Sentenza del 26/11/2015 n. 5159 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO - Determinazione base imponibile - Regime speciale - Immobili non altrimenti qualificati - Specialità propria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della base imponibile ICI per immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, sui quali erano stati eseguiti interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione. Il punto centrale era stabilire se dovesse applicarsi il criterio speciale previsto per gli immobili oggetto di tali interventi oppure il regime speciale, autonomo ed esclusivo, riservato agli immobili di interesse storico o artistico.
La decisione
La sentenza ha affermato che agli immobili di interesse storico o artistico si applica in via esclusiva il regime speciale previsto dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16/1993, come interpretato dall'art. 74, comma 6, della l. n. 342/2000. I criteri di determinazione della base imponibile previsti per gli interventi edilizi dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992 costituiscono un'eccezione interna al regime ordinario degli immobili non altrimenti qualificati e non possono essere estesi a immobili soggetti a un distinto regime speciale fondato sulla loro qualità storico-artistica. L'esito processuale specifico e le parti vittoriose non sono indicati nel testo fornito.
Norme richiamate
Art. 2, comma 5, del d.l. n. 16/1993, convertito nella l. n. 75/1993
Prevede il regime speciale di determinazione della base imponibile per gli immobili di interesse storico o artistico, giustificato dagli elevati oneri di manutenzione connessi a tale qualità.
Art. 74, comma 6, della l. n. 342/2000
Interpreta e conferma l'applicazione del regime speciale agli immobili di interesse storico o artistico.
Art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992
Disciplina i criteri di determinazione della base imponibile ICI per immobili interessati da interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica. Tali criteri operano nel regime ordinario e non si applicano agli immobili già assoggettati al regime speciale storico-artistico.
Art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della l. n. 457/1978
Individua gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. La loro esecuzione non fa venir meno né sostituisce il regime speciale previsto per gli immobili di interesse storico o artistico.
Cass. n. 5518/2011
È richiamata come precedente conforme alla regola secondo cui il regime speciale degli immobili storico-artistici prevale sui criteri agevolativi previsti per gli interventi edilizi nel regime ordinario.
Massime di principio
- Quando un immobile possiede una qualità intrinseca che la legge assoggetta a un regime fiscale speciale, tale regime tende a prevalere sui criteri agevolativi previsti per categorie ordinarie o per specifici interventi edilizi.
- La realizzazione di lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione non consente di scegliere automaticamente il regime fiscale più favorevole: occorre prima verificare se l'immobile sia già disciplinato da una normativa speciale fondata sulle sue caratteristiche storico-artistiche.
- Le agevolazioni o eccezioni collocate all'interno del regime ordinario non sono normalmente estensibili ad altri regimi speciali, salvo un'espressa previsione legislativa.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra la qualificazione dell'immobile e il tipo di intervento eseguito: la prima può determinare il regime fiscale applicabile in via esclusiva, mentre il secondo può rilevare solo per immobili privi di una diversa qualificazione speciale.
- Il testo non indica le parti processuali né l'esito concreto della lite; pertanto l'indicazione del vincitore non è verificabile sulla sola base del sommario fornito.
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