura.
Finalità e ambito dell’intervento regionale
La Regione promuove e valorizza le iniziative culturali per favorire lo sviluppo della personalità dei cittadini, il progresso civile della comunità campana e la valorizzazione della storia, dell’identità e del pluralismo culturale del territorio. L’azione regionale è finalizzata a creare un sistema coordinato di promozione culturale, orientato anche alla partecipazione dei cittadini alle attività culturali.
Tipologie di iniziative finanziabili
Le iniziative considerate rilevanti comprendono, in particolare:
- studi e documentazione su beni e attività culturali;
- convegni, mostre e rassegne;
- attività di recupero e valorizzazione della storia e delle tradizioni campane;
- altre attività di produzione e divulgazione culturale, anche tramite editoria, pubblicazioni e materiale informativo.
Programmazione regionale: Piano della promozione culturale
L’attività regionale si fonda su una delibera quadro triennale, denominata Piano, aggiornata annualmente. Il Piano definisce gli indirizzi e le priorità dell’intervento, ripartisce le risorse del Fondo unico per la cultura e stabilisce i criteri di accesso ai contributi. La Giunta presenta il Piano al Consiglio regionale entro il 15 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento, sentito il Comitato scientifico.
La Commissione consiliare competente esamina il Piano entro 45 giorni dalla presentazione; decorso tale termine, il Piano è iscritto all’ordine del giorno del primo Consiglio utile. Il Consiglio lo approva entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Contestualmente all’aggiornamento annuale del Piano, la Giunta presenta entro il 15 settembre una relazione sugli interventi realizzati nell’anno precedente e il rendiconto delle attività promosse.
Fondo unico per la cultura e riparto delle risorse
È istituito il Fondo unico per la cultura (FUC), nel quale confluiscono tutte le risorse regionali destinate ai soggetti beneficiari della legge. L’ammontare del Fondo è stabilito annualmente con la legge di bilancio regionale.
Il Piano determina le modalità di riparto del FUC. Una quota del Fondo, fino al 50% delle risorse complessive, è destinata alle Province per finanziare iniziative promosse da associazioni culturali iscritte negli elenchi provinciali, in coerenza con le linee del Piano.
Albo regionale dei soggetti culturali
La Regione costituisce un albo regionale delle istituzioni, associazioni e fondazioni che svolgono attività culturali di preminente interesse regionale. Possono iscriversi i soggetti che:
- hanno personalità giuridica;
- non perseguono fini di lucro;
- hanno la sede principale in Campania;
- realizzano iniziative culturali documentate con risonanza regionale e nazionale;
- hanno un collegamento operativo con altri soggetti culturali regionali, nazionali o internazionali;
- operano essenzialmente in Campania.
Restano esclusi dall’albo le istituzioni scolastiche e universitarie, compresi dipartimenti, istituti e centri di ricerca universitari, nonché gli enti pubblici di ricerca.
L’iscrizione è disposta dall’assessorato competente, previo parere obbligatorio del Comitato scientifico, ed è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali, salvo quelli straordinari di cui alla disciplina dedicata. Le domande di iscrizione vanno presentate entro il 30 settembre di ogni anno. L’albo è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio, previa verifica dei requisiti.
In caso di gravi irregolarità nell’accesso o nell’utilizzo dei contributi, la Regione può disporre la cancellazione dall’albo.
Sezione speciale: istituzioni di alta cultura
Nell’albo regionale è istituita una sezione speciale per i soggetti riconosciuti come “Istituzione di alta cultura”. Il riconoscimento è disposto dalla Giunta, su domanda e proposta dell’assessore competente, previo parere obbligatorio del Comitato scientifico.
Per ottenere il riconoscimento occorre:
- essere già iscritti nell’albo regionale;
- svolgere da almeno tre anni un’attività documentata e fruibile di particolare interesse culturale, anche in relazione al Piano regionale.
Per i soggetti già legalmente costituiti alla data di pubblicazione della legge, il requisito dei tre anni non si applica.
La Giunta aggiorna annualmente la sezione speciale entro il 31 gennaio. Anche per tali soggetti, gravi irregolarità nell’uso dei contributi comportano cancellazione dall’albo e dalla sezione speciale.
Contributi ordinari, speciali e contributi provinciali
I soggetti iscritti nell’albo regionale ricevono un contributo ordinario. Le istituzioni di alta cultura ricevono un contributo ordinario annuale e possono ottenere contributi speciali, sulla base di programmi di iniziative culturali.
I programmi devono essere presentati:
- entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano nel BURC, per i contributi speciali delle istituzioni di alta cultura;
- entro 60 giorni dalla pubblicazione del Piano nel BURC, per i contributi concessi in generale ai soggetti beneficiari.
Il Piano stabilisce le modalità di riparto dei contributi ordinari e i criteri di accesso ai contributi speciali.
Le Province predispongono gli elenchi delle associazioni culturali non iscritte nell’albo regionale che possono accedere ai contributi provinciali. L’assegnazione avviene secondo il bando provinciale, emanato entro febbraio di ogni anno nel rispetto del Piano. Il bando precisa iniziative finanziabili, modalità di domanda, ammissione e formazione delle graduatorie.
Le funzioni amministrative di attuazione della legge, il controllo e il rendiconto dei contributi provinciali spettano alle Province; queste possono delegare ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le funzioni relative alle erogazioni alle associazioni non iscritte nell’albo regionale, trasferendo anche i fondi, il controllo e il rendiconto.
Contributi straordinari della Regione
La Regione può concedere contributi straordinari, al di fuori del FUC, per finanziare eventi non compresi nel Piano. La concessione avviene con deliberazione di Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente, che deve pronunciarsi entro 20 giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il parere si considera acquisito.
Erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi
I contributi sono erogati in due tranche:
- 50% all’approvazione della richiesta;
- 50% alla presentazione del consuntivo delle spese sostenute e documentate.
I beneficiari devono presentare entro il 30 marzo dell’anno successivo una relazione annuale analitica sulle attività svolte e il consuntivo dell’uso dei contributi. La mancata presentazione della documentazione comporta la revoca del contributo.
La legge esclude inoltre l’erogazione di contributi per istituzioni e attività museali e bibliotecarie già disciplinate da leggi regionali di settore.
Vigilanza, controlli e Comitato scientifico
La Regione esercita vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi e può revocare il beneficio in caso di irregolarità. Il Piano deve prevedere modalità adeguate di verifica del livello culturale delle iniziative finanziate e della loro coerenza con la programmazione regionale.
Il parere obbligatorio sulle iscrizioni nell’albo e nella sezione speciale, nonché le verifiche successive, spettano a un Comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo. Il Comitato è nominato dalla Giunta entro 30 giorni dall’approvazione del Piano ed è composto da cinque personalità di alto profilo culturale designate dalla Commissione consiliare competente, che non possono essere beneficiarie dei contributi previsti dalla legge.
Ai componenti del Comitato è attribuito un compenso e un gettone di presenza determinati dalla Giunta. Il Comitato trasmette ogni due mesi una relazione delle attività svolte all’assessorato competente e alla Commissione consiliare interessata.
Vincolo di destinazione e obblighi di comunicazione
I contributi devono essere utilizzati esclusivamente per le attività per le quali sono stati concessi. Se l’iniziativa non è realizzata integralmente, l’ente erogatore dispone il recupero totale o parziale del contributo e applica le eventuali sanzioni.
Il materiale editoriale, divulgativo e pubblicitario relativo alle iniziative finanziate deve riportare in evidenza la dicitura “Con il contributo della Regione Campania”.
Disposizioni transitorie e prima attuazione
In prima attuazione, nella sezione speciale dell’albo sono iscritte le istituzioni di alta cultura già destinatarie di contributi regionali ai sensi della normativa abrogata, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova legge.
Sono previste anche iscrizioni speciali per la Fondazione Donna Regina per le arti contemporanee con sede in Napoli e per la Fondazione Francesco De Martino.
Gli enti e le associazioni già inseriti nell’albo istituito dalla legge regionale 6 maggio 1985, n. 49, che non possedevano tutti i nuovi requisiti, sono iscritti nell’albo regionale limitatamente al biennio 2003-2004, per consentire l’adeguamento.
Norma transitoria sui contributi alle istituzioni di alta cultura
In via transitoria, per la determinazione del contributo ordinario delle istituzioni di alta cultura continua ad applicarsi l’articolo 22 della legge regionale 29 aprile 1996, n. 9. Dopo i primi due Piani approvati ai sensi della legge si procede alla verifica della norma transitoria.
Unicità del contributo
I soggetti iscritti nell’albo regionale, nella sezione speciale e negli elenchi provinciali possono usufruire annualmente di un solo contributo regionale.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga numerose precedenti discipline regionali in materia di promozione culturale e, in particolare, alcuni articoli della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4, lasciando invece in vigore le disposizioni di quella legge relative a musei e biblioteche. La disciplina si coordina quindi con la normativa settoriale ancora vigente per tali materie.
Norma finanziaria ed entrata in vigore
Gli oneri della legge, quantificati in 1.500.000 euro per l’anno 2022, sono coperti a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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