Sentenza n. 11046/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del 26 novembre 2025 comunicato a mezzo Pec dall’Agcm, Rif. RT3631, avente ad oggetto: «Comunicazione di revoca del rating di legalità ai sensi degli artt. 2, 6 e 7, del Regolamento adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020»; - del provvedimento dell’8 ottobre 2025 comunicato a mezzo Pec dall’Agcm, Rif. RT3631, avente ad oggetto: «Comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex artt. 2, 6 e 7, del Regolamento adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020»; - in parte qua, del Regolamento adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020, per come meglio puntualizzato nell’atto; - di tutti gli eventuali ulteriori atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, ancorché sconosciuti, comunque lesivi per la ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 gennaio 2026: • del provvedimento del 26 novembre 2025 comunicato a mezzo Pec dall’Agcm, Rif. RT3631, avente ad oggetto: «Comunicazione di revoca del rating di legalità ai sensi degli artt. 2, 6 e 7, del Regolamento adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020»; • del provvedimento dell’8 ottobre 2025 comunicato a mezzo Pec dall’Agcm, Rif. RT3631, avente ad oggetto: «Comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex artt. 2, 6 e 7, del Regolamento adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020»; • del Regolamento adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020, così come pubblicato sul sito dell’amministrazione, per come meglio puntualizzato nell’atto; • di tutti gli eventuali ulteriori atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, ancorché sconosciuti, comunque lesivi per la ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del rating di legalità adottato per omessa comunicazione dell’applicazione di una misura cautelare reale relativa al reato di bancarotta fraudolenta
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa titolare rating)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui l’Agcm aveva revocato il rating di legalità, nonché l’atto di avvio del procedimento e, in parte qua, il regolamento Agcm sul rating. Con il ricorso introduttivo ha dedotto che il regolamento ratione temporis vigente non avrebbe incluso il reato di bancarotta fraudolenta tra quelli per i quali era obbligatoria la comunicazione dell’applicazione di misure cautelari; che il sequestro preventivo delle quote societarie era stato successivamente revocato dall’autorità giudiziaria penale, essendo stata riconosciuta l’estraneità del socio di maggioranza ai fatti; e che, in analogia con la disciplina dei contratti pubblici, l’omessa comunicazione avrebbe potuto costituire al più una violazione priva di autonoma rilevanza escludente. Con i motivi aggiunti ha dedotto che sul sito dell’Agcm risultavano pubblicate versioni diverse del regolamento, che una di esse non menzionava la bancarotta fraudolenta e che, comunque, il regolamento del 2020 richiamava l’art. 216 della legge fallimentare senza riferirsi espressamente all’art. 322 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Ha quindi sostenuto la diligenza dell’impresa e la scusabilità dell’errore, nonché l’impossibilità di estendere in via interpretativa l’obbligo comunicativo alla diversa fattispecie di bancarotta fraudolenta prevista dall’art. 322 c.c.i.i.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e accolto i motivi aggiunti, annullando il provvedimento di revoca del rating. In relazione al ricorso introduttivo, ha ritenuto che il rating di legalità costituisca una misura premiale fondata sulla piena collaborazione dell’impresa con l’Agcm e che l’art. 7 del regolamento del 2020 imponesse la comunicazione entro dieci giorni degli eventi incidenti sui requisiti obbligatori, prevedendo la possibilità di revoca in caso di omessa comunicazione. Ha qualificato la violazione come formale e ha ritenuto irrilevante la successiva revoca della misura cautelare penale, poiché l’obbligo informativo sorgeva al momento dell’applicazione della misura. Ha inoltre escluso la rilevanza del testo regolamentare prodotto dalla società, ritenendolo verosimilmente riferibile al regolamento abrogato del 2018, e ha considerato non scusabile l’errore sull’individuazione della disciplina applicabile, anche in ragione della diligenza professionale esigibile dall’impresa e della pubblicazione del regolamento vigente nella Gazzetta ufficiale. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha invece rilevato che il sequestro era stato disposto per il reato previsto dall’art. 322 c.c.i.i., mentre l’art. 2, comma 2, lett. b), del regolamento Agcm n. 28361/2020 richiamava soltanto il reato di cui all’art. 216 del regio decreto n. 267/1942. Le due fattispecie sono state ritenute non sovrapponibili, anche perché collegate a diverse condizioni obiettive di punibilità. Il successivo regolamento Agcm n. 31812/2026, che menziona espressamente sia gli artt. 216 e ss. del regio decreto n. 267/1942 sia gli artt. 322 e ss. del d.lgs. n. 14/2019, è stato valorizzato come conferma dell’ampliamento successivo dell’obbligo informativo. Il giudice ha quindi escluso un’interpretazione estensiva del regolamento previgente e ha ritenuto insussistente, prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, l’obbligo di comunicare la misura cautelare riferita all’art. 322 c.c.i.i. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5-ter d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. dalla l. 24 marzo 2012, n. 27
Costituisce la base normativa del rating di legalità, qualificato dal giudice come misura premiale.
art. 2, comma 2, lett. b), del. Agcm n. 28361/2020
misure cautelari personali e/o patrimoniali […] per il reato di cui all’art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
La disposizione individuava i requisiti ostativi e gli eventi rilevanti ai fini del rating, ma non ricomprendeva espressamente la fattispecie di bancarotta fraudolenta prevista dall’art. 322 c.c.i.i.
art. 7, comma 2, del. Agcm n. 28361/2020
tenuta a comunicare all’Autorità […] gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori di cui all’art. 2 e quelli di cui all’art. 6, commi 6 e 7 […] entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi
L’omessa comunicazione degli eventi rilevanti può determinare la revoca del rating, ma l’obbligo informativo opera soltanto per gli eventi riconducibili alle fattispecie previste dal regolamento vigente.
art. 216 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Individua la fattispecie di bancarotta fraudolenta richiamata dal regolamento del 2020.
art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Prevede la diversa fattispecie di bancarotta fraudolenta relativa al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, non espressamente contemplata dal regolamento Agcm del 2020.
art. 5 del. Agcm n. 31812/2026
il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli articoli 216 e ss. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e agli articoli 322 e ss. del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14
La menzione espressa di entrambe le fattispecie dimostra che il nuovo regolamento ha ampliato l’ambito degli obblighi informativi rispetto alla disciplina previgente.
art. 44 c.p.
Le diverse condizioni obiettive di punibilità collegate alle due fattispecie di bancarotta confermano che esse non sono sovrapponibili.
art. 390 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
È richiamato quale elemento che conferma la persistente distinzione tra le due fattispecie penali.
Massime di principio
- L’obbligo informativo imposto al titolare del rating di legalità deve essere individuato sulla base del regolamento vigente al momento del fatto e non può essere esteso in via analogica o interpretativa a fattispecie penali non espressamente contemplate.
- Quando il regolamento sul rating richiama una specifica fattispecie di reato mediante l’indicazione della relativa disposizione normativa, il richiamo non comprende automaticamente una diversa fattispecie introdotta dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, anche se le due ipotesi presentano una continuità sostanziale sul piano delle condotte punite.
- La successiva modifica regolamentare che menziona espressamente una nuova fattispecie penale può costituire elemento interpretativo della volontà di ampliare, per il futuro, l’ambito degli obblighi informativi, ma non consente di applicare retroattivamente tale ampliamento alla disciplina previgente.
- La successiva revoca della misura cautelare penale non elimina, di per sé, l’obbligo di comunicazione tempestiva quando tale obbligo fosse previsto dal regolamento: la verifica della sussistenza dell’obbligo informativo va effettuata con riferimento all’applicazione originaria della misura.
- L’errore dell’impresa nell’individuazione del regolamento applicabile non è scusabile quando il testo invocato è privo di elementi formali identificativi, risulta riferibile a una disciplina abrogata e la disciplina vigente era ufficialmente pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
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