Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Aosta

Oggetto: IRPEF -Avviso di accertamento divenuto definitivo. Diniego dell'Amministrazione Finanziaria di procedere all'annullamento in autotutela. Impugnabilità. Sussistenza. Deducibilità di soli profili di illegittimità del rifiuto. Impossibilità di contestare la fondatezza della pretesa tributaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il diniego di autotutela può essere sottoposto al giudice tributario, ma l’impugnazione non consente di riaprire il merito dell’accertamento ormai definitivo. Il contribuente deve dimostrare l’illegittimità del rifiuto o una motivazione insufficiente o irragionevole dell’Amministrazione nell’esercizio del potere discrezionale di autotutela. La pretesa tributaria originaria resta quindi non contestabile attraverso questo strumento.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il diniego dell’Amministrazione di esercitare l’autotutela, chiedendo di rimettere in discussione un avviso di accertamento ormai definitivo. Il principio affermato è che il diniego di autotutela è impugnabile, ma il ricorso può riguardare esclusivamente eventuali vizi propri del rifiuto o lo scorretto esercizio del potere discrezionale, ad esempio per insufficiente motivazione. Non è invece possibile utilizzare tale ricorso per contestare nuovamente la fondatezza della pretesa tributaria originaria, né per eludere i termini decadenziali per l’impugnazione dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 68 D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287

    Richiamato quale disposizione in materia di poteri dell’Amministrazione Finanziaria e di autotutela.

  • Art. 2-quater D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla Legge 30 novembre 1994, n. 656

    Costituisce la base normativa della delega per la disciplina dell’autotutela tributaria e consente l’annullamento, totale o parziale, degli atti illegittimi.

  • Decreto del Ministro delle Finanze 11 febbraio 1997, n. 37

    Prevede che l’Amministrazione possa annullare in autotutela un atto illegittimo anche in pendenza di giudizio o quando l’atto non sia stato impugnato, purché sussistano i presupposti di illegittimità.

  • Circolare del Ministero delle Finanze 5 agosto 1998, n. 198

    Richiamata quale documento di prassi interpretativo della disciplina dell’autotutela.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 23 aprile 2009, n. 9669

    Afferma l’impugnabilità del diniego di autotutela, limitando tuttavia il giudizio ai vizi propri del rifiuto e non alla fondatezza dell’atto impositivo definitivo.

  • Cassazione, Sezione Tributaria, sentenze 13 novembre 2012, n. 19740, e 24 maggio 2013, n. 12930

    Confermano che l’autotutela non può diventare un rimedio sostitutivo dell’impugnazione tempestiva dell’avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento divenuto definitivo non può essere rimesso in discussione nel merito tramite una richiesta di autotutela o il ricorso contro il suo diniego.
  • Il diniego di autotutela è autonomamente impugnabile, ma solo per contestare vizi propri del rifiuto, come l’assenza o l’insufficienza della motivazione, l’illogicità o lo scorretto esercizio della discrezionalità amministrativa.
  • L’autotutela è uno strumento eccezionale e discrezionale dell’Amministrazione, non un mezzo per recuperare i termini scaduti per impugnare l’atto tributario originario.
  • La fondatezza della pretesa fiscale deve essere contestata con i rimedi ordinari e nei termini previsti dalla legge; trascorsi tali termini, essa non può essere riesaminata attraverso l’impugnazione del diniego di autotutela.
  • La sola esistenza di possibili errori nell’accertamento originario non garantisce l’annullamento in autotutela: occorre dimostrare anche l’illegittimità del rifiuto o una carenza nella sua motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.