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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25964/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vernengo chiedeva il riconoscimento della detrazione del periodo di presofferto pari ad anni dieci (detenzione già scontata per la condanna del 13/02/1999, cd. processo Borsellino bis) in luogo dei quattro anni computati dall'ordine di esecuzione del 25/09/2023. Sosteneva che, essendo state unificate in continuazione le sentenze (con provvedimento del Tribunale di Palermo del 22/06/2023), il limite alla fungibilità previsto dall'art. 657, comma 4, c.p.p. non potesse operare, perché la continuazione renderebbe la fattispecie assimilabile a reato unico. In secondo luogo deduceva incongruità nel calcolo della pena, sostenendo che nella determinazione complessiva dovevano essere considerati i quattro anni relativi alla condanna del Borsellino bis oppure che la pena base dovesse essere quella di diciassette anni già risultante dalle altre due sentenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p.: l'istituto della fungibilità è limitato alla detenzione sofferta dopo la commissione del reato per il quale la pena deve essere determinata, e, anche in caso di riconoscimento in esecuzione del vincolo di continuazione, occorre 'scindere' i reati e considerare separatamente la data di consumazione e la porzione di pena relativa a ciascun reato. La Corte ha pertanto respinto la lettura difensiva che avrebbe esteso la fungibilità per periodi di detenzione anteriori alla commissione del reato considerato. Dichiarato il ricorso inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen.

    art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta il comma 4 nel senso che la fungibilità dei periodi di detenzione opera soltanto per i periodi scontati dopo la commissione del reato per il quale si determina la pena; anche se la continuazione è riconosciuta in executivis, si devono considerare le singole date di consumazione e le porzioni di pena relative a ciascun reato

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma richiamata come parametro di censura (vizi di motivazione/erronea applicazione di norme) ma la Corte ritiene le doglianze meramente aspecifiche e non fondate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in tema di continuazione come particolare modalità di concorso di reati che rileva ai fini della determinazione unitaria della pena, pur mantenendo la necessità, in esecuzione, di valutare le singole violazioni e le rispettive date di consumazione

  • Corte costituzionale, giurisprudenza

    sentenza n. 198 del 2014 e ordinanza n. 117 del 2017

    La Corte di cassazione segnala che il contenuto dell'art. 657 è stato già esaminato dalla Corte costituzionale, rinforzando la legittimità della limitazione temporale alla fungibilità

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata esclusivamente in relazione al principio che giustifica la condanna alle spese e la misura della somma a carico del ricorrente quando non emergono elementi che lo esentino da colpe per l'inammissibilità

Massime di principio

  • La limitazione alla "fungibilità" prevista dall'art. 657, comma 4, c.p.p. va intesa in senso temporale: sono computabili ai fini della detrazione solo i periodi di detenzione scontati dopo la commissione del reato per il quale si esegue la pena
  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non trasforma automaticamente le pene in un unico periodo utile a ricomprendere precedenti detenzioni: in esecuzione occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni e tener conto della data di consumazione di ciascuna
  • Non è possibile creare un "credito di pena" imputando alla pena da eseguire periodi di detenzione sofferti anteriormente alla commissione del reato rilevante per l'esecuzione, salvo che la legge disponga diversamente
  • Le censure generiche e non specificamente motivate sull'errato calcolo della pena o sull'interpretazione normativa sono destinate a essere dichiarate inammissibili; è necessario indicare con precisione l'errore materiale o logico nella determinazione delle parti di pena
  • In ipotesi di più sentenze unificate in continuazione, per l'esecuzione è imprescindibile individuare la pena attribuita a ciascun reato e la corrispondente data di consumazione per valutare l'eventuale computabilità dei periodi di detenzione già espiati

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