Sentenza del 13/04/2015 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Cremona
IVA - Cessioni intracomunitarie - Errore nell'indicazione del numero di partita iva del destinatario della prestazione - Identificabilità del destinatario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione contestava l'applicazione del regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni intracomunitarie, sostenendo che l'errata indicazione del numero di partita IVA del cliente impedisse di identificare correttamente il destinatario della prestazione e, quindi, di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'operazione intracomunitaria.
La decisione
La censura dell'Amministrazione è stata ritenuta infondata. L'errore nel numero di partita IVA non comporta automaticamente la perdita del regime di non imponibilità quando, con sufficiente certezza, risultino dimostrati: l'esistenza di un contratto di compravendita, l'uscita effettiva della merce dal territorio nazionale verso un altro Stato membro dell'Unione europea e la qualità di soggetto commerciale assoggettato all'IVA dell'acquirente nello Stato di destinazione. È stata richiamata la conforme Cassazione n. 22127/2013.
Norme richiamate
Regime IVA delle cessioni intracomunitarie
La non imponibilità dipende dalla dimostrazione sostanziale della cessione a un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro e dell'effettivo trasferimento dei beni, non esclusivamente dalla correttezza formale del numero di partita IVA indicato.
Cassazione n. 22127/2013
Un errore nell'indicazione della partita IVA del cessionario non è decisivo se il destinatario è comunque identificabile con sufficiente certezza e sono provati gli altri requisiti sostanziali della cessione intracomunitaria.
Massime di principio
- Nelle cessioni intracomunitarie, gli errori formali nei dati identificativi del cliente non determinano automaticamente l'assoggettamento a IVA se l'operazione reale e il destinatario possono essere identificati con sufficiente certezza.
- Il cedente deve poter dimostrare documentalmente l'effettiva uscita dei beni dall'Italia, la destinazione in un altro Stato membro, l'esistenza della vendita e la soggettività passiva IVA dell'acquirente.
- La prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli meramente formali non esclude l'importanza della corretta indicazione della partita IVA: l'errore deve essere isolato, non tale da creare incertezza sull'identità del cessionario e adeguatamente spiegabile.
- In caso di contestazione, occorre produrre elementi convergenti quali contratto o ordine, fatture, documenti di trasporto, prove di consegna e verifica dell'identificazione IVA del cliente nello Stato membro di destinazione.
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