Ordinanza n. 360/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del verbale di riunione della Commissione Permanente di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza emesso in data 25/06/2025, con cui si riteneva il ricorrente non idoneo per l'avanzamento “ad anzianità” al grado superiore con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2022, ma idoneo per l'avanzamento “ad anzianità” al grado superiore con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2023, comunicato al ricorrente in data 06/10/2025; 2) del provvedimento n.1 annesso al verbale del 25/06/2025, di non idoneità per l'avanzamento “ad anzianità” al grado superiore con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2022, emesso dalla Commissione Permanente di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza in data 25/06/2025 e comunicato al ricorrente in data 06/10/2025; 3) della graduatoria di cui al quadro di avanzamento in ordine di ruolo del contingente ordinario del 28/09/2023, il cui interesse ad impugnare deriva dalla conoscenza del provvedimento n.1 annesso al verbale del 25/06/2025 di non idoneità per l'avanzamento “ad anzianità” al grado superiore con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2022, emesso dalla Commissione Permanente di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza in data 25/06/2025, comunicazione intervenuta in data 06/10/2025; 4) di ogni ulteriore atto/provvedimento presupposto, connesso, consequenziale e collegato, comunque lesivo delle ragioni del ricorrente, anche se non noto, con riserva, una volta che sia stato conosciuto, di dedurre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Commissione Permanente di Avanzamento e provvedimento annesso di non idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado superiore con riferimento all'aliquota del 31 dicembre 2022, nonché graduatoria collegata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale della Commissione Permanente di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza e il provvedimento annesso con cui era stato giudicato non idoneo all'avanzamento ad anzianità al grado superiore per l'aliquota del 31 dicembre 2022, pur risultando idoneo per l'aliquota del 31 dicembre 2023. Ha inoltre impugnato la graduatoria del quadro di avanzamento e gli ulteriori atti connessi. Nel testo dell'ordinanza non sono esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; è esaminata esclusivamente la domanda cautelare. Il ricorrente ha prospettato il periculum in mora in termini generici, affermando l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito allegazioni sufficienti sulla concretezza e attualità del periculum in mora, prospettato in modo ampiamente generico. In ogni caso, ha escluso il carattere irreparabile del pregiudizio, rilevando che, in caso di futuro accoglimento del ricorso, la valenza normalmente retroattiva della pronuncia amministrativa consentirebbe la ricostruzione della carriera ai fini economici e giuridici, con retrodatazione della promozione e conseguenze anche sui successivi passaggi di qualifica. Le spese della fase cautelare sono state compensate ai sensi dell'art. 57 c.p.a.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 57 c.p.a.
È stato applicato per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere sorretta da allegazioni specifiche sulla concretezza e attualità del periculum in mora; una generica deduzione dell'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile non è sufficiente.
- Il pregiudizio derivante dal ritardo nell'avanzamento di carriera militare non è normalmente irreparabile quando, in caso di successivo accoglimento del ricorso, l'amministrazione possa ricostruire la carriera ai fini economici e giuridici, retrodatare la promozione e riconoscere gli effetti sui successivi passaggi di qualifica.
- La tutela cautelare può essere negata quando il pregiudizio lamentato sia suscettibile di integrale compensazione mediante gli effetti retroattivi della futura pronuncia di merito.
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