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Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 1181 - Comm. Trib. Prov. Bari

Contenzioso - Ricorso ed introduzione - Contributo unificato - Impugnazione di diversi atti - Commisurazione del valore della controversia dichiarato sulla somma dei tributi complessivamente pretesi - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'invito al pagamento di 510 euro per contributo unificato, sostenendo di aver già versato 120 euro e che, in presenza di un ricorso cumulativo contro 18 atti (un pignoramento presso terzi e 17 cartelle di pagamento), il valore della controversia dovesse essere calcolato sommando complessivamente i tributi richiesti. Ha inoltre eccepito l'illegittimità costituzionale delle norme applicate, ritenendo che il calcolo separato per ciascun atto costituisse un ostacolo al diritto di difesa e un onere sproporzionato.

La decisione

La Commissione Tributaria ha rigettato il ricorso, ritenendo corretto il calcolo del contributo unificato effettuato dall'Ufficio separatamente per ciascuno degli atti impugnati, sulla base dell'imposta richiesta da ogni singolo atto e non sulla somma complessiva delle pretese. Ha ritenuto infondate e generiche le questioni di legittimità costituzionale, precisando che il contributo unificato costituisce partecipazione alle spese del servizio giudiziario e che, nel processo tributario, il valore della controversia è disciplinato da norme specifiche. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione dell'incertezza interpretativa della normativa.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992

    Il valore della lite è determinato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

    Nel caso di impugnazione cumulativa di più atti, il contributo unificato deve essere commisurato al valore autonomo di ciascun atto impugnato, considerando il tributo richiesto dal singolo atto.

  • Art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Prevede il criterio di commisurazione del contributo unificato nel processo tributario, ritenuto dalla Commissione coerente con criteri già applicati nel processo amministrativo.

  • Art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002

    Richiama il criterio del valore della controversia previsto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, confermando che il calcolo deve riferirsi autonomamente a ciascun atto impugnato.

  • Artt. 9, 13, 14, 16, 18, 19 e 248 del D.P.R. n. 115/2002

    Costituiscono il quadro normativo generale in materia di contributo unificato e spese di giustizia. La Commissione ha ritenuto che tali disposizioni, insieme alla disciplina tributaria speciale, legittimassero la richiesta dell'Ufficio.

  • Art. 71 del D.P.R. n. 131/1986

    È stato indicato dall'Ufficio tra i riferimenti normativi posti a fondamento della pretesa relativa al contributo unificato.

  • Artt. 7 e 16 del D.Lgs. n. 472/1997

    Sono stati richiamati dall'Ufficio nell'atto impugnato tra le disposizioni applicabili alla determinazione della pretesa.

  • Art. 10 del codice di procedura civile

    La Commissione ha escluso l'applicabilità della disposizione al caso concreto, ritenendo che il processo tributario sia regolato da una disciplina speciale sul valore della controversia.

  • Artt. 2, 3, 23, 24 e 53 della Costituzione

    Le relative questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute generiche, non adeguatamente motivate e comunque infondate.

  • Circolare MEF n. 1/DF del 21 settembre 2011

    È stata richiamata dall'Ufficio come documento interpretativo a sostegno del calcolo del contributo unificato in relazione ai singoli atti impugnati.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando un unico ricorso impugna più atti autonomi, il contributo unificato deve essere normalmente calcolato separatamente per ciascun atto, in base all'imposta richiesta dal singolo atto.
  • Non è sufficiente sommare le pretese tributarie di tutti gli atti e applicare un unico contributo sulla somma complessiva, se la normativa considera autonomo il valore di ciascuna impugnazione.
  • La proposizione di un ricorso cumulativo non comporta necessariamente una riduzione del contributo unificato: l'unitarietà formale del ricorso non elimina l'autonomia economica e processuale degli atti impugnati.
  • Le eccezioni di illegittimità costituzionale devono indicare in modo specifico quali principi siano violati e per quali ragioni; contestazioni generiche sul costo della giustizia o sul possibile ostacolo al diritto di difesa possono essere dichiarate infondate.
  • Per determinare correttamente il contributo unificato occorre esaminare singolarmente gli atti impugnati, individuare per ciascuno il tributo richiesto e applicare lo scaglione previsto dalla normativa vigente al momento del deposito del ricorso.

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