Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27044/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio di legittimità in materia di rendita ai superstiti, definito con ordinanza della Cassazione che aveva respinto il ricorso della lavoratrice e l'aveva condannata alle spese. La ricorrente ha chiesto la revocazione di quella ordinanza deducendo un errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.: la Corte avrebbe erroneamente supposto l'assenza della dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., necessaria per l'esenzione dalla rifusione delle spese nei giudizi previdenziali, senza avvedersi che la dichiarazione era stata regolarmente depositata, separatamente e contestualmente all'iscrizione a ruolo. La resistente ha replicato con controricorso, rimettendosi sostanzialmente al giudizio della Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione e lo ha accolto nel merito. Ha accertato che, dagli atti prodotti, la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. era effettivamente stata depositata, come documento separato e regolarmente sottoscritto, mentre l'ordinanza revocanda aveva preso in considerazione solo la dichiarazione relativa all'esenzione dal contributo unificato. Ne è derivata la qualificazione dell'errore come mera svista materiale, essenziale e decisiva, che ha imposto la revoca della precedente condanna alle spese. In conseguenza, la Corte ha revocato l'ordinanza n. 4052/2022 limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, dichiarando che nulla era dovuto a tale titolo ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e ha condannato l'INAIL a rifondere le spese del giudizio di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi e con i limiti previsti dalla disciplina dell'errore di fatto richiamata dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva o materiale, immediatamente rilevabile, relativa a un fatto decisivo che risulti incontestabilmente escluso o accertato dagli atti.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la regolare dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dalla norma comporta la non ripetibilità delle spese di lite nei giudizi in materia previdenziale/assistenziale.

  • artt. 76 e 77 d.P.R. n. 115 del 2002

    sono richiamati solo per distinguere il requisito reddituale per l'esenzione dal contributo unificato dalla diversa autodichiarazione necessaria per l'esenzione dalle spese di lite.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola la trattazione camerale e il procedimento seguito nel giudizio di legittimità.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022

    disciplina transitoria che rende applicabile ratione temporis la nuova formulazione dell'art. 391-bis c.p.c.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è esperibile contro le decisioni della Cassazione solo quando l'errore denunciato si traduca in una vera svista di percezione, e non in una critica alla valutazione giuridica o all'interpretazione degli atti compiuta dal giudice.
  • L'errore revocatorio sussiste quando la decisione supponga l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che gli atti di causa dimostrano in modo inequivoco essere diverso, purché il fatto non sia stato oggetto di effettivo dibattito o valutazione nel provvedimento impugnato.
  • Nei giudizi previdenziali, la regolare presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. impedisce la condanna della parte alle spese di lite, che restano non ripetibili.
  • Quando l'ordinanza o la sentenza di legittimità fonda la condanna alle spese sulla mancata percezione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la dimostrazione documentale dell'effettivo deposito della dichiarazione integra errore di fatto decisivo e comporta la revoca limitatamente a tale statuizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.