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Sentenza

Sentenza n. 683/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - delle determinazioni e/o pareri resi ai sensi dell'art. 14, co. 3, della legge n. 241/1990 dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Crotone e dal Comune di Crotone nell'ambito della Conferenza di servizi preliminare relativa al S.I.N. di “Crotone – Cassano – Cerchiara” e comunicate dal Ministero della transizione ecologica con nota prot. m_amte.MATTM n. 0101671 del 23 settembre 2021; - di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eni Rewind S.p.A. il 21 luglio 2022: per l'annullamento, in aggiunta ai pareri già impugnati con il ricorso introduttivo, - delle determinazioni e/o pareri resi ai sensi dell'art. 14, co. 3, della legge n. 241/1990 da ISPRA, da ARPACAL e dalla ex Direzione generale per l'economia circolare del Ministero della transizione ecologica nell'ambito della Conferenza di servizi preliminare relativa al S.I.N. di “Crotone – Cassano – Cerchiara” e comunicate dal Ministero della transizione ecologica con nota prot. m_amte.MiTE n. 0046066 del 14 aprile 2022, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 22 aprile 2022; - della deliberazione n. 156/2016 del Consiglio Regionale di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti – PRGR della Regione Calabria nella parte in cui impone una distanza minima degli impianti di discarica da centri abitati pari a 2 Km; - della delibera di comitato istituzionale dell'11 aprile 2016 n. 4 della Autorità di Bacino regionale della Regione Calabria, recante «Adozione Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera», nella parte in cui non ammette la realizzazione di opere di pubblico interesse nelle aree individuate ad alta pericolosità di erosione costiera, quali sono le attrezzature e gli impianti necessari all'attuazione di un progetto operativo di bonifica; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati;

Giustizia amministrativa202101914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: pareri e determinazioni resi nell’ambito della conferenza di servizi preliminare relativa al Sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano – Cerchiara, nonché, con motivi aggiunti, ulteriori pareri, il Piano regionale di gestione dei rifiuti e il Piano di bacino stralcio di erosione costiera

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato i pareri e le determinazioni espressi da Regione, Provincia, Comune, ISPRA, ARPACAL e dalla competente Direzione ministeriale nell’ambito della conferenza di servizi preliminare prevista dall’art. 14, comma 3, l. n. 241/1990, relativa a modifiche progettuali concernenti interventi nel SIN di Crotone – Cassano – Cerchiara. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 101/2020, dell’art. 14, comma 3, l. n. 241/1990, degli artt. 182-bis, 199, comma 3, lett. g), 242 e 252 d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 16 della direttiva 2008/98/CE, del principio di precauzione e del principio di proporzionalità; il difetto di istruttoria, il travisamento dei presupposti, l’insufficienza, illogicità e apparenza della motivazione, la contraddittorietà, lo sviamento e l’erronea interpretazione della disciplina regionale sui rifiuti e della pianificazione in materia di erosione costiera. Con motivi aggiunti sono stati inoltre impugnati il PRGR della Regione Calabria, nella parte relativa alla distanza minima degli impianti di discarica dai centri abitati, e il Piano di bacino stralcio di erosione costiera, nella parte in cui non ammetteva opere di pubblico interesse nelle aree ad alta pericolosità erosiva. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale e non immediatamente lesiva degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. I pareri contestati erano stati resi in una conferenza di servizi preliminare ex art. 14, comma 3, l. n. 241/1990, avente natura pre-decisoria e non decisoria. In tale sede le amministrazioni non adottano una determinazione finale sul progetto, ma indicano se e a quali condizioni potranno prestare il consenso al successivo progetto definitivo. Pertanto, i pareri non hanno natura provvedimentale né autonoma e immediata lesività, anche se possono orientare o vincolare l’istruttoria e la successiva valutazione amministrativa. Le eventuali ragioni di illegittimità potranno essere fatte valere contro la futura determinazione conclusiva eventualmente adottata sul progetto definitivo. Il TAR ha escluso anche che gli atti costituissero un arresto procedimentale impugnabile: tale arresto è autonomamente contestabile soltanto se definitivo, mentre nel caso concreto l’incidenza futura dei pareri era ancora astratta e ipotetica. Le spese sono state compensate per la definizione in rito e per la peculiarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 3, l. n. 241/1990

    La conferenza di servizi preliminare ha natura pre-decisoria: le amministrazioni indicano se e a quali condizioni potranno prestare il consenso sul progetto definitivo, senza adottare una determinazione finale immediatamente lesiva.

  • art. 182-bis d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato tra le disposizioni che la ricorrente assumeva violate in materia di gestione dei rifiuti; il giudice non ne ha esaminato il merito per l’inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 199, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato in relazione alla disciplina e pianificazione della gestione dei rifiuti; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 242 e 252 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamati in relazione agli interventi di bonifica dei siti contaminati; le censure fondate su tali norme non sono state esaminate nel merito.

  • art. 3-ter d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di precauzione e alla tutela ambientale; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato in relazione al difetto e all’insufficienza della motivazione; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 16 direttiva 2008/98/CE

    Richiamato dalla ricorrente in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti; il giudice non ha affrontato la relativa questione sostanziale.

  • d.lgs. n. 101/2020

    Richiamato tra le norme asseritamente violate; il giudice non ne ha esaminato l’applicazione per la definizione in rito.

Massime di principio

  • I pareri resi nell’ambito di una conferenza di servizi preliminare ex art. 14, comma 3, l. n. 241/1990 non sono, di regola, provvedimenti autonomamente e immediatamente lesivi, poiché la conferenza ha natura pre-decisoria e non conduce all’adozione della determinazione finale sul progetto.
  • Nella conferenza di servizi preliminare le amministrazioni si limitano a indicare se e a quali condizioni potranno prestare il consenso al progetto definitivo; le loro valutazioni possono orientare o costituire un autovincolo per la successiva fase decisoria, ma non determinano attualmente la lesione della posizione dell’interessato.
  • Le censure contro i pareri espressi in una conferenza di servizi preliminare devono essere normalmente dedotte nei confronti della successiva determinazione conclusiva eventualmente adottata sul progetto definitivo, nella quale la lesione diviene attuale e concreta.
  • Un atto endoprocedimentale è autonomamente impugnabile come arresto procedimentale soltanto quando l’arresto sia definitivo; la mera possibilità che l’atto condizioni una futura decisione non integra un interesse attuale al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiConferenza di serviziLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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