Cassazione Civile, Ordinanza n. 11361/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia origina da un appalto per la realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione di acque depurate. Il committente aveva promosso la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore; nei gradi di merito era stata esclusa la sussistenza dei presupposti per la risoluzione ex art. 136 d.lgs. n. 163/2006 e respinta anche la domanda dell'appaltatore volta a ottenere l'indennizzo previsto per il recesso dell'appaltante ex art. 134 del medesimo decreto. In cassazione il ricorso incidentale dell'appaltatore era stato dichiarato inammissibile per asserito difetto di specialità della procura. Con il ricorso per revocazione il consorzio istante deduce errore di fatto della precedente ordinanza, perché la Corte aveva erroneamente ritenuto che la procura non fosse apposta a margine o in calce del controricorso con ricorso incidentale, mentre essa risultava redatta in formato informatico e sottoscritta digitalmente, da considerarsi apposta in calce ai sensi dell'art. 82, comma 3, c.p.c. Sul piano rescissorio, la parte insisteva poi sulla pretesa riconducibilità della vicenda a una mora del committente, a responsabilità contrattuale o a recesso, per sostenere il diritto al lucro cessante o all'indennizzo, ma la Corte rilevava che tali questioni non risultavano dedotte in modo autosufficiente e che la domanda formulata in causa riguardava invece la risoluzione per inadempimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile la revocazione, ha revocato la precedente ordinanza nei limiti dell'errore di fatto sulla procura, ma, esaminando il merito della questione rescissoria, ha comunque rigettato il ricorso incidentale per cassazione. Quanto alle spese del giudizio di legittimità già definito, le ha compensate per reciproca soccombenza; per il presente giudizio di revocazione non ha disposto nulla, dato che gli intimati non hanno svolto difese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorso non può considerarsi integralmente respinto.
Norme richiamate
art. 136 d.lgs. n. 163/2006
la facoltà della stazione appaltante di avvalersi della risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore è cosa diversa dal recesso dell'appaltante; non può essere confusa con esso.
art. 134 d.lgs. n. 163/2006
disciplina l'indennizzo dovuto all'appaltatore nel caso di legittimo recesso della committente; la percentuale prevista può fungere da parametro per la liquidazione del lucro cessante, ma solo quando la domanda sia effettivamente riferita a tale fattispecie.
art. 82, comma 3, c.p.c.
la procura su documento informatico sottoscritto digitalmente e allegata al messaggio PEC va considerata apposta in calce al controricorso con ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il ricorso per revocazione non sia stato respinto integralmente.
art. 345 l. n. 2248/1865, all. f
è richiamato quale precedente storico della facoltà di recesso dell'amministrazione nell'appalto pubblico.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio sussiste quando la decisione sia fondata su un travisamento percettivo immediatamente verificabile dagli atti di causa e non su un apprezzamento interpretativo o valutativo.
- Nel processo civile telematico, la procura redatta su documento informatico e sottoscritta digitalmente, se allegata all'atto trasmesso via PEC, è idonea a soddisfare il requisito della procura apposta in calce ai sensi dell'art. 82, comma 3, c.p.c.
- Nel contratto di appalto pubblico, il recesso dell'amministrazione per ragioni di opportunità e la risoluzione per grave inadempimento sono rimedi ontologicamente diversi e non possono essere sovrapposti ai fini dell'indennizzo.
- La richiesta di lucro cessante o di altri danni in sede di legittimità deve corrispondere alla domanda già proposta e trattata nei gradi di merito; se la censura introduce questioni nuove senza indicare dove siano state dedotte in precedenza, il motivo è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
- La previsione dell'indennizzo per recesso nell'appalto pubblico può costituire criterio di riferimento per quantificare il lucro cessante solo se la pretesa risarcitoria sia coerente con la fattispecie concreta dedotta e accertata.
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