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Sentenza

Sentenza n. 2702/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza della sentenza n. 832/2024 pubblicata in data 23 febbraio 2024 dal Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro, notificata in data 15 gennaio 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00.

Giustizia amministrativa202502502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica del Docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 15 gennaio 2025. Il titolo giudiziale imponeva al Ministero l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e l'emissione dei relativi buoni elettronici, pari a 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi dalla maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile e non ha fornito prova dell'esecuzione. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, evidenziando il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'articolo 114 c.p.a.: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, era stata notificata il 15 gennaio 2025 e il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, d.l. 669/1996 era inutilmente decorso senza che il Ministero avesse dato esecuzione al titolo. Il Ministero è stato quindi ordinato a provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, alla puntuale e integrale esecuzione del giudicato, mediante corresponsione alla ricorrente di quanto dovuto, ossia l'importo nominale complessivo di 1.000 euro tramite la Carta elettronica del Docente, oltre agli interessi dovuti secondo il titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del MIM, con facoltà di delega, incaricato di compiere entro ulteriori sessanta giorni tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, quantificato in 500 euro, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari suscettibili di esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso costituisce, nella fattispecie, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Individua le modalità e condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della Carta del Docente, cui il titolo giudiziale ha subordinato l'attribuzione del beneficio.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • L'amministrazione è tenuta a dare esecuzione puntuale e integrale al dispositivo del titolo giudiziale, senza poter eludere o differire l'obbligo mediante una costituzione meramente formale e in assenza di prova dell'avvenuto adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e designare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese le eventuali variazioni o modifiche di bilancio, ponendo i relativi costi a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La nomina del commissario ad acta opera per l'eventuale ulteriore inottemperanza successiva al termine assegnato dal giudice e consente al commissario di intervenire su istanza della parte vittoriosa entro un ulteriore termine stabilito nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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