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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29513/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 sostenendo uno stato di dipendenza da alcool dal 2014 e depositando certificati medici, una perizia di parte e un programma terapeutico semiresidenziale ritenuto idoneo dal Ser.D. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettò l'istanza ritenendo che: a) il condannato presenti elevata pericolosità sociale (pregresse condanne anche per omicidio, gravità e numerosità dei reati per cui è condannato, sottoposizione a misura di prevenzione, segnalazioni della Questura su possibili collegamenti con criminalità organizzata); b) sussistano fondati dubbi di strumentalità della domanda (perché il trattamento sarebbe stato intrapreso solo pochi giorni prima della definitività della sentenza e i certificati precedenti risultano generici, con metaboliti urinari negativi e osservazione carceraria priva di problemi rilevanti); c) i certificati medici sono ritenuti insufficienti per dimostrare l'attualità e la gravità della dipendenza e quindi il Tribunale ha ritenuto necessaria un'osservazione intra-muraria.

La decisione

La Corte (o l'organo giurisdizionale che decide il ricorso) ha rigettato il ricorso del difensore. Ha confermato la motivazione del Tribunale di Sorveglianza sulla sussistenza di elevata pericolosità sociale e ha ritenuto che, anche in presenza di documentazione medica contestata dal ricorrente, la pericolosità attuale del condannato rende inidonea l'applicazione dell'affidamento terapeutico poiché la misura richiede collaborazione e capacità di reinserimento che il Tribunale ha ritenuto non dimostrate. La Corte ha dichiarato infondati i motivi di doglianza relativi alla presunta genericità della motivazione e alla valutazione dei certificati; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. È stata autorizzata l'oscuramento dell'identità in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. n. 309/1990

    L'affidamento terapeutico è finalizzato alla cura della dipendenza e alla risocializzazione; il tribunale deve valutare se il programma contribuisca al recupero e prevenga il rischio di commissione di altri reati, operando una valutazione complessiva della pericolosità e dell'attitudine del trattamento a realizzare il reinserimento.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione: riguarda gli obblighi di motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e non meramente apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Citato dal ricorrente come parametro di garanzia processuale legato alla completezza della motivazione; la Corte ha ritenuto rispettati i principi invocati.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i mezzi di impugnazione in Cassazione (violazione di legge e illogicità della motivazione); la Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti infondati.

  • art. 47 ord. pen. (richiamato)

    Richiamato a titolo comparativo: l'affidamento terapeutico è stato modellato su analoghe finalità dell'affidamento in prova al servizio sociale; la valutazione prognostica della personalità è cruciale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali: applicata per addebitare al ricorrente le spese del grado.

Massime di principio

  • La richiesta di affidamento terapeutico richiede la prova dell'attualità e della gravità della dipendenza con documentazione clinica specifica e circostanziata; certificati generici e inesatti risultati di esami possono essere ritenuti insufficienti.
  • L'idoneità del programma terapeutico attestata dal Ser.D. è elemento rilevante ma non vincola il giudice: quest'ultimo compie una valutazione autonoma sulla probabilità che il trattamento raggiunga gli obiettivi di cura e prevenzione della recidiva.
  • La pericolosità sociale e la prognosi di rischio di recidiva hanno peso decisivo: reati gravi, precedenti per fatti violenti, misure di prevenzione e segnalazioni di collegamenti con contesti criminali possono giustificare il rigetto anche se sussiste dipendenza.
  • Il giudice può dedurre strumentalità della domanda dall'improvvisa attivazione di percorsi terapeutici in prossimità dell'esecutività della sentenza; è utile dimostrare l'effettiva e continuativa presa in carico terapeutica anteriore e successiva.
  • In presenza di dubbi gravi sulla pericolosità o sulla genuinità della dipendenza, il Tribunale può ritenere necessaria un'osservazione intra-muraria prima di concedere misure alternative.
  • I ricorsi che contestano la motivazione devono indicare elementi concreti e aggiornati che smentiscano la valutazione prognostica negativa; censure generiche sulla datazione dei fatti o sulla anzianità dei reati sono spesso insufficienti.
  • È strategico produrre prove di reinserimento sociale effettivo (trattamento continuativo, lavoro stabile, rapporti sociali positivi, assenza di collegamenti con organizzazioni criminali) per contrastare la valutazione di pericolosità.

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