Direttiva 2016/97
Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione)Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2016/97 rifonde la precedente disciplina sulla intermediazione assicurativa, estendendo la regolazione a tutte le forme di distribuzione assicurativa e riassicurativa e rafforzando la tutela del cliente. Introduce obblighi di registrazione, requisiti professionali e organizzativi, regole di informativa, norme di comportamento, disciplina dei conflitti di interesse e requisiti specifici per i prodotti di investimento assicurativi. La direttiva segue una logica di armonizzazione minima, consente agli Stati membri di mantenere o introdurre regole più rigorose in chiave consumeristica e prevede un termine di recepimento al 23 febbraio 2018.
Rifusione della disciplina UE sulla distribuzione assicurativa e riassicurativa, con armonizzazione minima delle regole di accesso, comportamento, informativa e vigilanza dei distributori, inclusi i prodotti di investimento assicurativi.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica, nell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o che intenda stabilirvisi per iniziare o svolgere attività di distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi (art. 1, par. 2). Copre intermediari assicurativi e riassicurativi, intermediari assicurativi a titolo accessorio e imprese di assicurazione/riassicurazione quando distribuiscono direttamente o tramite terzi; include anche attività tramite siti Internet o strumenti comparativi quando consentono la conclusione del contratto (art. 2). Sono previste esclusioni, tra le altre, per alcuni intermediari a titolo accessorio con assicurazioni complementari e premi sotto soglia, per la mera presentazione di dati o informazioni, per consulenze accessorie rese da talune professioni e per la gestione sinistri professionale; la direttiva non si applica alle attività connesse a rischi e impegni situati al di fuori dell’Unione né disciplina la distribuzione esercitata in paesi terzi (art. 1, parr. 3 e 6; art. 2, par. 2).
Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (rifusione)
La direttiva rifonde e sostituisce la precedente disciplina sulla intermediazione assicurativa, con l’obiettivo di armonizzare in modo minimo l’accesso e l’esercizio delle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nell’Unione. Il testo mira a garantire un livello uniforme di tutela dei consumatori, condizioni di concorrenza paritarie tra i diversi canali di vendita e un più efficace funzionamento del mercato interno.
Finalità e impianto generale
La direttiva è fondata sugli articoli 53, paragrafo 1, e 62 TFUE e si presenta come strumento di coordinamento delle normative nazionali relative alla distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi. Il legislatore UE sottolinea che la direttiva opera come armonizzazione minima: gli Stati membri possono mantenere o adottare regole più rigorose per la tutela dei consumatori, purché compatibili con il diritto dell’Unione.
Ambito di applicazione e principali esclusioni
La direttiva si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, o che intenda stabilirvisi, per svolgere attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa. La nozione di distribuzione è ampia e include consulenza, proposta di contratti, attività preparatorie, assistenza nella gestione ed esecuzione, nonché la comparazione online quando consente la conclusione del contratto.
Sono esclusi, tra gli altri:
- gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che distribuiscono assicurazioni complementari entro le soglie di premio previste dall’art. 1, par. 3;
- le attività di mera presentazione di dati o informazioni, prive di assistenza nella conclusione o esecuzione del contratto;
- le consulenze accessorie rese da talune professioni nell’ambito di un’altra attività professionale, nonché la gestione professionale dei sinistri;
- le attività collegate a rischi e impegni situati fuori dall’Unione.
Definizioni rilevanti
L’art. 2 definisce in modo puntuale le figure chiave: intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio, distributore di prodotti assicurativi, Stato membro d’origine e ospitante, consulenza, supporto durevole, grande rischio e prodotto di investimento assicurativo. La nozione di prodotto di investimento assicurativo è centrale perché attiva un set rafforzato di obblighi informativi e comportamentali, analoghi a quelli della disciplina MiFID per il comparto finanziario.
Registrazione, requisiti di accesso e controlli
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, devono essere registrati presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine. Le imprese di assicurazione e riassicurazione e i loro dipendenti non sono soggetti a registrazione, ma possono collaborare al processo registrativo o esserne coinvolti sotto controllo dell’autorità competente.
La registrazione è subordinata al possesso di requisiti professionali, di onorabilità, di copertura della responsabilità professionale e di capacità finanziaria. Gli Stati membri possono prevedere registri multipli, uno sportello unico e un sistema di registrazione online integralmente telematico. La domanda di iscrizione deve essere trattata entro tre mesi dalla presentazione di una richiesta completa.
Passaporto europeo, libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento
La direttiva disciplina dettagliatamente la notifica transfrontaliera per l’esercizio in libera prestazione di servizi e mediante succursale o presenza permanente in un altro Stato membro. In linea generale, l’intermediario può iniziare l’attività dopo le comunicazioni tra autorità competenti e la conferma allo stesso intermediario.
Per la stabilimento, l’intermediario deve notificare allo Stato membro d’origine i dati essenziali della succursale o presenza permanente, incluse le persone responsabili della gestione. La presenza permanente equivalente a una succursale è trattata come tale, salvo diversa qualificazione giuridica. Le modifiche ai dati comunicati devono essere notificate con almeno un mese di anticipo.
La direttiva ripartisce le competenze di vigilanza tra Stato d’origine e Stato ospitante. Lo Stato ospitante assume in particolare responsabilità sulle norme di comportamento e sugli obblighi di informazione per i servizi prestati nel suo territorio, mentre lo Stato d’origine conserva il controllo generale sui requisiti professionali e di registrazione. In caso di violazioni gravi, lo Stato ospitante può adottare misure correttive, anche interdittive, previa informazione dello Stato d’origine e delle istituzioni competenti.
Requisiti professionali, formazione continua e onorabilità
Gli Stati membri devono assicurare che distributori e dipendenti coinvolti nella distribuzione possiedano conoscenze e capacità adeguate. È imposto un livello minimo di formazione o sviluppo professionale continuo pari ad almeno 15 ore all’anno, con modalità concrete rimesse agli Stati membri.
La direttiva insiste su onorabilità e affidabilità: le persone interessate devono disporre di certificato dei carichi pendenti o documento equivalente, non avere condanne rilevanti e non essere state dichiarate fallite, salvo riabilitazione. Le persone responsabili della distribuzione all’interno delle strutture societarie devono anch’esse rispettare tali requisiti.
Per gli intermediari assicurativi e riassicurativi è richiesta un’assicurazione di responsabilità professionale, oppure garanzia analoga, valida in tutta l’Unione, per importi minimi di 1.250.000 EUR per sinistro e 1.850.000 EUR annui complessivi, salvo copertura già prestata dall’impresa per cui operano. Per gli intermediari a titolo accessorio, l’ammontare è determinato dagli Stati membri tenendo conto della natura dei prodotti e dell’attività. Sono inoltre previste misure per proteggere i clienti dal rischio di mancato trasferimento di premi o somme, tra cui conti separati, requisiti patrimoniali o fondi di garanzia.
Norme di interesse generale, autorità competenti e cooperazione
Gli Stati membri devono pubblicare le norme nazionali di interesse generale applicabili alla distribuzione assicurativa e indicare eventuali disposizioni più rigorose adottate. EIOPA deve rendere tali informazioni accessibili tramite il proprio sito web. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l’attuazione della direttiva, che devono essere dotate dei necessari poteri e cooperare tra loro scambiando informazioni su registrazione, onorabilità, competenze e sanzioni.
Ricorsi, reclami e risoluzione stragiudiziale
Gli Stati membri devono istituire procedure che consentano ai clienti e ad altri soggetti interessati di presentare ricorso contro i distributori. Devono inoltre garantire procedure di reclamo e risoluzione stragiudiziale delle controversie, efficaci, imparziali e indipendenti, applicabili anche alle controversie transfrontaliere e, ove possibile, basate su organismi già esistenti.
Regole generali di comportamento e trasparenza precontrattuale
I distributori devono sempre agire in modo onesto, imparziale e professionale, nel migliore interesse del cliente. Le comunicazioni commerciali devono essere chiare, imparziali e non fuorvianti.
Prima della conclusione del contratto, il cliente deve ricevere informazioni minime sull’identità e sullo status del distributore, sull’eventuale consulenza prestata, sui mezzi di ricorso e sull’iscrizione al registro. Deve inoltre essere informato sulla natura del compenso percepito dall’intermediario o dai dipendenti dell’impresa di assicurazione, per evitare che la struttura remunerativa induca vendite non coerenti con gli interessi del cliente.
Consulenza, richieste ed esigenze del cliente, documento informativo di prodotto
Prima della conclusione del contratto, il distributore deve raccogliere le richieste e le esigenze del cliente e fornire informazioni oggettive sul prodotto in forma comprensibile. Se viene prestata consulenza, deve essere resa una raccomandazione personalizzata, spiegando perché il prodotto proposto è idoneo.
Per i prodotti assicurativi non vita, le informazioni precontrattuali devono essere fornite tramite un documento informativo standardizzato, sintetico e autonomo, con titolo specifico e contenuti minimi indicati dall’art. 20, par. 8. Il documento deve descrivere il tipo di assicurazione, la copertura, i principali rischi e rischi esclusi, premi, obblighi contrattuali, durata, decorrenza, scadenza e modalità di scioglimento del contratto. L’EIOPA deve predisporre le norme tecniche di attuazione sul formato standardizzato.
Supporti di comunicazione e vendita a distanza
Le informazioni possono essere fornite su carta, su supporto durevole o tramite sito Internet alle condizioni previste dall’art. 23. In linea generale, il cliente conserva il diritto a ottenere gratuitamente una copia cartacea su richiesta. L’uso di supporti elettronici richiede adeguate garanzie, tra cui il consenso del cliente e la possibilità di accesso continuativo alle informazioni. Per la vendita telefonica valgono le regole UE sui servizi finanziari a distanza.
Vendita abbinata
Quando un prodotto assicurativo è venduto insieme a un bene o servizio accessorio non assicurativo, il distributore deve informare il cliente sulla possibilità di acquistare separatamente i componenti, descrivere il pacchetto e indicare i costi separati. Se il rischio o la copertura cambiano per effetto dell’abbinamento, occorre spiegare chiaramente tali effetti.
Per i prodotti assicurativi accessori a un bene o servizio, il distributore deve offrire l’acquisto separato del bene o servizio, salvo eccezioni per servizi o attività di investimento, contratti di credito e conti di pagamento. Gli Stati membri possono adottare regole più restrittive o vietare determinate pratiche se dimostrano che sono dannose per i consumatori.
Governo e controllo del prodotto
Imprese assicurative e, nei casi previsti, intermediari che realizzano prodotti assicurativi devono istituire un processo di approvazione del prodotto prima della commercializzazione. Il processo deve individuare il mercato di riferimento, analizzare i rischi per tale mercato, assicurare coerenza con la strategia di distribuzione e prevedere un riesame periodico.
I distributori che vendono prodotti non realizzati in proprio devono comunque conoscere il prodotto e il suo mercato di riferimento. La Commissione può adottare atti delegati per precisare questi principi. L’art. 25 non si applica ai prodotti assicurativi di grandi rischi.
Regole rafforzate per i prodotti di investimento assicurativi
La disciplina dei prodotti di investimento assicurativi è più severa e mira a prevenire arbitraggio regolamentare rispetto ai prodotti finanziari soggetti alla direttiva 2014/65/UE.
I distributori devono:
- prevenire e gestire i conflitti di interesse;
- fornire informazioni complete su costi e oneri, inclusi quelli di distribuzione;
- prestare consulenza e valutare idoneità o adeguatezza, secondo il tipo di servizio;
- rilasciare dichiarazione di idoneità nei casi di consulenza;
- conservare registrazioni e accordi con il cliente;
- trasmettere relazioni periodiche, se la valutazione è continuativa.
La disciplina consente agli Stati membri di imporre requisiti più rigorosi, incluso il divieto o la limitazione di incentivi di terzi, l’obbligo di consulenza obbligatoria o indipendente e ulteriori presidi in favore del cliente retail. Sono inoltre previste norme tecniche e orientamenti EIOPA su prodotti complessi e non complessi, nonché sui criteri di valutazione degli incentivi.
Sanzioni, pubblicazione e segnalazione delle violazioni
Gli Stati membri devono prevedere un apparato sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo. Le autorità competenti devono poter irrogare sanzioni amministrative e altre misure, anche nei confronti degli esponenti aziendali responsabili. Le sanzioni devono essere impugnabili e le autorità devono poter indagare efficacemente.
Per le violazioni più gravi l’art. 33 richiede almeno:
- dichiarazione pubblica della violazione;
- ordine di cessazione e di astensione dal reiterare la condotta;
- cancellazione della registrazione per gli intermediari;
- interdizione temporanea dalle funzioni di gestione;
- sanzioni pecuniarie massime di almeno 5.000.000 EUR o 5 % del fatturato annuo per le persone giuridiche, o fino al doppio del profitto/perdita evitata, se determinabile;
- per le persone fisiche, sanzioni pecuniarie massime di almeno 700.000 EUR, o fino al doppio del profitto/perdita evitata, se determinabile.
Le autorità devono pubblicare le sanzioni, salvo casi di sproporzione o rischio per la stabilità finanziaria o per indagini in corso, e devono adottare meccanismi di segnalazione delle violazioni con protezione dei segnalanti.
Atti delegati, recepimento e abrogazione
La Commissione è investita di ampi poteri delegati, in particolare sugli articoli 25, 28, 29 e 30, con delega a tempo indeterminato dal 22 febbraio 2016. L’EIOPA è incaricata di elaborare diversi progetti di norme tecniche di attuazione e regolamentazione.
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 23 febbraio 2018. Gli intermediari già registrati ai sensi della direttiva 2002/92/CE devono adeguarsi ai requisiti dell’art. 10, par. 1, entro il 23 febbraio 2019. La direttiva 2002/92/CE è abrogata dal 23 febbraio 2018; il capo III bis è soppresso dal 23 febbraio 2016. La nuova direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e armonizzazione minima
La direttiva disciplina l’inizio e lo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nell’Unione, con l’obiettivo di coordinare l’accesso al mercato e rafforzare la tutela dei consumatori (art. 1 e considerando 2-3). È impostata come armonizzazione minima: gli Stati membri possono mantenere o adottare misure più rigorose, purché compatibili con il diritto UE (art. 1, par. 3; art. 22, par. 2).
Ambito soggettivo e esenzioni
La disciplina si applica agli intermediari assicurativi e riassicurativi, agli intermediari assicurativi a titolo accessorio e alle imprese di assicurazione/riassicurazione quando distribuiscono prodotti assicurativi o riassicurativi (art. 1, par. 2; art. 2). Sono previste esenzioni per talune attività accessorie, per la mera fornitura di dati o informazioni, per consulenze accessorie di specifiche professioni e per la gestione professionale dei sinistri; non si applica inoltre alle attività connesse a rischi e impegni situati fuori dall’Unione (art. 1, par. 6; art. 2, par. 2).
Registrazione e requisiti di accesso
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio devono essere registrati presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine; imprese di assicurazione/riassicurazione e loro dipendenti non sono soggetti a registrazione (art. 3, par. 1). Gli Stati membri possono prevedere collaborazione di imprese e altri organismi nella registrazione, registri multipli, sportello unico e registrazione online integrale; la domanda di registrazione va decisa entro tre mesi dalla richiesta completa (art. 3, parr. 2-5). La registrazione richiede informazioni su partecipazioni rilevanti, stretti legami e assenza di ostacoli alla vigilanza, e può essere negata se legami con paesi terzi impediscono l’esercizio delle funzioni di controllo (art. 3, parr. 6-7).
Libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento
Sono disciplinate le notifiche tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante per l’esercizio transfrontaliero in libera prestazione di servizi e mediante succursale o presenza permanente (artt. 4 e 6). L’intermediario può iniziare l’attività dopo la comunicazione del proprio Stato membro d’origine, salvo i casi previsti; le modifiche rilevanti vanno notificate con almeno un mese di anticipo (artt. 4, par. 3 e 6, par. 4). La direttiva regola anche la ripartizione di competenze e i poteri dello Stato ospitante in caso di violazioni, inclusa la possibilità di misure correttive o interdittive e il ricorso all’EIOPA (artt. 5, 7, 8 e 9).
Requisiti professionali, onorabilità e coperture finanziarie
Gli Stati membri devono garantire che distributori e dipendenti che svolgono attività di distribuzione possiedano conoscenze e capacità adeguate, formazione continua e onorabilità; per la formazione continua è richiesto almeno un minimo di 15 ore annue, con modalità stabilite a livello nazionale (art. 10, parr. 1-3). Gli intermediari devono disporre di assicurazione di responsabilità professionale valida in tutta l’Unione o garanzia equivalente per almeno 1.250.000 EUR per sinistro e 1.850.000 EUR annui complessivi; per gli intermediari a titolo accessorio gli importi sono stabiliti dagli Stati membri in funzione dell’attività (art. 10, parr. 4-5). Sono previste misure di protezione dei clienti contro l’incapacità dell’intermediario di trasferire premi o somme dovute, tra cui segregazione dei conti, requisiti patrimoniali o fondo di garanzia (art. 10, par. 6).
Norme di interesse generale, autorità competenti e cooperazione
Gli Stati membri devono pubblicare le norme nazionali di interesse generale applicabili alla distribuzione assicurativa e indicare eventuali misure più rigorose adottate ai sensi della direttiva; EIOPA rende accessibili le informazioni tramite il proprio sito (art. 11). Gli Stati membri designano le autorità competenti, che devono disporre dei poteri necessari e cooperare tra loro scambiandosi informazioni su registrazione, onorabilità, competenze e sanzioni (artt. 12 e 13).
Mezzi di ricorso e risoluzione stragiudiziale
Gli Stati membri devono predisporre procedure di ricorso per clienti e altri interessati e garantire procedure di reclamo e risoluzione stragiudiziale delle controversie, adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti, anche per le controversie transfrontaliere (artt. 14 e 15).
Obblighi generali di comportamento e informazione
I distributori devono agire in modo onesto, imparziale e professionale nel migliore interesse del cliente; le comunicazioni di marketing devono essere imparziali, chiare e non fuorvianti (art. 17). Prima della conclusione del contratto, intermediari e imprese devono fornire informazioni su identità, status, eventuale consulenza, procedure di ricorso e iscrizione al registro, nonché sulla natura del compenso percepito; per gli intermediari va indicata anche la relazione con le imprese rappresentate (artt. 18 e 19).
Consulenza, vendite senza consulenza e documento informativo sul prodotto
La vendita deve essere preceduta dall’individuazione delle richieste ed esigenze del cliente e, se vi è consulenza, da una raccomandazione personalizzata (art. 20, parr. 1-3). Prima della conclusione del contratto deve essere fornita un’informazione precontrattuale chiara sul prodotto; per i prodotti non vita è previsto un documento informativo standardizzato, sintetico e strutturato, con contenuti minimi tassativi e formato da definire con norme tecniche EIOPA (art. 20, parr. 4-9).
Vendita abbinata e pratiche di pacchetto
Se il prodotto assicurativo è venduto insieme a un altro bene o servizio, il distributore deve informare sulla possibilità di acquistare separatamente i componenti, descrivere il pacchetto e i relativi costi, e chiarire l’effetto dell’interazione su rischi e copertura; per i prodotti accessori deve offrire l’acquisto separato, salvo eccezioni per taluni servizi di investimento, contratti di credito e conti di pagamento (art. 24). Sono ammesse regole nazionali più rigorose o divieti in casi specifici, se giustificati dalla tutela dei consumatori (art. 24, par. 7).
Governo e controllo del prodotto
Imprese assicurative e intermediari che realizzano prodotti assicurativi devono disporre di un processo di approvazione del prodotto, proporzionato e adeguato, che individui il mercato di riferimento, analizzi i rischi, assicuri coerenza tra prodotto e strategia distributiva e sia riesaminato regolarmente (art. 25). I distributori che vendono prodotti non realizzati in proprio devono comunque comprenderne le caratteristiche e il mercato di riferimento. La Commissione può adottare atti delegati per precisare i principi applicabili; i prodotti di grandi rischi sono esclusi (art. 25, parr. 2-4).
Regole aggiuntive per i prodotti di investimento assicurativi
Per i prodotti di investimento assicurativi si applicano requisiti supplementari in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, informativa su costi e oneri, restrizioni sugli incentivi, valutazione di idoneità/adeguatezza e dichiarazione di idoneità (artt. 26-30). La direttiva consente agli Stati membri di introdurre requisiti più rigorosi, incluse limitazioni o divieti di incentivi, obblighi di consulenza indipendente o ulteriori presidi per la protezione del cliente al dettaglio (artt. 29 e 30).
Sanzioni, pubblicazione e segnalazione delle violazioni
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni amministrative e altre misure efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa nazionale di recepimento (art. 31). Per le violazioni più rilevanti sono richieste, tra l’altro, cancellazione del registro, divieti di gestione e sanzioni pecuniarie fino ad almeno 5.000.000 EUR o al 5 % del fatturato annuo per le persone giuridiche e 700.000 EUR per le persone fisiche, ovvero fino al doppio del profitto o della perdita evitata, se determinabili (art. 33). È disciplinata anche la pubblicazione delle sanzioni e la tutela dei whistleblower (artt. 32, 35 e 36).
Recepimento, abrogazione e regime transitorio
Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 23 febbraio 2018; gli intermediari già registrati ai sensi della direttiva 2002/92/CE devono adeguarsi ai requisiti di conoscenze e capacità dell’art. 10, par. 1, entro il 23 febbraio 2019 (artt. 42 e 40). La direttiva 2002/92/CE è abrogata dal 23 febbraio 2018, mentre il capo III bis è soppresso dal 23 febbraio 2016; la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (artt. 43-45).
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