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Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Aosta

OGGETTO: Avviso iscrizione ipotecaria - Cartella esattoriale - Sottoscrizione - motivazione - notifica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell’iscrizione ipotecaria e della cartella esattoriale, deducendo la mancata notificazione dell’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 dopo il decorso di un anno dalla notifica della cartella, nonché vizi di motivazione, sottoscrizione, notificazione e mancata indicazione dei responsabili del procedimento.

La decisione

I principi richiamati stabiliscono che, decorso più di un anno dalla notifica della cartella, l’iscrizione ipotecaria richiede la preventiva notifica dell’intimazione di pagamento; in mancanza, il ruolo perde temporaneamente efficacia esecutiva. La motivazione della cartella è sufficiente se contiene gli elementi essenziali della pretesa previsti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. La notifica postale è valida anche senza relata, se effettuata mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario; la contestazione della sottoscrizione richiede querela di falso. Eventuali nullità della notifica sono sanate se l’atto ha raggiunto il proprio scopo. La mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina automaticamente l’invalidità dell’atto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008. Nel complesso, le contestazioni formali del contribuente risultano respinte, mentre resta decisiva, ai fini della legittimità dell’ipoteca, la verifica dell’eventuale intimazione di pagamento quando sia trascorso più di un anno dalla cartella.

Norme richiamate

  • Art. 50, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    Decorso un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, l’espropriazione deve essere preceduta dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere.

    L’intimazione è necessaria prima dell’avvio dell’espropriazione e dell’iscrizione ipotecaria quando è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella.

  • Art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    Disciplina l’iscrizione ipotecaria e deve essere coordinato con l’art. 50, comma 2, quando sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella.

  • Art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    La motivazione della cartella è sufficiente quando sono indicati gli elementi essenziali della pretesa creditoria e sono rispettati i contenuti minimi obbligatori.

  • Art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    Consente la notificazione della cartella anche mediante servizio postale, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

  • Art. 14 legge 20 novembre 1982 n. 890

    La notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario può essere valida anche senza relata di notifica.

  • Artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c.

    La nullità della notificazione non può essere dichiarata quando l’atto ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato.

  • Art. 7, comma 2, legge 27 luglio 2000 n. 212

    La mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto, secondo i limiti precisati dalla normativa successiva e dalla giurisprudenza.

  • Art. 36, comma 4-ter, decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31

    Prevede la nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento con riferimento ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.

  • Art. 21-octies legge 7 agosto 1990 n. 241

    Esclude l’annullabilità dell’atto vincolato per violazioni procedimentali o formali quando sia evidente che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • Prima di valutare un’iscrizione ipotecaria occorre verificare la data di notifica della cartella: se è trascorso più di un anno, deve risultare notificata anche l’intimazione di pagamento.
  • Le contestazioni sulla motivazione della cartella hanno concrete possibilità di successo solo se mancano gli elementi essenziali per comprendere origine, importo e causale del debito.
  • Una notifica postale può essere valida senza relata quando esiste un avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario; contestare la firma richiede normalmente la querela di falso.
  • Un vizio formale della notificazione può essere sanato se il destinatario ha ricevuto l’atto e ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
  • La mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta sempre la nullità: bisogna verificare la data di consegna del ruolo e la specifica disciplina applicabile.
  • Le eccezioni formali non sono sufficienti quando l’atto è vincolato e il contribuente ha comunque compreso la pretesa e potuto contestarla.

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