Sentenza n. 660/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della missiva prot.n.0003257 del 27.08.2025 e della determina n.98 del 27.08.2025 del R.U.P. del Comune di Bellosguardo, n. cron. reg. generale 238 del 27.08.2025, di annullamento e revoca in autotutela della Determina Dirigenziale n.09 del 24.01.2025 -registro generale n.23- del Comune di Bellosguardo e della Determina Dirigenziale n.24 del 24.01.2024 -registro generale n.59 del 24.01.2025- della Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, con le quali era stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con riferimento al solo lotto 1 -fornitura di numero 7 shuttle elettrici, CIG B225F2E1B9-, alla ricorrente Carind International s.r.l. nonché degli atti presupposti costituiti dalla comunicazione di avvio del procedimento in autotutela Prot.n.3104 del 07.08.2025, dalla Determina n.87 del 25.07.2025 del Responsabile del Servizio e dalla Delibera di Giunta Municipale n.45 del 25.07.2025 con richiesta di tutela in forma specifica nonché di tutti gli altri atti, note e avvisi, presupposti, conseguenti o connessi alle predette determine ancorché non conosciuti nei contenuti, nonché dei preordinati e/o connessi comportamenti, operazioni, valutazioni e verifiche compiute da ogni altro Organo, con richiesta cautelare di inibitoria alla prosecuzione della nuova procedura di gara di cui al bando del 24 settembre 2025 - prot. 3604 del Comune di Bellosguardo “avente ad oggetto “lotto 1 n. 7 shuttle elettrici”, nonché all'adozione di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa inerente, antecedente, conseguente e comunque connesso, anche non noto, ivi compresa ovviamente l'eventuale stipula del contratto con altri concorrenti/partecipanti e di sollecita definizione del giudizio nel merito ex art.55, comma 10, del D.lgs. n.104/2010 ed in denegata ipotesi per il risarcimento del danno eventualmente subito dal ricorrente a causa dell'eventuale stipula ed esecuzione del contratto nelle more del processo tra la Stazione Appaltante e qualsiasi altro soggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di annullamento e revoca in autotutela dell'aggiudicazione definitiva del lotto 1 per la fornitura di sette shuttle elettrici, seguito dall'indizione di una nuova procedura di gara
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato quale unica concorrente al lotto 1 di una procedura aperta per la fornitura di sette shuttle elettrici, risultando aggiudicataria definitiva. Il Comune ha successivamente disposto l'annullamento e la revoca dell'aggiudicazione, ritenendo l'offerta non conforme alle esigenze sostanziali dell'amministrazione e antieconomica. In particolare, i veicoli sarebbero stati originariamente di categoria N1, destinati al trasporto merci, e solo successivamente trasformati e omologati in categoria M1 per il trasporto di persone; inoltre, secondo l'amministrazione, avrebbero offerto soltanto sei posti per passeggeri, non avrebbero previsto un'adeguata postazione per persone con disabilità e non avrebbero garantito sufficiente comfort, sicurezza e capacità di carico. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione della lex specialis, dei principi di trasparenza, clare loqui, favor partecipationis e del principio del risultato, sostenendo che il capitolato richiedeva veicoli omologati M1, nuovi, per otto-nove passeggeri, ma non imponeva che fossero nativamente M1; 2) illogicità e contraddittorietà della valutazione di antieconomicità, poiché il prezzo offerto era inferiore alla base d'asta e il confronto con un diverso veicolo di mercato non considerava i costi di allestimento, trasformazione e collaudo; 3) violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, carenza dei presupposti dell'autotutela, difetto di motivazione e lesione dell'affidamento, poiché non vi sarebbe stato né un mutamento dell'interesse pubblico né una sopravvenienza, ma soltanto una rivalutazione postuma dell'offerta. Sono state proposte anche domande di tutela in forma specifica, risarcimento del danno e, in subordine, indennizzo.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato parzialmente improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente non aveva impugnato la nuova aggiudicazione intervenuta in esito alla rinnovata procedura di gara. L'eventuale annullamento dell'originario provvedimento di revoca non avrebbe infatti travolto la nuova gara né la nuova aggiudicazione, ormai inoppugnabile. Il giudizio è stato tuttavia esaminato ai fini delle domande risarcitoria e indennitaria. Il primo motivo è stato ritenuto solo parzialmente fondato: il capitolato non imponeva espressamente che i veicoli fossero nativamente M1, sicché la trasformazione da N1 a M1, se regolarmente omologata, non costituiva violazione dei requisiti minimi. La revoca è stata però ritenuta legittima perché fondata sulla sopravvenuta valutazione di inidoneità della fornitura rispetto all'interesse pubblico perseguito, quale risultante anche dalla relazione tecnica illustrativa: l'amministrazione mirava a un servizio turistico di elevata qualità, sicurezza, comfort e accessibilità. La stazione appaltante poteva quindi esercitare lo ius poenitendi e revocare l'aggiudicazione, bandendo una nuova gara con la specificazione del requisito dei veicoli nativamente M1. Il giudice ha ritenuto assorbito il motivo sull'antieconomicità, poiché la revoca risultava già sufficientemente giustificata dalla non conformità sostanziale della fornitura alle esigenze pubbliche. È stata respinta la domanda risarcitoria, mancando l'illegittimità dell'atto, nonché la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione. È stata invece accolta la domanda di indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990: oltre all'importo di euro 2.481,24 già rimborsato per spese documentate, il Comune è stato condannato al pagamento di euro 25.000,00, liquidati equitativamente per l'attività inutilmente svolta dopo l'aggiudicazione nella preparazione dei mezzi. L'indennizzo non è stato parametrato all'interesse contrattuale negativo, poiché i veicoli restavano nel patrimonio dell'impresa. Le spese sono state compensate per la complessità della questione e la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura originaria era una procedura aperta per l'affidamento della fornitura.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca legittima di un provvedimento amministrativo attribuisce al soggetto inciso il diritto a un indennizzo per i pregiudizi derivanti dalla revoca; l'indennizzo ha natura equitativa e non coincide necessariamente con l'integrale risarcimento del danno.
art. 21-nonies l. 241/1990
L'annullamento d'ufficio presuppone l'illegittimità dell'atto, distinto dai presupposti della revoca; nel caso concreto la revoca è stata ritenuta sufficiente a sorreggere il provvedimento.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La ricorrente aveva chiesto la sollecita definizione del giudizio nel merito, ma la pronuncia ha definito la causa con sentenza.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Norme processuali richiamate nell'intestazione della decisione, in relazione al rito applicabile.
Massime di principio
- L'omessa impugnazione della nuova aggiudicazione intervenuta dopo la revoca o l'annullamento della precedente aggiudicazione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento dell'originario provvedimento, poiché l'eventuale suo annullamento non travolge la nuova procedura né la nuova aggiudicazione non impugnata.
- Quando l'annullamento dell'atto impugnato non è più utile per conseguire il bene della vita, la domanda risarcitoria o indennitaria, se proposta, mantiene l'interesse alla decisione e consente al giudice di accertare la legittimità dell'atto ai fini della pronuncia di condanna.
- In materia di appalti, la revoca dell'aggiudicazione può essere legittimamente disposta quando la prestazione, pur formalmente conforme ai requisiti minimi della lex specialis, risulti inidonea a soddisfare le esigenze qualitative, di sicurezza, comfort e accessibilità espresse nella documentazione progettuale e nell'interesse pubblico perseguito.
- La revoca dell'aggiudicazione può fondarsi sulla sopravvenuta non corrispondenza della prestazione alle esigenze dell'amministrazione, sulla sopravvenuta non convenienza economica, sull'inidoneità della prestazione descritta nella lex specialis o su comportamenti successivi dell'aggiudicatario; la diversa qualificazione formale dell'atto come revoca e annullamento non ne determina di per sé l'illegittimità, se sussistono i presupposti sostanziali di uno dei due poteri.
- L'indennizzo conseguente alla revoca legittima ha natura equitativa e costituisce un giusto ristoro dell'attività inutilmente svolta e delle spese documentate, senza coincidere con il risarcimento dell'interesse negativo o con l'integrale perdita economica; non devono essere computati come danno i beni che rimangono nella disponibilità patrimoniale dell'impresa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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