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direttiva

Direttiva 2016/1029

Direttiva delegata (UE) 2016/1029 della Commissione, del 19 aprile 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa agli anodi di cadmio delle celle di Hersch di taluni sensori per la rilevazione dell'ossigeno utilizzati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016L1029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2016/1029 modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo un’esenzione mirata per l’uso di anodi di cadmio nelle celle di Hersch di taluni sensori per l’ossigeno destinati a strumenti industriali di monitoraggio e controllo. L’esenzione si giustifica con l’assenza di alternative prive di cadmio sufficientemente affidabili quando è richiesta una sensibilità inferiore a 10 ppm. La misura ha natura temporanea e scade il 15 luglio 2023.

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un’esenzione RoHS relativa agli anodi di cadmio nelle celle di Hersch di alcuni sensori per la rilevazione dell’ossigeno impiegati in strumenti industriali di monitoraggio e controllo.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri quanto al recepimento, e sostanzialmente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE (RoHS), con specifico riferimento ai sensori per la rilevazione dell’ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali. L’esenzione riguarda i soli anodi di cadmio nelle celle di Hersch quando è richiesta una sensibilità inferiore a 10 ppm; non è richiamata alcuna altra categoria di prodotto o uso. La direttiva è pertinente ai fini del SEE.

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per un’esenzione RoHS mirata

La direttiva delegata (UE) 2016/1029 interviene sulla direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per introdurre un’esenzione tecnica circoscritta all’uso di cadmio in un’applicazione industriale specifica. La Commissione motiva l’intervento con l’assenza di alternative capaci di offrire, per quel particolare impiego, il medesimo livello di sensibilità, affidabilità e accuratezza.

Finalità e razionale dell’intervento

Nei considerando si afferma che il cadmio è presente negli anodi delle celle di Hersch impiegate in sensori per la rilevazione dell’ossigeno ad elevata sensibilità. Per tali sensori, le tecnologie alternative disponibili non garantiscono prestazioni equivalenti quando occorre misurare concentrazioni di ossigeno molto basse. In particolare, per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, quando è richiesta una sensibilità inferiore a 10 parti per milione, l’affidabilità delle alternative prive di cadmio non è assicurata.

Ambito dell’esenzione tecnica

La modifica riguarda l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE e introduce il punto 43, che ammette:

  • anodi di cadmio nelle celle di Hersch;
  • impiego nei sensori per la rilevazione dell’ossigeno;
  • utilizzo negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • condizione specifica: richiesta di sensibilità inferiore a 10 ppm.

L’esenzione è quindi strettamente limitata per finalità, tecnologia e soglia prestazionale, e non costituisce un’esenzione generale dall’obbligo di restrizione del cadmio nella disciplina RoHS.

Durata dell’esenzione

L’allegato fissa espressamente la scadenza dell’esenzione al 15 luglio 2023. Nei considerando la Commissione evidenzia che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE, un periodo di sette anni è considerato una transizione relativamente breve e non tale da incidere negativamente sull’innovazione.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare, entro il 30 aprile 2017, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono:

  • essere comunicate immediatamente alla Commissione;
  • contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri;
  • includere la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che la direttiva è rivolta agli Stati membri.

Rilievo pratico per gli operatori

Per gli operatori del settore elettrotecnico ed elettronico e per i soggetti che immettono sul mercato strumenti industriali di monitoraggio e controllo, la disciplina rileva perché consente, entro il perimetro definito, l’impiego di un componente contenente cadmio che altrimenti sarebbe vietato dalla direttiva RoHS. La deroga è tuttavia temporanea e circoscritta, per cui la conformità del prodotto dipende dal rispetto rigoroso della tecnologia, della destinazione d’uso e del requisito di sensibilità sotto 10 ppm.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica all’allegato IV RoHS

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva delegata, con inserimento del nuovo punto 43 relativo all’esenzione.

Esenzione per anodi di cadmio nelle celle di Hersch

Il nuovo punto 43 dell’allegato IV consente gli anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell’ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, limitatamente ai casi in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10 ppm. L’esenzione scade il 15 luglio 2023.

Motivazione tecnica dell’esenzione

Nei considerando la Commissione rileva che non esistono alternative prive di cadmio in grado di garantire pari sensibilità, affidabilità e accuratezza nella misurazione di bassissime concentrazioni di ossigeno; per sensibilità inferiore a 10 ppm l’affidabilità delle alternative non è garantita. Si richiama l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE per giustificare un periodo di validità dell’esenzione pari a sette anni.

Recepimento da parte degli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 aprile 2017 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; inoltre gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteapparecchiature elettriche ed elettronichesostanze pericoloseindustria

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