Direttiva 2016/343
Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva fissa norme minime comuni su alcuni aspetti della presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Mira a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e, quindi, il reciproco riconoscimento delle decisioni penali, tutelando al tempo stesso i diritti della difesa e l’equo processo. Impone agli Stati membri obblighi di risultato su comunicazioni pubbliche, presentazione degli imputati, onere della prova, diritto al silenzio, diritto a non autoincriminarsi, presenza al processo e rimedi effettivi. Il recepimento deve avvenire entro il 1o aprile 2018.
Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, mediante norme minime comuni da recepire dagli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche indagate o imputate in procedimenti penali, in tutte le fasi del procedimento dal momento in cui sono indagate o imputate fino a quando la decisione sulla commissione del reato diventa definitiva. Non si applica ai procedimenti civili o amministrativi, neppure quando possano comportare sanzioni, né alle indagini amministrative connesse; non si applica alle persone giuridiche. Restano fuori dall'ambito anche i mezzi di ricorso disponibili solo dopo la definitività della decisione, compresi quelli dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Non vincola Regno Unito, Irlanda e Danimarca secondo i rispettivi protocolli, salvo eventuali regimi applicabili ai sensi del diritto dell'Unione.
Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
La direttiva stabilisce norme minime comuni volte a rafforzare la tutela dell’equo processo nei procedimenti penali, in particolare su presunzione di innocenza e presenza dell’imputato al processo. Essa si inserisce nella tabella di marcia del 2009 sui diritti procedurali e intende favorire la fiducia reciproca tra gli Stati membri, presupposto del reciproco riconoscimento delle decisioni penali.
Finalità e contesto sistematico
La direttiva si fonda sull’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), TFUE e richiama la Carta dei diritti fondamentali, la CEDU e gli strumenti internazionali rilevanti. I considerando chiariscono che la disciplina mira a creare un livello minimo comune di tutela senza incidere sulla possibilità degli Stati membri di offrire garanzie più elevate. Viene inoltre affermato il principio di non regressione: la direttiva non può ridurre protezioni già garantite dal diritto dell’Unione, dalla CEDU o dal diritto nazionale.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica esclusivamente alle persone fisiche indagate o imputate in procedimenti penali, a partire dal momento in cui siano indagate o imputate fino alla definitività della decisione sulla commissione del reato (art. 2). Sono esclusi i procedimenti civili e amministrativi, anche se possono condurre a sanzioni, nonché le indagini amministrative collegate. La direttiva non riguarda le persone giuridiche, per le quali il testo rinvia alla tutela già derivante da CEDU e giurisprudenza. Restano fuori anche i rimedi esperibili solo dopo la definitività della decisione.
Presunzione di innocenza e comunicazioni pubbliche
Gli Stati membri devono garantire che la colpevolezza sia considerata accertata solo dopo prova legale definitiva (art. 3). Le autorità pubbliche non devono presentare l’indagato o imputato come colpevole mediante dichiarazioni pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza; tale divieto non impedisce gli atti dell’accusa diretti a dimostrare la colpevolezza né le decisioni procedurali preliminari fondate su sospetti o indizi (art. 4). È inoltre ammessa la divulgazione di informazioni sui procedimenti penali quando strettamente necessaria per l’indagine o per l’interesse pubblico, purché le modalità di comunicazione non trasmettano l’impressione di colpevolezza.
Presentazione fisica dell’indagato o imputato
Le autorità competenti devono astenersi dal presentare l’interessato come colpevole attraverso misure di coercizione fisica, come manette o analoghi dispositivi, salvo che ciò sia necessario per ragioni di sicurezza o per prevenire fuga o contatti con terzi (art. 5). I considerando precisano che anche l’uso di uniformi carcerarie dovrebbe essere evitato ove possibile, per non pregiudicare la percezione di innocenza.
Onere della prova e regola del dubbio
L’onere di provare la colpevolezza incombe alla pubblica accusa, con il solo temperamento degli eventuali poteri officiosi del giudice di ricercare prove a carico e a discarico e del diritto della difesa di produrre prove secondo il diritto nazionale (art. 6, par. 1). Ogni dubbio sulla colpevolezza deve essere valutato in favore dell’indagato o imputato, anche ai fini dell’assoluzione (art. 6, par. 2). Il testo ammette il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto solo entro limiti ragionevoli, proporzionati e compatibili con i diritti della difesa.
Diritto al silenzio e divieto di autoincriminazione
L’articolo 7 riconosce espressamente il diritto al silenzio e il diritto di non autoincriminarsi. L’esercizio di tali diritti non può essere usato contro l’interessato né costituire prova della commissione del reato. La direttiva consente tuttavia la raccolta di prove ottenibili lecitamente mediante poteri coercitivi e indipendenti dalla volontà dell’indagato o imputato, come materiale soggetto a mandato o ad obblighi legali di conservazione e produzione, oppure analisi biologiche o del DNA (art. 7, par. 3). Per i reati minori è possibile una procedura scritta o priva di interrogatorio, purché sia rispettato l’equo processo (art. 7, par. 6).
Diritto di presenziare al processo e processi in assenza
Gli Stati membri devono garantire il diritto di presenziare al proprio processo (art. 8, par. 1). Il processo può svolgersi in assenza dell’imputato se questi è stato informato in tempo adeguato della data, del luogo e delle conseguenze della mancata comparizione, oppure se è rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’interessato o dallo Stato (art. 8, par. 2). La decisione così adottata è eseguibile (art. 8, par. 3).
Se l’imputato non è rintracciabile nonostante ragionevoli sforzi, gli Stati membri possono comunque consentire la decisione e la sua esecuzione, ma devono assicurare che, una volta informato, l’interessato sia avvertito della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o altro rimedio giurisdizionale (art. 8, par. 4). Sono inoltre salve le norme nazionali che consentono l’esclusione temporanea dall’aula per esigenze di regolare svolgimento del processo e le procedure scritte, purché conformi al diritto a un equo processo.
Diritto a un nuovo processo o altro mezzo di ricorso
Quando il processo si è svolto in assenza dell’imputato senza che fossero soddisfatte le condizioni dell’art. 8, par. 2, gli Stati membri devono garantire un nuovo processo o un altro rimedio giurisdizionale idoneo a riesaminare il merito della causa, compreso l’esame di nuove prove, e potenzialmente a riformare la decisione originaria (art. 9). In tale sede l’interessato deve poter presenziare, partecipare in modo effettivo e esercitare pienamente i diritti della difesa.
Rimedi, valutazione delle prove e garanzie di effettività
Gli Stati membri devono predisporre un ricorso effettivo per le violazioni dei diritti riconosciuti dalla direttiva (art. 10, par. 1). Quanto alle dichiarazioni rese o alle prove raccolte in violazione del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi, la loro valutazione deve avvenire nel rispetto dei diritti della difesa e dell’equità del procedimento, senza pregiudicare le regole nazionali sull’ammissibilità delle prove (art. 10, par. 2). I considerando richiamano anche la giurisprudenza CEDU in materia di prove ottenute con tortura o maltrattamenti.
Monitoraggio e obblighi informativi
Per consentire la valutazione dell’efficacia della direttiva, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati disponibili sull’attuazione dei diritti previsti entro il 1o aprile 2020 e successivamente ogni tre anni (art. 11). La Commissione deve presentare una relazione sull’attuazione entro il 1o aprile 2021 (art. 12).
Recepimento, entrata in vigore e margini nazionali
Il termine di recepimento è fissato al 1o aprile 2018 (art. 14, par. 1). Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicare alla Commissione le disposizioni fondamentali di diritto interno adottate. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Trattandosi di direttiva, lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi, purché il risultato sia raggiunto; inoltre ammette espressamente tutele nazionali più elevate, nel rispetto dei limiti derivanti dal diritto dell’Unione e dalla CEDU.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
La direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti alcuni aspetti della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (art. 1). La finalità dichiarata è rafforzare il diritto a un equo processo e la fiducia reciproca tra gli Stati membri, facilitando il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale.
Ambito soggettivo e temporale
Si applica alle persone fisiche indagate o imputate in un procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per un reato o presunto reato fino alla definitività della decisione che stabilisce se abbia commesso il reato (art. 2).
Presunzione di innocenza e limiti alle dichiarazioni pubbliche
Gli Stati membri devono garantire che la colpevolezza sia legalmente provata prima che l’indagato o imputato sia considerato colpevole (art. 3). Devono inoltre impedire che dichiarazioni pubbliche di autorità pubbliche e decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentino la persona come colpevole; sono salvi gli atti della pubblica accusa e le decisioni procedurali preliminari fondate sul sospetto o su indizi di reità. Le autorità possono divulgare informazioni sui procedimenti penali solo se strettamente necessario per l’indagine o per l’interesse pubblico (art. 4).
Presentazione fisica dell’indagato o imputato
Gli Stati membri devono evitare che l’indagato o imputato sia presentato come colpevole in tribunale o in pubblico mediante coercizione fisica. Restano ammesse misure necessarie per ragioni di sicurezza o per impedire fuga o contatti con terzi (art. 5).
Onere della prova e regola del dubbio
L’onere di provare la colpevolezza incombe alla pubblica accusa, fatti salvi eventuali poteri officiosi del giudice di ricercare prove a carico e a discarico e il diritto della difesa di produrre prove secondo il diritto nazionale. Ogni dubbio deve essere valutato in favore dell’indagato o imputato (art. 6).
Diritto al silenzio e divieto di autoincriminazione
Gli Stati membri devono riconoscere il diritto di restare in silenzio e il diritto di non autoincriminarsi (art. 7, parr. 1-2). L’esercizio di tali diritti non può essere usato contro l’interessato né costituire prova della colpevolezza (art. 7, par. 5). È consentita la raccolta di prove ottenibili lecitamente tramite poteri coercitivi e indipendenti dalla volontà dell’indagato o imputato (art. 7, par. 3). Per i reati minori può essere prevista una procedura scritta o senza interrogatorio, purché conforme al diritto a un equo processo (art. 7, par. 6).
Diritto di presenziare al processo e processi in absentia
Gli Stati membri devono garantire il diritto dell’indagato o imputato di presenziare al proprio processo (art. 8, par. 1). Un processo può svolgersi in assenza dell’interessato se questi è stato informato in tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione, oppure se è rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’interessato o dallo Stato (art. 8, par. 2). La decisione resa in tali condizioni può essere eseguita (art. 8, par. 3). Se l’interessato non è rintracciabile nonostante ragionevoli sforzi, gli Stati membri possono consentire comunque la decisione e l’esecuzione, garantendo poi informazione su impugnazione, nuovo processo o altro mezzo di ricorso giurisdizionale (art. 8, par. 4). Sono salve le norme nazionali che prevedono l’esclusione temporanea dall’aula per garantire il corretto svolgimento del procedimento e quelle sui procedimenti scritti (art. 8, parr. 5-6).
Diritto a un nuovo processo o altro rimedio
Quando l’imputato non sia stato presente al processo e non siano state soddisfatte le condizioni dell’art. 8, par. 2, gli Stati membri devono garantire un nuovo processo o altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta il riesame del merito, l’esame di nuove prove e possa condurre alla riforma della decisione originaria; l’interessato deve poter presenziare, partecipare efficacemente e esercitare i diritti della difesa (art. 9).
Mezzi di ricorso ed efficacia della tutela
Gli Stati membri devono garantire un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla direttiva (art. 10, par. 1). Nella valutazione di dichiarazioni o prove ottenute in violazione del diritto al silenzio o al diritto di non autoincriminarsi devono essere rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento, fatti salvi i regimi nazionali sull’ammissibilità delle prove (art. 10, par. 2).
Raccolta dati e monitoraggio
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro il 1o aprile 2020 e successivamente ogni tre anni, i dati disponibili sull’attuazione dei diritti previsti dalla direttiva (art. 11). La Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o aprile 2021 (art. 12).
Non regressione e livello minimo di tutela
La direttiva non può essere interpretata in modo da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali previsti dalla Carta, dalla CEDU, da altre norme internazionali pertinenti o dal diritto nazionale che assicuri un livello di protezione più elevato (art. 13). Gli Stati membri possono mantenere o introdurre tutele più ampie (considerando 48).
Recepimento
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il 1o aprile 2018 e informarne la Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore (art. 14).
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 15). I destinatari sono gli Stati membri (art. 16).
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