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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13070/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione a misure cautelari privative della libertà personale per complessivi 181 giorni (83 giorni in carcere, 98 giorni arresti domiciliari). La custodia cautelare era stata disposta per più capi (tra cui associazione mafiosa, furto in appartamento, violazioni sulla materia delle armi, furto di autovettura); in seguito alcune imputazioni si sono concluse con sentenza di assoluzione nel merito (associazione e concorso nel furto in appartamento), mentre altre sono state dichiarate estinte per prescrizione. La Corte di Appello aveva respinto la richiesta ritenendo che i reati estinti per prescrizione potessero costituire concause dell'applicazione e del protrarsi della misura cautelare e ostassero al riconoscimento dell'indennizzo anche per la parte di detenzione riferibile agli altri reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma. La Corte di Cassazione ha censurato la motivazione della Corte territoriale per non avere chiarito se e in quale misura i reati estinti per prescrizione fossero autonomamente idonei a legittimare o a prolungare la custodia cautelare e per non avere valutato se la durata complessiva della detenzione fosse superiore alla pena astrattamente irrogabile o ai termini massimi di fase di cui all'art. 303 c.p.p. Ha richiamato la giurisprudenza e la pronuncia della Corte costituzionale che limita l'automatismo tra prescrizione e esclusione dell'indennizzo.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma originariamente condizionava il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito; la Corte costituzionale con sentenza n.219/2008 ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte che operava tale automatismo. La Cassazione interpreta che, in caso di estinzione per prescrizione, il diritto all'indennizzo può sussistere se la durata della cautela supera la pena astrattamente irrogabile o i termini di durata delle fasi procedurali, o se risulta accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per l'ingiustizia formale della privazione della libertà.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Rilevante per confrontare la durata della custodia cautelare con i termini massimi delle fasi procedurali: la Corte richiama la necessità di valutare, per i reati estinti per prescrizione, se i termini di fase giustificherebbero il protrarsi della misura fino alla data di sostituzione con gli arresti domiciliari.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 219/2008

    Dichiara l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 314 c.p.p. che subordinava automaticamente il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito, aprendo la possibilità di indennizzo anche in caso di estinzione per prescrizione se ricorrono ulteriori condizioni.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 4 n. 5621/2013, Sez. 4 n. 31393/2013, Sez. 3 n. 2451/2014, Sez. 4 n. 22058/2018, Sez. U. n. 32383/2010)

    Principi consolidati: quando un provvedimento restrittivo si fonda su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito da una sola di esse, purché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, può impedire il sorgere del diritto all'indennizzo; tuttavia, in caso di estinzione per prescrizione, l'indennizzo è possibile se la detenzione supera la pena astrattamente irrogabile o i termini di fase, o se risulta in astratto l'ingiustizia formale della privazione della libertà. Inoltre è necessario che il giudice motiva il nesso causale tra le condotte attribuite e il protrarsi della cautela e valuti il contributo del comportamento del ricorrente all'apparenza di fondatezza.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare è stata adottata per più reati, il giudice deve analizzare se ciascuno dei reati per cui la misura è stata applicata fosse autonomamente idoneo a giustificare la privazione della libertà; non è sufficiente richiamare genericamente il quadro indiziario.
  • L'estinzione del reato per prescrizione non esclude automaticamente il diritto all'equa riparazione: l'indennizzo è possibile se la durata della detenzione supera la pena astrattamente irrogabile o i termini massimi di fase (art. 303 c.p.p.), ovvero quando sussistono elementi che dimostrino l'ingiustizia formale della privazione della libertà.
  • La Corte d'appello che nega l'indennizzo invocando reati estinti per prescrizione deve motivare in quale misura tali reati hanno causato o prolungato la custodia cautelare e deve esaminare la corrispondenza temporale rispetto ai termini processuali.
  • Il giudice deve considerare anche il comportamento processuale ed extraprocessuale dell'imputato quando lo ritenga rilevante per l'apparenza di fondatezza delle accuse e motivare tale valutazione.
  • In presenza di carenze di motivazione su questi punti, la decisione è annullabile e il procedimento va rinviato per un nuovo esame con indicazione di valutare espressamente la relazione causale tra i singoli capi di imputazione e la durata della misura cautelare.

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