Ordinanza n. 11458/2026 - Roma, Sezione 3Q
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 995/2025 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, SEZIONE LAVORO, CONSIGLIERE RELATORE DOTT.SSA FODERARO, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 441/2021, PUBBLICATA IN DATA 17/03/2025, NOTIFICATA IN DATA 10/05/2025, PASSATA IN GIUDICATO. NONCHÉ CON RICHIESTA DI: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non ancora comprovata esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione lavoro, n. 995/2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione lavoro, n. 995/2025, pubblicata il 17 marzo 2025, notificata il 10 maggio 2025 e dichiarata passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato oppure per ogni ritardo nell’esecuzione, con efficacia di titolo esecutivo a favore della parte ricorrente. Dal testo non risultano specificati né il contenuto concreto dell’obbligo oggetto del giudicato né le modalità con cui l’Amministrazione avrebbe omesso o ritardato l’esecuzione.
La decisione
Il TAR, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi per decidere, ha disposto l’acquisizione di una relazione del Ministero resistente sui fatti di causa. Il Ministero dovrà depositare la relazione entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 1° dicembre 2026. L’ordinanza non decide allo stato né sulla domanda di ottemperanza né sulla richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente
La norma è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato; l’ordinanza non formula una decisione interpretativa o applicativa definitiva su tale richiesta.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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