Direttiva 2016/585
Direttiva delegata (UE) 2016/585 della Commissione, del 12 febbraio 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2016/585 modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per adeguarlo al progresso tecnico. Introduce una nuova esenzione per l’uso di piombo, cadmio, cromo esavalente e PBDE nei pezzi di ricambio recuperati impiegati nella riparazione o nel rinnovo di specifiche apparecchiature mediche e dei microscopi elettronici. La misura è giustificata dal bilanciamento tra benefici ambientali del riuso e impatti negativi della sostituzione con componenti nuovi, e prevede scadenze differenziate per categorie di apparecchiature.
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per introdurre un’esenzione relativa all’uso di piombo, cadmio, cromo esavalente e PBDE nei pezzi di ricambio recuperati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici e microscopi elettronici.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’UE, che devono recepirla nell’ordinamento nazionale, e incide sul regime di restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinato dalla direttiva 2011/65/UE. La modifica riguarda in particolare i pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro, e di microscopi elettronici e relativi accessori, a condizione che il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che ogni riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore. Restano esclusi gli usi che non rispettano tali condizioni e, per effetto della modifica, viene soppresso il precedente punto 31 dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE.
Esenzione RoHS per pezzi di ricambio recuperati in dispositivi medici e microscopi elettronici
La direttiva delegata (UE) 2016/585 della Commissione modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS). L’intervento è motivato dall’esigenza di adeguare la disciplina al progresso tecnico e di consentire, in condizioni controllate, il riuso di componenti recuperati per la riparazione o il rinnovo di apparecchiature ad alto contenuto tecnologico.
Contesto e finalità della modifica
La direttiva parte dal divieto generale di utilizzo di piombo, cadmio, cromo esavalente e PBDE nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. I considerando evidenziano che, in alcune pratiche di rinnovo di apparecchiature mediche e di microscopi elettronici, alcuni pezzi di ricambio recuperati contengono quantitativi modesti di tali sostanze. La Commissione osserva inoltre che la precedente esenzione dell’allegato IV, punto 31, non consentiva l’uso di pezzi di ricambio recuperati da attrezzature usate non già immesse sul mercato unionale, riducendo così la disponibilità di ricambi riutilizzabili.
Valutazione ambientale e giustificazione dell’esenzione
La direttiva richiama un confronto tra l’impatto ambientale dell’uso di parti rinnovate e quello derivante dalla loro sostituzione con parti nuove. Secondo la valutazione svolta, la sostituzione comporterebbe complessivamente un impatto negativo superiore sui profili ambientali, sanitari e di sicurezza dei consumatori rispetto al riutilizzo delle parti recuperate. Da qui la scelta di mantenere una specifica esenzione, ma con durata limitata e scadenze differenziate.
Ambito oggettivo dell’esenzione
L’allegato introdotto dalla direttiva sostituisce il precedente punto 31 con il punto 31 bis. L’esenzione riguarda:
- piombo;
- cadmio;
- cromo esavalente;
- eteri di difenile polibromurato (PBDE).
Tali sostanze sono ammesse nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di:
- dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- microscopi elettronici e relativi accessori.
Condizioni per il riutilizzo
L’esenzione non opera in modo generale, ma solo a condizione che:
- il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa;
- ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore.
Si tratta quindi di una deroga circoscritta, che mira a consentire il recupero di componenti in filiere tracciabili e controllate.
Durata dell’esenzione
La direttiva fissa scadenze diverse in funzione della categoria di apparecchiatura, tenendo conto del fatto che la restrizione della direttiva 2011/65/UE si applica in date differenti ai vari prodotti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva:
- 21 luglio 2021 per l’uso nei dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- 21 luglio 2023 per l’uso nei dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- 21 luglio 2024 per l’uso nei microscopi elettronici e nei relativi accessori.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 28 febbraio 2017 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 6 novembre 2017.
Le misure nazionali di recepimento devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. È anche previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. In termini pratici, la direttiva non disciplina direttamente gli operatori economici, ma impone agli Stati l’aggiornamento della disciplina nazionale di recepimento della RoHS, con effetti sui prodotti e sulle filiere interessate dall’esenzione.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE secondo quanto previsto dall’allegato della direttiva delegata, per adattare il regime di esenzione al progresso tecnico.
Nuova esenzione per pezzi di ricambio recuperati
L’allegato sostituisce il precedente punto 31 con il punto 31 bis, che consente l’uso di piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro, o microscopi elettronici e relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore.
Scadenze dell’esenzione
L’esenzione scade in date diverse a seconda della categoria di apparecchiatura: 21 luglio 2021 per i dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro; 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per i microscopi elettronici e i relativi accessori.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 28 febbraio 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle a decorrere dal 6 novembre 2017. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri ne sono i destinatari.
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