Cassazione Civile, Ordinanza n. 33479/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore di un soggetto chiamato all'eredità aveva chiesto di essere autorizzato ad accettare l'eredità, in nome e per conto del debitore, dopo che quest'ultimo non aveva dato seguito all'"actio interrogatoria" esperita ai sensi dell'art. 481 c.c. e, secondo la prospettazione del creditore, aveva così perso il diritto di accettare. La domanda era stata rigettata in primo grado, ma accolta in appello, con autorizzazione del creditore ad accettare l'eredità ai sensi dell'art. 524 c.c. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 524 c.c., sostenendo che tale rimedio sarebbe applicabile solo contro la rinuncia formale all'eredità e non anche contro la decadenza dal diritto di accettare derivante dall'inutile decorso del termine ex art. 481 c.c.; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, assumendo che il giudizio dovesse svolgersi anche nei confronti dei soggetti subentrati al rinunciante e degli altri eredi, quali litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la continuità dell'orientamento che estende l'applicabilità dell'art. 524 c.c. anche al caso in cui il chiamato all'eredità abbia lasciato decorrere infruttuosamente il termine fissato con actio interrogatoria ex art. 481 c.c., poiché tale situazione è assimilabile, sul piano del pregiudizio ai creditori, alla rinuncia formale. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che nell'azione del creditore ex art. 524 c.c. il solo legittimato passivo è il debitore rinunziante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 524 c.c.
Il rimedio è accordato ai creditori del chiamato non solo in caso di rinuncia formale all'eredità, ma anche quando il chiamato abbia lasciato decorrere inutilmente il termine fissato ex art. 481 c.c.; la norma non è trattata come eccezionale in senso ostativo, poiché si inserisce nel sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
art. 481 c.c.
L'inutile decorso del termine assegnato con actio interrogatoria comporta una situazione assimilabile, quanto al pregiudizio per i creditori, alla rinuncia all'eredità e consente l'attivazione del rimedio ex art. 524 c.c.
art. 480 c.c.
La prescrizione del diritto di accettare l'eredità è distinta dalla decadenza ex art. 481 c.c.; per la prima la Corte richiama un orientamento che esclude l'operatività dell'art. 524 c.c.
art. 487, comma 3, c.c.
È menzionato come ulteriore ipotesi oggetto di dibattito dottrinale sulla possibile estensione del rimedio ex art. 524 c.c., ma la decisione non ne prende posizione specifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'azione dei creditori prevista dall'art. 524 c.c. può essere esperita anche quando il chiamato all'eredità abbia perso il potere di accettare per effetto della mancata risposta all'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., perché la tutela dei creditori non dipende dalla forma del venir meno della disponibilità dell'eredità ma dal comune pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale.
- La distinzione tra rinuncia formale all'eredità e decadenza dal potere di accettare per inerzia non impedisce l'applicazione del rimedio conservativo dei creditori quando le due situazioni sono sostanzialmente equivalenti sotto il profilo della lesione delle ragioni creditorie.
- Nel giudizio promosso dal creditore ex art. 524 c.c. il contraddittorio va instaurato solo nei confronti del debitore rinunziante o decaduto, non essendo necessario integrare il giudizio con altri soggetti subentrati nell'asse ereditario.
- Una norma che si inserisce nel sistema di conservazione della garanzia patrimoniale non va considerata eccezionale in senso ostativo alla sua applicazione estensiva quando la ratio della disciplina impone di trattare in modo analogo situazioni sostanzialmente identiche.
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