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Sentenza

Sentenza n. 534/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento 1) del provvedimento MIUR - AOODPIT – DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALE N. 0001385 – 23/09/2019 – REGISTRAZIONE con il quale il Direttore Generale del M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – nella parte in cui NON ha riconosciuto alla ricorrente l’abilitazione all’insegnamento conseguita in Spagna anche per le classi A12 ed A22 (mentre l’ha riconosciuta per la sola classe di concorso A23) decretando: “…1 – Fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole a questo Ministero all’esito del giudizio di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017, il titolo di formazione professionale così composto: - diploma di istruzione post secondario: Laurea Magistrale in Lettere conseguita presso l’Università degli Studi di Padova (Italia) il 5 marzo 2007; - titolo di abilitazione all’insegnamento: Master Universitario en Formaciòn de Profesorado de Educatiòn Secundaria Obligatoria, y Bachillerato, Formaciòn Profesional y Enseñanza de Idiomas, conseguito nell’anno accademico 2010/2011 presso l’Università di Salamanca (Spagna), posseduto dalla cittadina italiana Federica PICELLI, nata a Rovigo il 26 ottobre 1975, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all’esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso: A-23 Lingua Italiana per discenti di lingua straniera, subordinatamente al superamento di misure compensative…..”; 2) nonché dei provvedimenti: - Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III – m_pi. AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R. 0001984.05-08-2019, con il quale si è disposto il depennamento della Prof.ssa PICELLI Federica dalla gra duatoria di merito del concorso bandito con D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018 per la classe di concorso A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la regione Veneto (cfr. DOC. B); - Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III – m_pi. AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R. 0001985.05-08-2019, con il quale si è disposto il depennamento della Prof.ssa PICELLI Federica dalla graduatoria di merito del concorso bandito con D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018 per la classe di concorso A022 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Veneto. 3) nonché, e per quanto di ragione, dei provvedimenti infra-procedimentali, ed in particolare la nota MIUR-AOPT prot. 16120 del 01.12.2017, a firma Dott.ssa M.A. PALERMO, nella parte in cui si preannunciava il diniego ex art. 10 bis L. 241/90 smi al riconoscimento della abilitazione per le classi di concorso A12 A22, e di ogni altro atto consequenziale e/o esecutivo degli atti impugnati; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente anche se ignoto alla ricorrente; ed altresì 4) per il risarcimento dei danni tutti, occorsi ed occorrendi, alla ricorrente per effetto dell’illegittimo comportamento della P.A. intimata come meglio dettagliati in narrativa.

Giustizia amministrativa201914375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale che aveva riconosciuto l'abilitazione conseguita in Spagna soltanto per la classe di concorso A-23, negandone il riconoscimento per le classi A-12 e A-22, nonché conseguenti provvedimenti di depennamento dalle relative graduatorie concorsuali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento ministeriale che, riconoscendo il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Spagna esclusivamente per la classe A-23, non lo aveva riconosciuto anche per le classi A-12 e A-22. Erano stati inoltre impugnati i provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con cui la ricorrente era stata depennata dalle graduatorie di merito del concorso per le predette classi di concorso, nonché gli atti endoprocedimentali connessi, compreso il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Era stato altresì chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento ritenuto illegittimo dell'amministrazione. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 24 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. La pronuncia è stata resa ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento ministeriale, i depennamenti e gli atti endoprocedimentali, né della domanda risarcitoria. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in considerazione dell'esito in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando non emergano ragioni per una diversa definizione del giudizio, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito dei vizi dedotti contro gli atti impugnati e delle ulteriori domande connesse, salvo che ricorrano specifiche ragioni per una pronuncia diversa.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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