Sentenza n. 9783/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi – Ufficio Bingo prot. n. 43702_2025_841 del 10 gennaio 2025, avente ad oggetto “Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” e recante disposizioni attuative dell’art. 1, co. 90 e co. 96 lett. a) della legge 30 dicembre 2024 n. 207; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che disciplina la proroga tecnica onerosa delle concessioni del bingo fino al 31 dicembre 2026, con canone annuale predeterminato
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario bingo)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la nota dell'ADM del 10 gennaio 2025, attuativa dell'art. 1, commi 90 e 96, lett. a), della legge n. 207/2024, nella parte in cui dispone una proroga onerosa delle concessioni del bingo fino al 31 dicembre 2026, subordinandola al pagamento annuale di euro 108.000 per ciascuna concessione, mediante quattro rate. La ricorrente ha dedotto il contrasto della proroga e del relativo canone con il diritto dell'Unione europea, in particolare con la direttiva 2014/23/UE e con la sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 2025 nelle cause riunite da C-728/22 a C-730/22.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata, richiamando propri precedenti conformi. Ha ritenuto illegittima la proroga prevista dall'art. 1, comma 96, lett. a), della legge n. 207/2024, perché non rientrante tra le ipotesi nelle quali l'art. 43 della direttiva 2014/23/UE consente la modifica postuma della concessione; per tale modifica sarebbe stato necessario un nuovo procedimento selettivo. In applicazione del principio di primazia del diritto dell'Unione, il giudice ha disapplicato la norma nazionale incompatibile e ha annullato, in via derivata, la nota ADM che ne costituiva pedissequa applicazione. L'annullamento non comporta tuttavia l'assenza di regolazione del rapporto né la restituzione degli incassi derivanti dall'esercizio del gioco. ADM dovrà rideterminare, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, un'indennità a carico dei concessionari o esercenti, anche provvisoriamente nelle more dell'istruttoria, evitando un arricchimento indebito dell'esercente e assicurando il riequilibrio del rapporto. L'indennità non potrà essere rigida o forfetaria, ma dovrà considerare i fatturati conseguiti, l'utilità pluriennale attribuita senza gara e i sacrifici imposti, tra cui l'impossibilità di trasferire i locali. Le spese sono state compensate per la novità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 1, commi 90 e 96, lett. a), l. 30 dicembre 2024, n. 207
La proroga disposta con l’art.1, comma 96, lett. a), della l. n. 207/2024 è, quindi, illegittima
La disposizione nazionale, nella parte in cui proroga le concessioni del bingo, è stata disapplicata perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
art. 43 direttiva 2014/23/UE
non ricompresa tra ipotesi per le quali l’art. 43 della direttiva 23/2014/UE autorizza la modifica postuma della concessione
La proroga o modifica postuma della concessione è ammissibile soltanto nei casi previsti dalla direttiva; al di fuori di tali ipotesi occorre una nuova procedura selettiva.
art. 74 c.p.a.
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata
La disposizione consente la definizione semplificata della controversia mediante richiamo sintetico a precedenti conformi.
Massime di principio
- Una proroga legislativa di una concessione pubblica è incompatibile con il diritto dell'Unione europea quando non rientra nelle ipotesi tassative che consentono la modifica postuma della concessione; in tal caso deve essere svolto un nuovo procedimento selettivo.
- In presenza di una norma nazionale incompatibile con una disposizione direttamente rilevante del diritto dell'Unione europea, il giudice amministrativo deve disapplicare la norma interna e annullare, in via derivata, il provvedimento amministrativo che ne costituisce applicazione.
- L'annullamento di una proroga illegittima di una concessione non impone necessariamente la retrocessione degli effetti economici già prodotti dal rapporto di fatto, quando ciò determinerebbe un risultato contrario all'equilibrio del rapporto; l'amministrazione deve invece rideterminare un'indennità per l'utilità concretamente goduta dal concessionario.
- L'indennità dovuta per l'esercizio di fatto di una concessione prorogata illegittimamente non può essere fissata in modo rigido e forfetario, ma deve essere determinata mediante una valutazione individualizzata che consideri i fatturati, i vantaggi ottenuti senza gara e i sacrifici sostenuti dall'operatore.
- La rideterminazione dell'indennità spetta all'amministrazione competente alla gestione del rapporto, che può adottare anche determinazioni provvisorie nelle more del completamento dell'istruttoria, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea e dal vincolo conformativo della sentenza.
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