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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29145/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un fatto di circolazione stradale verificatosi a Uta il 17 novembre 2018. Con l'unico motivo deduceva mancanza e illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che la decisione non avrebbe adeguatamente giustificato la sussistenza del profilo psicologico richiesto dalla fattispecie. La Corte rileva però che il motivo non sviluppa una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata e non si confronta con la motivazione resa sul punto centrale della palese pericolosità della dinamica del sinistro.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il ricorso non incide sul merito della sua applicazione perché è dichiarato inammissibile per difetto di specificità del motivo.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente come rimedio di legittimità per censurare vizi di motivazione, ma il motivo deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata e non limitarsi ad affermazioni generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere l'esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni particolari.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione deve essere dedotto mediante un confronto puntuale e critico con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una censura assertiva o generica.
  • È inammissibile il motivo che non si misuri con i passaggi decisivi della decisione di merito e non indichi specificamente perché la motivazione sarebbe mancante o illogica.
  • I principi elaborati dalla giurisprudenza sulla struttura minima dell'impugnazione, espressi per l'appello, possono essere applicati anche al ricorso per cassazione quando si contesti la motivazione della sentenza.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sussistano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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