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Direttiva 2016/317

Direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016L0317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica sei direttive settoriali in materia di commercializzazione delle sementi per rafforzare la sicurezza delle etichette ufficiali. L'obiettivo è prevenire usi fraudolenti e migliorare il controllo della stampa, distribuzione e utilizzo delle etichette, introducendo un numero d'ordine attribuito ufficialmente. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 marzo 2017 e applicarle dal 1º aprile 2017.

Introduzione del numero d'ordine attribuito ufficialmente sulle etichette ufficiali degli imballaggi di sementi e sui documenti/etichette connessi per rafforzarne la sicurezza e la tracciabilità.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepirla nell'ordinamento interno, e riguarda la commercializzazione ed etichettatura ufficiale degli imballaggi di sementi disciplinati dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE. L'intervento incide sulle sementi di piante foraggere, cereali, barbabietole, ortaggi, tuberi-seme di patate, piante oleaginose e da fibra, con riferimento a sementi di base, sementi certificate, sementi commerciali, miscugli di sementi e, per le sementi non certificate raccolte in un altro Stato membro, all'etichetta e al documento previsti. Non risultano esclusioni ulteriori nel testo fornito, salvo che la modifica è limitata ai profili di etichettatura ufficiale e tracciabilità.

Direttiva di esecuzione (UE) 2016/317: etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi

La direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 della Commissione modifica un insieme di direttive storiche sulla commercializzazione delle sementi, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza delle etichette ufficiali e contrastare usi fraudolenti. Il considerando centrale collega l'intervento alle esigenze di tracciabilità delle partite di sementi e di migliore controllo, da parte delle autorità competenti, della stampa, distribuzione e utilizzo delle etichette.

Obiettivo e ratio dell'intervento

L'atto non ridefinisce la disciplina di fondo della commercializzazione delle sementi, ma introduce un requisito informativo ulteriore: il numero d'ordine attribuito ufficialmente. Tale elemento è pensato come strumento di identificazione e controllo, in modo da migliorare la sicurezza delle etichette ufficiali e rendere più agevole il monitoraggio delle partite di sementi e dei soggetti coinvolti nella loro gestione.

Ambito di applicazione

La direttiva incide sulle norme di etichettatura ufficiale previste da sei direttive settoriali:

  • direttiva 66/401/CEE, sementi di piante foraggere;
  • direttiva 66/402/CEE, sementi di cereali;
  • direttiva 2002/54/CE, sementi di barbabietole;
  • direttiva 2002/55/CE, sementi di ortaggi;
  • direttiva 2002/56/CE, tuberi-seme di patate;
  • direttiva 2002/57/CE, sementi di piante oleaginose e da fibra.

Il nuovo requisito riguarda le etichette ufficiali degli imballaggi di sementi e, nel caso delle sementi non certificate raccolte in un altro Stato membro, anche l'etichetta e il documento previsti dalla disciplina applicabile. Il testo si concentra dunque sulla fase di identificazione e commercializzazione, senza incidere su profili ulteriori della produzione sementiera.

Contenuto delle modifiche agli allegati

La tecnica normativa utilizzata è quella della modifica puntuale degli allegati delle direttive esistenti. In ciascuna direttiva vengono inserite, nei punti pertinenti degli allegati relativi alle indicazioni da riportare sulle etichette o nei documenti ufficiali, le parole:

  • "Numero d'ordine attribuito ufficialmente."

In particolare:

  • l'articolo 1 interviene sugli allegati IV e V della direttiva 66/401/CEE;
  • l'articolo 2 interviene sugli allegati IV e V della direttiva 66/402/CEE;
  • l'articolo 3 interviene sugli allegati III e IV della direttiva 2002/54/CE;
  • l'articolo 4 interviene sugli allegati IV e V della direttiva 2002/55/CE;
  • l'articolo 5 interviene sull'allegato III della direttiva 2002/56/CE;
  • l'articolo 6 interviene sugli allegati IV e V della direttiva 2002/57/CE.

La direttiva non stabilisce importi, sanzioni o procedure dettagliate di numerazione, rimettendo agli schemi già esistenti negli allegati delle singole direttive il compito di integrare la nuova indicazione obbligatoria.

Obblighi per gli Stati membri e margini di discrezionalità

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 marzo 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono applicarle dal 1º aprile 2017.

Resta alla discrezionalità nazionale:

  • la scelta della forma e dei mezzi del recepimento;
  • la modalità del riferimento alla direttiva negli atti nazionali, che può essere inserito nel testo o allegato alla pubblicazione ufficiale.

È inoltre previsto l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori del settore sementiero, l'effetto pratico principale consiste nell'adeguamento delle etichette ufficiali e della documentazione associata, che dovranno includere il numero d'ordine attribuito ufficialmente nei casi previsti. La misura è rilevante ai fini di compliance, tracciabilità e controllo documentale, in particolare per gli operatori coinvolti nella stampa, distribuzione e utilizzo delle etichette ufficiali.

Disposizioni principali

Finalità della modifica normativa

La direttiva interviene sulle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per rafforzare la sicurezza delle etichette ufficiali degli imballaggi di sementi. Il considerando centrale evidenzia casi di uso fraudolento e la necessità di adeguare la disciplina alle attuali conoscenze tecniche per prevenire tali pratiche e migliorare la tracciabilità delle partite di sementi.

Introduzione del numero d'ordine attribuito ufficialmente

Le modifiche agli allegati delle direttive settoriali inseriscono, a seconda dei casi, la dicitura "Numero d'ordine attribuito ufficialmente" tra le informazioni obbligatorie da riportare sulle etichette ufficiali e nei documenti collegati. L'obbligo riguarda sementi di base, sementi certificate, sementi commerciali e miscugli di sementi; inoltre, per le sementi non certificate raccolte in un altro Stato membro, la medesima indicazione è prevista sull'etichetta e sul documento corrispondenti.

Modifiche puntuali agli allegati delle direttive settoriali

L'articolo 1 modifica l'allegato IV e l'allegato V della direttiva 66/401/CEE; l'articolo 2 modifica l'allegato IV e l'allegato V della direttiva 66/402/CEE; l'articolo 3 modifica l'allegato III e l'allegato IV della direttiva 2002/54/CE; l'articolo 4 modifica l'allegato IV e l'allegato V della direttiva 2002/55/CE; l'articolo 5 modifica l'allegato III della direttiva 2002/56/CE; l'articolo 6 modifica l'allegato IV e l'allegato V della direttiva 2002/57/CE. Le modifiche consistono nell'inserimento del nuovo requisito informativo in punti specifici degli allegati relativi alle etichette e ai documenti ufficiali.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 marzo 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1º aprile 2017. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementi e materiale di propagazionecommercializzazione dei prodotti agricolitracciabilitàsicurezza delle etichette

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