Direttiva 2016/1028
Direttiva delegata (UE) 2016/1028 della Commissione, del 19 aprile 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei sensori per la misurazione della temperatura in taluni dispositivi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata aggiorna, per ragioni di progresso tecnico, l’esenzione RoHS relativa al piombo nelle saldature di connessioni elettriche dei sensori di temperatura usati in dispositivi destinati a impieghi periodici sotto –150 °C. La modifica interviene sull’allegato IV della direttiva 2011/65/UE e conferma che, in applicazioni criogeniche, non risultano disponibili alternative affidabili senza piombo. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 aprile 2017; l’esenzione così modificata scade il 30 giugno 2021.
Modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per aggiornare l’esenzione relativa all’uso del piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei sensori di temperatura impiegati in dispositivi usati periodicamente a temperature inferiori a –150 °C.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire la direttiva negli ordinamenti nazionali. Sul piano sostanziale incide sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE, con particolare riferimento alle applicazioni di sensori di temperatura in dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo destinati a condizioni criogeniche. L’intervento riguarda una specifica esenzione dall’obbligo generale di restrizione del piombo; l’allegato modificato conferma anche altre applicazioni già esentate nel punto 26 per usi prolungati a temperature inferiori a –20 °C.
Direttiva delegata (UE) 2016/1028: esenzione RoHS per il piombo nei sensori di temperatura criogenici
La direttiva delegata (UE) 2016/1028 della Commissione interviene sulla direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di adattare al progresso tecnico l’allegato IV. In particolare, aggiorna l’esenzione concernente il piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei sensori per la misurazione della temperatura impiegati in dispositivi destinati a usi periodici a temperature inferiori a –150 °C.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2011/65/UE vieta, in linea generale, l’uso del piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. I considerando della direttiva delegata chiariscono che, in alcune applicazioni criogeniche, il piombo continua a essere necessario per garantire l’affidabilità delle connessioni elettriche dei sensori, evitando fasi intermetalliche dure, whisker e peste dello stagno.
Ragioni tecniche dell’esenzione
La Commissione rileva che:
- nelle applicazioni criogeniche le saldature senza piombo sono soggette alla peste dello stagno, con grave impatto sull’affidabilità delle apparecchiature;
- per i sensori criogenici usati in modo convenzionale non sono disponibili tecnologie di connessione alternative affidabili alla saldatura;
- la durata dell’esenzione non dovrebbe produrre effetti negativi sull’innovazione, tenuto conto dei cicli di sviluppo dei dispositivi medici e degli strumenti di monitoraggio e controllo.
Contenuto della modifica all’allegato IV
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE. Il nuovo punto 26 dell’allegato IV conferma l’esenzione per il piombo nelle seguenti applicazioni, se usate per periodi prolungati a temperatura inferiore a –20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio:
- saldature su schede a circuiti stampati;
- rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati;
- saldature per la connessione di fili e cavi;
- saldature per la connessione di trasduttori e sensori.
La modifica introduce inoltre una specifica esenzione per:
- piombo nelle saldature di connessioni elettriche a sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a –150 °C.
Durata dell’esenzione
Il nuovo punto 26 prevede espressamente che le esenzioni ivi contemplate scadano il 30 giugno 2021. Si tratta quindi di una deroga temporanea, suscettibile di riesame alla luce del progresso tecnico.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 contiene gli obblighi di recepimento:
- gli Stati membri devono adottare entro il 30 aprile 2017 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di un riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale;
- gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 4, i destinatari sono gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori del settore elettronico, medicale e dei sistemi di monitoraggio e controllo, la direttiva conferma la possibilità di impiegare piombo in una fascia molto specifica di applicazioni criogeniche, entro il perimetro dell’esenzione e fino alla sua scadenza. Resta ferma la natura eccezionale e temporanea della deroga, che non modifica il divieto generale previsto dalla direttiva RoHS, ma ne delimita l’applicazione in presenza di esigenze tecniche dimostrate.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE secondo quanto stabilito nell’allegato della direttiva delegata. Il punto 26 è sostituito, aggiornando l’esenzione relativa al piombo in specifiche applicazioni a bassa temperatura.
Esenzione per applicazioni a bassa temperatura e sensori criogenici
Il nuovo punto 26 dell’allegato IV conferma l’esenzione per il piombo in saldature, rivestimenti e connessioni utilizzati per periodi prolungati a temperature inferiori a –20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio, includendo: saldature su schede a circuiti stampati; rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e di circuiti stampati; saldature per connessione di fili e cavi; saldature per connessione di trasduttori e sensori. È inoltre prevista una specifica esenzione per il piombo nelle saldature di connessioni elettriche a sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a –150 °C.
Motivazione tecnica dell’esenzione
I considerando spiegano che il piombo è usato nelle connessioni elettriche dei sensori criogenici per prevenire la formazione di fasi intermetalliche dure, whisker e peste dello stagno. Nelle applicazioni criogeniche le saldature senza piombo non sono considerate affidabili, e per i sensori criogenici impiegati in modo convenzionale non risultano disponibili tecnologie di connessione alternative affidabili.
Scadenza dell’esenzione
Le esenzioni previste dal punto 26, compresa quella specifica per i sensori di temperatura in dispositivi usati periodicamente a temperature inferiori a –150 °C, scadono il 30 giugno 2021.
Recepimento nazionale e obblighi degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 aprile 2017 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
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