L.R. Campania 2/2003
Intolleranze alimentari - ristorazione differenziata nella Pubblica Amministrazione – Istituzione Osservatorio Regionale [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge campana disciplina l’assistenza ai soggetti con specifiche patologie o intolleranze alimentari, la fornitura di prodotti dietetici, l’obbligo di pasti differenziati nelle mense pubbliche e l’istituzione di un Osservatorio regionale. Prevede inoltre un logo per le attività private aderenti alla ristorazione differenziata. Restano rilevanti le card quinquennali per i pazienti e le convenzioni con farmacie/punti vendita convenzionati.
Intolleranze alimentari, ristorazione differenziata e Osservatorio regionale in Campania
Intolleranze alimentari, ristorazione differenziata e Osservatorio regionale in Campania
La legge disciplina, nel territorio della Regione Campania, l’assistenza ai soggetti affetti da specifiche patologie legate all’alimentazione, l’organizzazione di pasti differenziati nelle strutture pubbliche e l’istituzione di un Osservatorio regionale dedicato alle intolleranze e allergie alimentari.
Patologie e assistenza sanitaria con prodotti dietetici
La norma individua gli stati morbosi per i quali è ammessa l’assistenza sanitaria mediante erogazione di prodotti dietetici. Rientrano in tale ambito:
- errori metabolici congeniti, come fenilchetonuria, leucinosi e galattosemia;
- morbo celiaco o intolleranza al glutine;
- fibrosi cistica del pancreas.
Accertamento delle patologie
L’accertamento delle forme morbose o di intolleranza è affidato all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, tramite i propri servizi o strutture pubbliche.
Card regionale e fornitura dei prodotti dietetici
Ai pazienti affetti dalle patologie indicate è rilasciata dalla ASL competente una card quinquennale, valida su tutto il territorio regionale. La card riporta le generalità dell’assistito, l’indicazione della malattia e gli estremi dell’autorizzazione alla fornitura gratuita dei prodotti dietetici strettamente necessari.
I prodotti possono essere erogati:
- direttamente dalle ASL;
- attraverso farmacie;
- attraverso punti vendita convenzionati.
Le convenzioni necessarie devono essere stipulate entro 90 giorni dalla presentazione delle richieste, secondo quanto disposto dal competente assessorato.
Obbligo di ristorazione differenziata nelle strutture pubbliche
Gli uffici della Pubblica Amministrazione, le università, gli istituti scolastici e le strutture ospedaliere operanti in Campania che gestiscono servizi mensa per dipendenti, studenti, alunni o pazienti hanno l’obbligo di fornire pasti differenziati a:
- soggetti con i problemi alimentari indicati dalla legge;
- diabetici;
- dislipidemici;
- persone affette da allergie alimentari in genere.
Osservatorio regionale
È istituito un Osservatorio regionale sulla problematica delle intolleranze, allergie alimentari e altri disordini metabolici che comportano ristorazione differenziata nei servizi mensa.
L’Osservatorio è composto da:
- 3 esperti nominati dall’Assessore regionale alla Sanità;
- 1 rappresentante delle associazioni di riferimento;
- 1 rappresentante delle associazioni della ristorazione.
L’Osservatorio deve essere costituito entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e, entro 90 giorni dalla sua istituzione, deve predisporre protocolli alimentari con una scheda tecnica contenente i requisiti minimi indispensabili per la preparazione dei pasti differenziati.
Ristorazione privata e logo di identificazione
Alle aziende private di ristorazione presenti in Campania, quali ristoranti, alberghi, pizzerie e locali agrituristici, che accettino di fornire ristorazione differenziata, può essere attribuito dall’Assessorato regionale al Turismo un logo di identificazione, previo protocollo d’intesa con l’Osservatorio regionale.
L’Osservatorio definisce anche le procedure per la scelta del logo.
Finanziamento e attuazione
Alle Aziende Sanitarie Locali è imposto di attivare e applicare la legge utilizzando le proprie risorse finanziarie.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Considerazioni sulla vigenza pratica
La disciplina riguarda un ambito specifico e territoriale della Regione Campania. Restano centrali i meccanismi di assistenza ai pazienti e l’organizzazione dei servizi mensa differenziati; non emergono invece elementi di temporalità limitata tali da esaurirne l’applicabilità, salvo la card quinquennale prevista per gli assistiti.
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