Sentenza n. 3172/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento - relativo alla domanda n. -OMISSIS- - adottato il 9 febbraio 2025 dal Ministero dell’Interno, e notificato alla destinataria in data 24 marzo 2025, con il quale è stata decretata l’inammissibilità della domanda di cittadinanza formulata, ex art. 9, comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dalla ricorrente, nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto dall’istante, ad esso conseguente, presupposto, applicativo e/o comunque connesso con quello impugnato ed al relativo procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità della domanda di cittadinanza italiana per mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti reddituali
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dal Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura di Milano, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, ritenendo non documentato il possesso dei prescritti requisiti reddituali. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, dopo l’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame e la reiterazione dell’ordine di remand, la Prefettura ha riesaminato la documentazione e ha revocato il provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La revoca dell’atto impugnato è stata qualificata come autonoma revoca in autotutela, e non come mera esecuzione provvisoria o condizionata dell’ordinanza cautelare. Tale ritiro ha eliminato l’interesse della ricorrente a ottenere l’annullamento giurisdizionale del precedente provvedimento. Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della pronuncia e della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La domanda di cittadinanza era stata presentata sulla base di questa disposizione; il testo non sviluppa un’interpretazione della norma sostanziale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la declaratoria di improcedibilità quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non è più possibile adottare una decisione utile sulla domanda proposta.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per segnalare alle parti, a verbale, la questione della sopravvenuta carenza di interesse prima della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell’atto amministrativo impugnato, quando sia autonoma e non meramente provvisoria o condizionata all’esito del giudizio, elimina l’interesse del ricorrente alla domanda di annullamento e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La revoca dell’atto impugnato adottata dall’amministrazione dopo un’ordinanza cautelare propulsiva non costituisce necessariamente esecuzione della misura cautelare: deve essere qualificata come autonoma determinazione amministrativa quando l’amministrazione ritiri l’atto sulla base del mutamento dei presupposti fattuali e senza subordinare il ritiro all’esito del giudizio di merito.
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