Sentenza del 13/04/2015 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: Avviso di accertamento - Reddito di impresa - Presunzioni - Ammissibilità - Costi e oneri: prova gravante sul contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un avviso di accertamento del reddito d’impresa. L’Amministrazione ha ricostruito il reddito mediante presunzioni e argomentazioni logiche, anche in deroga alle risultanze del bilancio e della contabilità, ritenute inattendibili a causa di irregolarità quali l’ingiustificata compressione dei ricavi. La società contestava tale ricostruzione e la determinazione dei ricavi e dei costi. In particolare, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare l’effettività, l’inerenza e la diretta imputazione all’attività produttiva dei costi e degli oneri dedotti.
La decisione
La sentenza ha ritenuto ammissibile l’accertamento presuntivo dell’Amministrazione quando la contabilità presenta irregolarità o risulta complessivamente inattendibile, purché gli indizi siano valutati nel loro insieme secondo criteri di ragionevolezza e senza incoerenze logiche. Ha inoltre stabilito che l’onere di provare i fatti dai quali derivano costi e oneri deducibili grava sul contribuente, il quale deve dimostrarne sia l’effettività sia l’inerenza e la diretta imputazione all’attività d’impresa. L’esito è quindi favorevole all’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Consente all’Amministrazione di procedere alla rettifica mediante elementi presuntivi e prove logiche, soprattutto quando emergono irregolarità o dati contabili inattendibili.
Art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Legittima l’accertamento induttivo quando le scritture contabili risultano omesse, irregolari o complessivamente inattendibili, consentendo di ricostruire il reddito sulla base di presunzioni.
Corte di Cassazione, sentenza n. 8072/2010
Ribadisce che l’Amministrazione può utilizzare presunzioni valutate complessivamente e che spetta al contribuente provare l’effettività, l’inerenza e la riferibilità dei costi dedotti all’attività produttiva.
Massime di principio
- Quando la contabilità presenta irregolarità gravi o appare complessivamente inattendibile, l’Amministrazione può ricostruire il reddito anche mediante presunzioni, senza essere vincolata alle sole scritture contabili.
- Le presunzioni devono essere valutate nel loro insieme e devono risultare coerenti, ragionevoli e prive di omissioni su elementi decisivi.
- Il contribuente che deduce costi o oneri deve conservarne e produrne la prova, dimostrando non solo che sono stati sostenuti, ma anche che sono inerenti e direttamente collegati all’attività d’impresa.
- La registrazione contabile di un costo non è sufficiente, da sola, a renderlo deducibile se il contribuente non ne dimostra effettività, inerenza e imputabilità all’attività produttiva.
- In caso di accertamento presuntivo, la difesa più efficace consiste nel contestare concretamente la gravità, precisione e concordanza degli indizi e nel fornire documentazione idonea a dimostrare ricavi e costi effettivi.
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