Ordinanza n. 1870/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. 109583, del 31 dicembre 2025, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22 dicembre 2025 nel procedimento I/866 “Accordi tra fonderie”, notificata in data 31 dicembre 2025 e pubblicata sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 1/2026 del 5 gennaio 2026; - nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale o connesso, anche allo stato non noto, ivi incluso: - il provvedimento ispettivo Zanardi, N. Prot. 75449, notificato in data 20 settembre 2023; - la copia di cortesia del provvedimento di avvio del procedimento, N. Prot. 75457, notificato in data 20 settembre 2023; - il provvedimento di estensione del procedimento e il provvedimento di avvio del procedimento, n. prot. 38112, notificati in data 10 aprile 2024; - il provvedimento di estensione, n. prot. 76339, notificato in data 5 agosto 2024; - il provvedimento di diniego a istanza di proroga dei termini, n. prot. 72155, notificato in data 4 settembre 2025; - la comunicazione delle Risultanze Istruttorie, n. Prot. 66303, notificata in data 7 agosto 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato nel procedimento relativo ad accordi tra fonderie, oltre agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato nel procedimento I/866 “Accordi tra fonderie”, nonché gli atti ispettivi, gli atti di avvio ed estensione del procedimento, il diniego di proroga dei termini e la comunicazione delle risultanze istruttorie. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e si limita alla valutazione della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio dedotto dalla ricorrente avesse natura meramente patrimoniale e che la possibilità di frazionare il pagamento dell’importo sanzionatorio in trenta rate, unitamente alla fissazione dell’udienza pubblica di merito, escludesse il carattere irreparabile del danno richiesto per la tutela cautelare. L’ordinanza non formula una valutazione espressa sul fumus boni iuris, risultando decisiva l’assenza del periculum in mora. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è stato fondato sull’assenza di un pregiudizio irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, il danno meramente patrimoniale non è di regola sufficiente a integrare il periculum in mora, ove non siano allegati elementi specifici idonei a dimostrarne l’irreparabilità.
- La possibilità di rateizzare il pagamento di una sanzione amministrativa può escludere l’irreparabilità del pregiudizio patrimoniale dedotto ai fini della sospensione cautelare.
- La prossimità dell’udienza pubblica di merito può concorrere a escludere il periculum in mora quando il tempo necessario alla decisione definitiva non renda irreversibili gli effetti dell’atto impugnato.
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