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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20340/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Schiavulli impugna per cassazione la sentenza di conferma della condanna (2 anni e 10 mesi) per i reati commessi il 19/06/2017. L'unico motivo dedotto sostiene l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 575 c.p. (tentato omicidio) e censura l'omessa motivazione su specifiche doglianze sollevate in appello: in particolare la difesa rileva che la vittima non sarebbe stata investita "in pieno" ma solo dalla parte estrema destra del parabrezza, che l'investimento è avvenuto su una strada ampia e priva di traffico (quindi non prevedibile la presenza di pedoni), e che tali circostanze renderebbero più plausibile una qualificazione come lesioni personali colpose o volontarie piuttosto che tentato omicidio. Inoltre si lamenta una presunta contraddizione tra il riconoscimento del dolo dell'imputato e l'attribuzione alla vittima di un concorso doloso (attenuante ex art. 62, I comma, n.5 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui le testimonianze (della persona offesa e di testi oculari) dimostrano che l'imputato, dopo essere fuggito con un complice, ha posto alla guida il veicolo e, a tutta velocità, ha diretto intenzionalmente l'autovettura contro Savino Zinfollino, senza tentativi di frenata e deviando la traiettoria per colpirlo, comportamento idoneo ed univoco a cagionare la morte e rivelatore dell'animus necandi. La Corte ha ritenuto irrilevanti le circostanze della strada ampia e a scarso traffico in quanto, proprio tali condizioni, avrebbero consentito all'imputato di evitare l'investimento, mentre la condotta dimostra volontarietà. Ha inoltre spiegato che non vi è contraddizione tra la riconduzione del fatto al tentato omicidio e il riconoscimento, in diminuzione, della circostanza attenuante ex art. 62, I comma, n.5 (concorso della vittima), posto che la vittima si sarebbe volontariamente esposta al rischio tentando di fermare l'auto, pur non rendendo inevitabile l'evento. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato; utilizzato nella ricostruzione della partecipazione dell'imputato e di un complice all'evento criminoso

  • art. 56 cod. pen.

    norma sul tentativo: applicata per qualificare la condotta come tentato omicidio in relazione all'evento non consumato

  • artt. 624-625 cod. pen., primo comma nn. 5) e 7)

    norme relative ai delitti contro il patrimonio (furto/rapina): richiamate nella contestazione dei fatti relativi al tentativo di impossessarsi del ciclomotore

  • art. 575 cod. pen.

    norma sull'omicidio: ritenuta applicabile nella forma tentata (in relazione all'art. 56) per l'investimento volontario del pedone

  • art. 62, primo comma, n. 5 cod. pen.

    riferita come circostanza attenuante riconosciuta in diminuzione della pena per avere la vittima concorso dolosamente nell'evento esponendosi volontariamente al rischio (tentando di fermare l'auto)

Massime di principio

  • La condotta di dirigere volontariamente un veicolo contro una persona, senza tentativi di frenata e deviando la traiettoria per colpirla, è idonea a configurare il tentato omicidio quando dalle prove emerga la volontarietà e l'accettazione dell'evento morte.
  • Le condizioni della strada (ampie o a scarso traffico) sono rilevanti per la valutazione del fatto solo se la condotta è valutata come imprudente o colposa; se invece è provata la volontarietà, tali condizioni possono anzi avvalorare la carica dolosa (perché avrebbero reso possibile evitare l'evento).
  • Il riconoscimento di una circostanza attenuante attributa alla vittima un concorso nel fatto non è necessariamente incompatibile con la configurazione del dolo dell'imputato: sono compatibili se la condotta della vittima ha contribuito volontariamente al rischio senza rendere inevitabile l'evento.
  • In sede di Cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a chiedere una diversa valutazione della persuasività delle prove o a proporre una diversa ricomparazione degli elementi probatori quando la motivazione di merito è esaustiva e non manifestamente illogica; le doglianze devono invece mirare a vizî specifici della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
  • La prova testimoniale oculare che attesta l'assenza di tentativi evasivi (frenata o sterzata opposta) e la deviazione volontaria verso la vittima ha forte valore per inferire l'animus necandi.

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