Cassazione Penale, Sentenza n. 15218/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza che lo aveva dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 495 c.p., deducendo l'omessa valutazione del secondo motivo di appello con cui era stata chiesta la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sostiene che la Corte d'appello non avrebbe motivato l'esclusione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello si era comunque pronunciata su una deduzione correlata (riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p.) e che gli elementi offerti dal ricorrente non erano idonei a dimostrare la meritevolezza per le attenuanti generiche. È stato ribadito che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede fatti concreti e che, dopo la modifica dell'art. 62-bis, lo stato di incensuratezza non è più di per sé sufficiente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la pronuncia impugnata resta dunque confermata per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Norma del codice penale che disciplina il reato per cui l'imputato è stato condannato; indicata come reato contestato nel fatto.
art. 62 n. 6 c.p.
Circostanza prevista dal codice penale (condotta collaborativa) valutata dalla Corte d'appello ma ritenuta, nella fattispecie, non idonea a fondare il riconoscimento delle generiche attenuanti perché risultava riferita a collaborazione intervenuta solo dopo verifiche sulla banca dati.
art. 62-bis c.p.
Modifica normativa richiamata per spiegare che, dopo il suo intervento, la mera incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; occorrono elementi fattuali positivi e specifici.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Norma richiamata per la gestione del procedimento (trattazione del ricorso senza intervento delle parti e conclusioni scritte).
art. 616 c.p.p.
Previsione processuale che disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 - "Starace")
Principio secondo cui non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per la concessione delle attenuanti generiche dopo la modifica dell'art. 62-bis.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014 - "Mammola")
Conferma del principio che il giudice di merito non è obbligato a riconoscere le attenuanti generiche né a motivarne il diniego se non è stata avanzata istanza specifica in grado di indicare gli elementi di meritevolezza.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014)
Sottolinea la necessità che la richiesta di attenuanti generiche sia specifica e motivata, con l'indicazione di concreti indicatori di meritevolezza.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018)
Ribadisce il principio consolidato sull'onere di specificità dell'istanza e sulla sufficienza della motivazione complessiva della sentenza per rendere comprensibile il diniego.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere formulata in modo specifico e motivato, indicando fatti concreti che possano giustificare la diminuzione della pena.
- Il giudice di merito non è obbligato a concedere né ad argomentare dettagliatamente il diniego delle attenuanti generiche se la relativa istanza è generica o non è stata articolata con elementi concreti.
- Dopo la modifica normativa (art. 62-bis), la mera assenza di precedenti penali non costituisce più di per sé motivo sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Il diniego delle attenuanti può essere desunto anche implicitamente dal complessivo tenore motivazionale della sentenza, se dalla motivazione emerge l'assenza di elementi positivi di meritevolezza.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario che il motivo di ricorso sia specifico e non semplicemente una lamentela generica dell'omessa valutazione: l'aspecificità può determinare l'inammissibilità del ricorso e sanzioni economiche.
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