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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10113/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'attribuzione della rendita catastale a una centrale elettrica sita nel Comune di Piegaro, con specifico riferimento all'inclusione nel classamento di macchinari e impianti della centrale. L'Agenzia delle entrate impugna la sentenza della CTR dell'Umbria, resa in sede di rinvio, deducendo: (1) violazione di norme sul giudicato per avere il giudice regionale negato efficacia di giudicato esterno a una precedente decisione di Cassazione; (2) illegittimo diniego della sospensione del giudizio per la pendenza di altro processo tra le stesse parti; (3) violazione della disciplina interpretativa sulle centrali elettriche, per avere escluso dalla rendita catastale gli impianti posti a valle del generatore, cioè alternatori e trasformatori; (4) errata applicazione del criterio di ammortamento delle turbine; (5) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla diversa potenza delle turbine poste a raffronto. La società contribuente resiste e propone ricorso incidentale, lamentando che il valore dell'impianto sia stato determinato in modo eccessivo per mancata applicazione del coefficiente di vetustà e obsolescenza e per la mancata valutazione forfettaria di oneri aggiuntivi.

La decisione

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi dell'Agenzia e rigetta il ricorso incidentale della società. Cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria, in diversa composizione, perché riesamini la causa attenendosi al principio secondo cui, nella determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche, devono essere inclusi anche alternatori e trasformatori, in quanto componenti strutturali ed essenziali del bene complesso, ancorché non fisicamente incorporati al suolo. Il rinvio riguarda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude la sussistenza del vizio perché la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario, dopo la modifica del 2015, consente l'applicazione della sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. anche nel giudizio di merito.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dall'Agenzia per sostenere l'efficacia del giudicato esterno; la Corte esclude che, nel caso di specie, vi sia un giudicato sul punto invocato.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato quale fondamento dell'autorità del giudicato, ma ritenuto non operante perché la precedente pronuncia riguardava interpretazioni di norme e non un accertamento di fatto suscettibile di giudicato esterno.

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato per la sospensione necessaria; la Corte ritiene decisiva la disciplina dell'art. 337, comma 2, c.p.c. nel processo tributario.

  • art. 337 c.p.c.

    considerato applicabile nel processo tributario di merito per la sospensione in presenza dell'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato.

  • art. 1, comma 244, legge 23 dicembre 2014, n. 190

    richiamato nei motivi relativi alla determinazione della rendita catastale e al criterio di ammortamento; la Corte accoglie il motivo sull'inclusione degli impianti essenziali della centrale.

  • d.l. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies

    norma interpretativa: per le centrali elettriche i fabbricati e le costruzioni stabili comprendono il suolo e le parti strutturalmente connesse, anche con parti mobili, costituendo un unico bene complesso; concorrono così alla rendita gli elementi costitutivi anche se non incorporati al suolo.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10

    richiamato come base per la determinazione della rendita catastale degli opifici e degli immobili costruiti per speciali esigenze industriali, includendo anche elementi non fisicamente incorporati al suolo.

  • art. 28 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    invocato nel ricorso incidentale per contestare i criteri di stima; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, il giudicato esterno opera solo quando la precedente decisione abbia accertato un elemento della fattispecie impositiva con attitudine a valere per più periodi d'imposta; non si estende invece alle mere argomentazioni interpretative della norma contenute nella motivazione di una precedente sentenza.
  • Dopo la modifica dell'art. 49 d.lgs. 546/1992, nel processo tributario di merito è applicabile la sospensione del giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c. quando penda un processo sul cui esito una sentenza non definitiva possa avere autorità, fermo restando che la cessazione della pendenza può rendere la censura priva di interesse.
  • Nella determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche, vanno inclusi non solo gli elementi fisicamente incorporati al suolo, ma anche i beni mobili strutturalmente e funzionalmente connessi, quando concorrano a integrare un unico bene complesso e siano essenziali alla funzione della centrale.
  • La distinzione tra impianti 'a monte' e 'a valle' del generatore non è di per sé decisiva ai fini del classamento catastale: rileva invece se l'elemento sia componente strutturale ed essenziale dell'impianto, tale che la sua sottrazione altererebbe la identità funzionale e strutturale della centrale.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove tecniche; quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che abbia esaminato anche le osservazioni di parte, la motivazione è sufficiente se indica le fonti del convincimento e non occorre una confutazione analitica di tutte le critiche difensive.
  • La critica al valore catastale basata su elementi tecnici di comparazione o su coefficienti di vetustà è inammissibile in cassazione se si traduce nella mera richiesta di una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicatoSospensione del processoProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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