Sentenza del 06/04/2016 n. 6671 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di cassazione Enel Produzione S.p.A. ha rinunciato al ricorso e il Comune ha accettato la rinuncia. La Corte di cassazione, applicando gli artt. 390 e seguenti del codice di procedura civile, ha dichiarato estinto il processo e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti. La Corte non ha quindi deciso nel merito la legittimità degli avvisi ICI.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 1999, 2000 e 2001, emessi dal Comune di Porto Tolle in relazione a un'area di circa 697.000 mq circostante la centrale termoelettrica di Polesine Camerini. Enel aveva impugnato gli avvisi e, dopo la decisione sfavorevole della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, aveva proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
Norme richiamate
Artt. 390 e seguenti del codice di procedura civile
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando è accettata dalla controparte nei casi previsti dalla legge.
La Corte ha applicato le norme sulla rinuncia al ricorso per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione, senza esaminare i motivi di impugnazione né stabilire chi avesse ragione sulla controversia tributaria.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia viene accettata dalla controparte, il processo si estingue senza una decisione sul merito.
- L'estinzione del processo non equivale necessariamente a una pronuncia di fondatezza della pretesa dell'amministrazione: indica soltanto che il giudizio è terminato per effetto della rinuncia.
- In caso di estinzione conseguente a rinuncia accettata, le spese possono essere compensate integralmente, soprattutto quando ciò è disposto dalla Corte o concordato dalle parti.
- La sentenza impugnata rimane normalmente non modificata dall'estinzione del giudizio di cassazione; pertanto, in assenza di altri rimedi o giudizi pendenti, produce i suoi effetti.
- L'esito processuale è favorevole al Comune sotto il profilo della conservazione della decisione impugnata, ma non costituisce una conferma nel merito della debenza dell'imposta.
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