Cassazione Penale, Sentenza n. 12415/2026 del 02/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 17/11/2025 che aveva rigettato la richiesta ex art. 324 c.p.p. della ricorrente volta ad ottenere la revoca del decreto di sequestro preventivo emesso il 23/10/2025 dal GIP di Vallo della Lucania. Il sequestro riguardava fatti connessi a violazioni urbanistiche, paesaggistiche e di tutela del territorio e del parco (richiamati nel provvedimento nei riferimenti a d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - artt. 44 lett. c), 64-71, 65-72, 93-95 -; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181; legge 6 dicembre 1991, n. 394; cod. pen. art. 734, ecc.). La ricorrente deduceva, con plurimi motivi, l'erronea applicazione dell'art. 30, comma 10, del d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 12, comma 7, della legge n. 394/1991 e delle norme tecniche del Piano del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano nonché del Piano regolatore generale del Comune di Castellabate.
La decisione
I difensori della ricorrente hanno dichiarato la rinuncia all'impugnazione con atto del 10/03/2026. Verificata la regolarità formale della rinuncia, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia. Non si è quindi pronunciata sul merito delle censure rivolte all'applicazione delle norme urbanistico-ambientali. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e richiamando la sentenza della Corte costituzionale 13/06/2000 n. 186, la Corte ha posto a carico della ricorrente le spese del procedimento e ha disposto il versamento alla Cassa delle ammende, equitativamente fissato in Euro 500,00. In sintesi: ricorso dichiarato inammissibile per rinuncia; sequestro e provvedimenti impugnati restano efficaci; oneri di spesa e somma a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma processuale invocata per proporre la richiesta al Tribunale del riesame; il provvedimento originario di rigetto da parte del tribunale era relativo a tale domanda
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia)
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato come quadro normativo delle presunte violazioni edilizie; la ricorrente contestava in particolare l'applicazione dell'art. 30, comma 10, ma la Corte non ha esaminato il merito a causa della rinuncia
art. 30, comma 10, d.P.R. n. 380/2001
Censurato dalla ricorrente come erroneamente applicato nel contesto del sequestro preventivo; non è stato però valutato nel merito per effetto della rinuncia all'impugnazione
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette)
legge 6 dicembre 1991, n. 394
Norma di riferimento per la tutela del parco; la ricorrente ha invocato l'art. 12, comma 7 come erroneamente applicato, ma la Corte non ha deciso sulla questione sostanziale
art. 12, comma 7, legge n. 394/1991
Contestato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del parco; non esaminato nel merito a causa della rinuncia
norme tecniche del Piano del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Riferimento normativo specifico invocato dalla ricorrente per impugnare il sequestro; la Corte non si è pronunciata sui rapporti tra tali norme e il provvedimento impugnato
Piano Regolatore Generale del Comune di Castellabate
Censurato come fonte di disciplina urbanistica rilevante per la vicenda; non valutato nel merito per effetto della rinuncia
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181
Richiamato tra le norme cui il provvedimento di sequestro fa riferimento per profili paesaggistici/ambientali; non deciso nel merito
codice penale, art. 734
Indicata tra le fattispecie penali richiamate nel decreto di sequestro; la decisione di inammissibilità non ha comportato accertamenti sul fondamento penale
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte per disporre che la parte che ha proposto il ricorso inammissibile per rinuncia sia tenuta alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (qui fissata in Euro 500,00)
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui, nella specie, non risultano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso "senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"; tuttavia la Corte ha comunque applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se formalmente regolare, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla corte di pronunciarsi sul merito delle censure; il provvedimento impugnato resta quindi efficace.
- La verifica formale della regolarità della rinuncia è preliminare e necessaria; se regolare, la rinuncia determina automaticamente l'inammissibilità.
- Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'inammissibilità del ricorso per rinuncia può comportare l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, anche quando non emergano elementi di colpa grave nella proposizione del ricorso.
- Chi intende contestare un sequestro preventivo dovrebbe valutare attentamente le conseguenze della rinuncia: rinunciare prima della decisione sul merito preserva il diritto di non proseguire il giudizio ma può comportare oneri pecuniari e lasciare intatti i provvedimenti impugnati.
- Se si contestano applicazioni complesse di norme urbanistico-ambientali (Piani del Parco, PRG, d.P.R. 380/2001, legge 394/1991), è opportuno evitare la rinuncia formale prima di avere valutato e documentato compiutamente le censure di merito, perché la rinuncia preclude l'esame nel merito da parte della Corte.
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