Cassazione Penale, Sentenza n. 30739/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere sostenendo errata applicazione dell'art. 274 c.p.p. in relazione alla sussistenza dei gravi indizi per il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo 'ndranghetistico (art. 416-bis c.p.). In particolare deduceva che: a) l'attività imprenditoriale lecita e distinta da quella connessa ai trasporti escludeva l'ipotesi di cartello; b) i rapporti con Vincenzo Bagalà erano funzionali all'ottenimento di una licenza di trasporto; c) la cessione dei veicoli era giustificata dalla necessità di evitare il fallimento a seguito di un'interdittiva antimafia impugnata; d) il matrimonio con la figlia di Giuseppe Antonio Medici era irrilevante; e) i fratelli Palmieri erano concorrenti e non soggetti a vincolo di fedeltà verso i Salerni; f) non risultavano intercettazioni con Antonio o Attilio Salerni. Sul piano processuale il ricorso era formulato nei limiti dell'art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero per lo più deduzioni di fatto o richieste di riconsiderazione delle risultanze probatorie e, pertanto, non sindacabili in sede di legittimità. Ha affermato che non sussistono manifeste illogicità nella motivazione del giudice di merito, il quale ha ricostruito, con ampio riferimento alle intercettazioni, l'appartenenza del ricorrente al sodalizio e l'accaparramento di commesse nel settore dei trasporti. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
La contestata applicazione è stata valutata dalla Corte come oggetto di critica prevalentemente fattuale; la Corte ha ritenuto che le censure relative alla valutazione dei gravi indizi ricadono nella sfera della valutazione di merito e non costituiscono violazione normativa idonea a rendere ammissibile il ricorso per cassazione.
art. 416-bis cod. pen.
La norma sostanziale relativa alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso è stata ritenuta ragionevolmente applicata dal giudice di merito alla luce delle intercettazioni e del contesto, sufficiente a configurare la gravità indiziaria richiesta per la custodia cautelare.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite di formulazione del ricorso; il ricorso risultava comunque generico e non conforme ai requisiti di specificità richiesti.
art. 660 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ribadisce che l'interpretazione del linguaggio delle intercettazioni, anche se criptico, è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con l. 18/12/2020 n.176
Richiamata solo in ordine alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; norma meramente procedurale in tema di atti trasmessi alla Corte.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione, non per chiedere una diversa valutazione dei fatti.
- Le questioni inerenti all'interpretazione delle intercettazioni e la ricostruzione del significato delle comunicazioni sono in linea di massima questioni di fatto riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione salvo palese illogicità.
- Se il giudice di merito fornisce una motivazione ampia e coerente che collega intercettazioni e riscontri al quadro indiziario, la Corte di Cassazione tende a considerare il motivo di impugnazione come precluso se si limita a offrire una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Chi impugna una misura cautelare deve puntare su censure di diritto specifiche o dimostrare la manifesta irrazionalità della motivazione, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie.
- In presenza di misure cautelari per reati associativi, spiegazioni economiche o gestionali offerte dal ricorrente (es. esigenze imprenditoriali, necessità di cessione beni) devono essere articolate in termini che mettano in luce errori logici o giuridici nella motivazione del giudice di merito per superare la soglia di ammissibilità in cassazione.
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